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Cassazione
civile, Sezione II, 3 luglio 2013, n. 16629.
La sopravvenuta
inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della
prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto
definitivo, comporta, per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal
promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa,
l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa
e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam"),
non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo
successivo al compimento della prescrizione.
Nota a sentenza a cura del Dott. Roberto Malzone.
Sommario: 1. Introduzione – 2. Indebito
oggettivo ed indebito soggettivo – 3. Indebito soggettivo ex persona accipientis – 4. Casistica.
1. Introduzione.
Con la pronuncia sopra riportata, la
Suprema Corte ha ribadito un principio costantemente affermato secondo cui la
mancata conclusione del contratto preliminare, ad effetti anticipati,
determina, in capo all’acquirente, la restituzione della cosa ed eventualmente
dei frutti maturati a seguito della prescrizione del diritto a stipulare il
definitivo.
L’obbligazione che sorge in capo al
detentore si configura in un “indebito oggettivo” ex art. 2033 c.c. e non in un
risarcimento per mancato godimento poiché la detenzione è avvenuta senza una iusta causa.
2. Indebito oggettivo ed indebito
soggettivo.
L’istituto dell’indebito oggettivo è
disciplinato dall’art. 2033 c.c. e statuisce che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che
ha pagato”.
Il presupposto per la ripetizione
dell’indebito oggettivo viene individuato nel carattere non dovuto della
prestazione in quanto manca una causa
solvendi.
Difatti, il fondamento dell’azione
risiede nell’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, “o perché il vincolo obbligatorio non è mai
sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento,
rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi”
(Cass. Civ. Sez. III, n. 13207/2013; cfr. anche Cass. S.U. n. 5624/2009).
Colui che effettua il pagamento, per
riottenere la somma indebitamente versata, deve dimostrare non solo
l’effettuazione di un pagamento e l’insussistenza di un determinato rapporto
obbligatorio, ma anche il collegamento eziologico tra detti elementi, ossia
l’avvenuto pagamento in adempimento di quel rapporto obbligatorio
insussistente, mentre è esclusa la tutela del solvens in caso di mancata specificazione del rapporto giuridico
che abbia indotto al pagamento privo di causa
debendi.
La ripetizione ex art. 2033 c.c.
rappresenta un’azione restitutoria a carattere personale e non risarcitoria.