di Alessia Ventura
CASSAZIONE CIVILE – Sez. III – 28 Gennaio 2013 n. 1871 – Pres. Uccella – Est. D’Alessandro (Cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello Palermo n. 788 del 14 Giugno 2010)
La sentenza che si
offre in commento, oltre ad aver ricevuto una notevole attenzione mediatica - trattandosi
di pronuncia inerente il risarcimento del danno a carico del Ministero della
Difesa e di quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, a favore dei parenti
delle vittime della c.d. strage di Ustica -, presenta molteplici profili di
interesse civilistico, attinenti la responsabilità civile ex artt. 2043 e ss. c.c., il diritto al risarcimento del danno
parentale jure proprio et jure hereditatis,
ed il decorso del termine prescrizionale dell’azione risarcitoria.
Ma procediamo con ordine.
La
pronuncia della Suprema Corte si inserisce in una complessa vicenda giudiziaria
inerente il disastro aereo, avvenuto il 27 Giugno 1980, tra le isole di Ponza e
di Ustica, che ha provocato la morte delle 81 persone, 77 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, che si trovavano a
bordo del DC9-TIGI della società Itavia, precipitato misteriosamente in mare.
La
c.d. strage di Ustica, ha assunto, sin da subito, rilievo penalistico, portando
allo svolgimento di un processo penale conclusosi, tuttavia, con assoluzioni
nel merito ed estinzione dei reati per intervenuta prescrizione (Cass. Pen. n.
9174/2007). La sentenza di legittimità, inoltre, nulla statuisce circa le cause
del disastro, ritenendo non raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio,
che si sia trattato di un’esplosione interna all’aereo, ovvero di un attacco
missilistico, oppure di un cedimento strutturale del DC9-TIGI.
Un
anno dopo il disastro, nel 1981, la società Itavia, proprietaria del velivolo,
cita in giudizio il Ministero dell’Interno, quello della Difesa e quello delle
Infrastrutture e dei Trasporti, per sentirli condannare al risarcimento dei
danni subiti. Il processo civile ha portato alla pronuncia della Suprema Corte
n. 10285 del 05 Maggio 2009, la quale, non solo ha ribadito che il Giudice
civile non può richiamare sic et
simpliciter le risultanze del processo penale, senza tener conto della
diversità di regole probatorie operanti nei due giudizi - “l’oltre ogni
ragionevole dubbio” in sede penale, in luogo del “più probabile che non” in sede civile -, ma ha individuato, a carico
dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti convenuti,
una responsabilità omissiva ex art.
2050 c.c., per aver violato l’obbligo giuridico, imposto loro da specifiche
normative, di garantire la sicurezza dei voli e del traffico aereo.