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La quaestio iuris da risolvere è da
rinvenire nell’applicabilità o meno al contratto di parcheggio della disciplina
sul deposito con conseguente responsabilità ex
recepto del gestore.
Preliminarmente è necessario
evidenziare che il contratto di parcheggio sia un contratto atipico in quanto
non espressamente previsto e disciplinato dal nostro ordinamento, ed anche
misto considerato che presenta elementi distintivi di due contratti tipici
quali quello di locazione e quello di deposito.
I contratti misti, pertanto, sono disciplinati dalle norme relative all’uno
o all’altro tipo contrattuale se ed in quanto con esso compatibili.
In particolare, oggetto del contratto
di parcheggio meccanizzato è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla
custodia del veicolo.
Ed invero, era orientamento giurisprudenziale
consolidato quello secondo il quale per la disciplina del contratto di parcheggio
occorresse fare riferimento alle norme sul contratto di deposito, con
conseguente obbligo di custodia della cosa depositata ex art. 1766 cod.civ.
Ciò in quanto, l’offerta della
prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del
veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in esso sia compresa la custodia
(Cass. n. 3863/2004, n.1957/2002).