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La quaestio iuris da risolvere è da
rinvenire nell’applicabilità o meno al contratto di parcheggio della disciplina
sul deposito con conseguente responsabilità ex
recepto del gestore.
Preliminarmente è necessario
evidenziare che il contratto di parcheggio sia un contratto atipico in quanto
non espressamente previsto e disciplinato dal nostro ordinamento, ed anche
misto considerato che presenta elementi distintivi di due contratti tipici
quali quello di locazione e quello di deposito.
I contratti misti, pertanto, sono disciplinati dalle norme relative all’uno
o all’altro tipo contrattuale se ed in quanto con esso compatibili.
In particolare, oggetto del contratto
di parcheggio meccanizzato è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla
custodia del veicolo.
Ed invero, era orientamento giurisprudenziale
consolidato quello secondo il quale per la disciplina del contratto di parcheggio
occorresse fare riferimento alle norme sul contratto di deposito, con
conseguente obbligo di custodia della cosa depositata ex art. 1766 cod.civ.
Ciò in quanto, l’offerta della
prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del
veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in esso sia compresa la custodia
(Cass. n. 3863/2004, n.1957/2002).
Ovviamente, da un tale asserto derivava
la logica conseguenza che eventuali condizioni generali di contratto
predisposte dall’impresa gestente il parcheggio e che escludevano un obbligo di
custodia erano da considerare inefficaci.
Ed infatti, trattandosi di clausola a
carattere vessatorio (in quanto comporta uno sbilanciamento del sinallagma
contrattuale) era necessaria una specifica approvazione per iscritto ex art.
1341, comma 2 cod.civ.
Tuttavia, nel caso in cui l’area di
parcheggio risulta essere ubicata in prossimità di mezzi di trasporto pubblici,
e, per esempio, nelle adiacenze di una stazione metropolitana appena fuori
dalla ZTL in centro città, la questione risulta essere differente.
Sul punto giova precisare come
l’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della giunta, di aree
di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. F) del d.lgs
n.285/1992 (codice della strada) non comporta l’assunzione dell’obbligo di
custodia dei veicoli in esse parcheggiati per espressa previsione di legge, né
tale obbligo può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta,
quali per esempio l’adozione di recinzioni o di speciali modalità di accesso e
uscita.
Ed infatti, ratio di un sistema di
parcheggio meccanizzato adiacente ad aree presso le quali sono presenti mezzi
di trasporto di vario genere, è quello di favorire il decongestionamento del
traffico urbano, mettendo a disposizione degli utenti della strada delle aree
di parcheggio “non custodite” che consentono di reperire velocemente uno spazio
di stazionamento in prossimità di mezzi di trasporto pubblico.
Da ciò consegue che il pagamento
della somma corrispettiva della prestazione del gestore (che è quella di
mettere a disposizione un’area) non comporta il trasferimento della detenzione
del veicolo al personale eventualmente preposto alla sorveglianza del
parcheggio.
Pertanto, è all’utente che spetta la
scelta circa il tipo di contratto di parcheggio da concludere.
Ed infatti, qualora il suo interesse
sia non solo quello di utilizzo dell’area ma anche quello di conservazione e
restituzione del veicolo nello stesso stato in cui è stato consegnato, allora
si configurerà il contratto di parcheggio con custodia a cui sarà applicabile
la disciplina sul deposito con conseguente responsabilità del gestore nel caso
di furto del veicolo e vessatorietà della clausola escludente la responsabilità
del gestore se non espressamente approvata per iscritto.
Qualora, invece, interesse
dell’utente sia quello di concludere un contratto che gli assicuri uno spazio
per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di interscambio con
sistemi di trasporto collettivi, allora verrà ad esistenza un contratto di
parcheggio “senza custodia” considerato che, in tali casi, il pagamento della
somma corrispettiva della prestazione del gestore (mettere a disposizione
un’area) non comporta anche il trasferimento della detenzione del veicolo.
Ed ancora, anche nel caso in cui
all’ingresso del parcheggio dovesse essere esposto
l’avviso riproducente l’estratto del
regolamento approvato dalla giunta comunale di aree di sosta a pagamento ai
sensi dell’art. 7, comma 1, lett. F) del d.lgs n.285/1992 (codice della strada),
escludente la responsabilità del gestore per
casi di furto, giova precisare che, trattandosi di “parcheggio non
custodito” il suddetto avviso sarà efficace purché apposto in modo da essere
adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto e senza che
l’esclusione di questa attività debba essere contenuta in una clausola da
sottoscrivere ex art.1341, comma 2, c.c.(Cass. n.1833/2003).
Peraltro, tale asserto risulta,
proprio di recente, essere stato avallato dalla Suprema Corte nella sua più
autorevole composizione (Cass. SS.UU. n. 14319/2011).
Da ciò consegue, pertanto, che nel
caso di parcheggio ubicato in prossimità di mezzi di trasporto pubblici,
proprio per la funzione di decongestionamento del traffico che esso assume, il
contratto di parcheggio stipulato dal privato con l’ente gestore non può che
qualificarsi come semplice contratto di locazione con conseguente esclusione
della responsabilità ex recepto del gestore in caso di furto del veicolo.
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