Cassazione civile, Sezioni Unite, 25
novembre 2011, ordinanza n. 24906
di Roberto Malzone
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L'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9
della legge n. 192 del 1998 configura una fattispecie di applicazione generale,
che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura,
la quale presuppone, in primo luogo, la situazione di dipendenza economica di
un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, in secondo luogo,
l'abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un significativo
squilibrio di diritti e di obblighi, considerato anzitutto il dato letterale
della norma, ove si parla di imprese clienti o tornitrici, con uso del termine
cliente che non è presente altrove nel testo della L. n. 192 del 1998. Poiché
l'abuso in questione si concretizza nell'eccessivo squilibrio di diritti e
obblighi tra le parti nell'ambito di "rapporti commerciali", esso
presuppone che tali rapporti siano regolati da un contratto, tant'è che il
comma terzo dell'art. 9 cit. statuisce la nullità del "patto che realizza
l'abuso" di dipendenza economica.
Con la sentenza sopracitata le SS.UU. affrontano il delicato tema dell’abuso di dipendenza economica
nei contratti fra imprese, regolato dalla L. n. 192 del 1998.
Le disciplina legislativa definisce come dipendenza economica
la “situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare , nei rapporti
commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di
obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale
possibilità per a parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato
alternative soddisfacenti”.
L’abuso può consistere nel
rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell’imposizione di condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose e discriminatorie, nella interruzione
arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
Secondo la pronuncia in commento, la disciplina
sull’abuso dettata dall’art 9 della L.cit. rappresenta una fattispecie di
applicazione generale, a prescindere da uno specifico rapporto di fornitura, la
quale presuppone, in primo luogo, la situazione di dipendenza economica di
un’impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, in secondo luogo,
l’abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un significativo
squilibrio di diritti e di obblighi.
Il patto che realizza l’abuso di dipendenza economica
è nullo ai sensi dell’art. 9 comma 3 L.192/98.
Inoltre, la
Corte di Cassazione, già in precedenti pronunce, ha affermato ce la
realizzazione dell’abuso consiste in una violazione dei principi di buona fede
e di correttezza, così che espone l’abusante all’inefficacia dell’atto e del
risarcimento del danno (Cass. 20106/2009).
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