Si riporta di seguito il testo della sentenza con cui la Corte di Strasburgo condanna l'Italia a pagare la somma di 49 milioni di euro, a titolo di risarcimento, ai costruttori dell'ecomostro Punta Perotti.
La condanna deriva dall'anomala confisca dei terreni di proprietà della Sud Fondi s.r.l. e altri nonostante l'assoluzione dall'accusa di abusivismo.
SECONDA SEZIONE
CAUSA SUD FONDI S.R.L. E AL. c. ITALIA
(Ricorso n. 75909/01)
SENTENZA
(Equa soddisfazione)
STRASBURGO
10 maggio 2012
La presente sentenza diventerà definitiva secondo le
condizioni di cui all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire revisioni
di forma.
Nella causa Sud Fondi S.r.l. e al. c. Italia,
La Corte
europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunitasi in camera composta
da:
Françoise Tulkens, presidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo averla deliberata in camera di consiglio il 20 marzo
2012,
Emette la seguente sentenza, adottata in questa data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 75909/01)
diretto contro la
Repubblica Italiana con il quale tre società di diritto
italiano, Sud Fondi srl, Mabar s.r.l e Iema s.r.l («i ricorrenti»), hanno adito
la Corte il 25
settembre 2001 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la tutela dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione»). Dal
fascicolo risulta che il primo ricorrente è in liquidazione.
2. Con sentenza del 20 gennaio 2009 («sentenza di cui alla
causa principale»), la Corte
si è pronunciata per l’arbitrarietà del sequestro dei beni dei ricorrenti,
secondo l’articolo 7 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Sud
Fondi e al. c. Italia, n. 75909/01, §§ 118 e 137, e punti 1 e 2 del
disposto del 20 gennaio 2009).
3. Fondandosi sull’articolo 41 della Convenzione, i
ricorrenti chiedevano un’equa soddisfazione per danno materiale, danno morale e
spese di lite.
4. Poiché la questione dell’applicazione dell’articolo 41
della Convenzione non era ancora matura per il danno materiale, la Corte l’ha riservata e ha
invitato il Governo e i ricorrenti a sottoporre alla Corte, entro sei mesi, le
loro osservazioni sulla suddetta questione per iscritto e in particolar modo a
informare la Corte
di qualsiasi accordo cui fossero pervenuti (ibidem, § 149, e punto 4 del
dispositivo).
5. Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato le loro
osservazioni e informazioni strettamente limitate ai fatti fino alla fine del
2011.
IN FATTO
A. I fatti pertinenti posteriori alla sentenza di cui
trattasi nella causa principale
1. La revoca del sequestro
6. In
seguito alla sentenza di cui trattasi nella causa principale, essendosi
pronunciato per la violazione dell’articolo 7 della Convenzione e dell’articolo
1 del Protocollo n. 1 a
causa della confisca dei beni dei ricorrenti, il Governo (Presidenza del
Consiglio dei ministri) aveva
sollecitato la revoca della sanzione dinanzi al Tribunale di
Bari.
7. Poiché questa richiesta era stata rigettata il 26 ottobre
2009, il Governo ha fatto ricorso in Cassazione.
8. Con decisione dell’11 maggio 2010 la Corte di Cassazione ha
accolto il ricorso e ha revocato la decisione impugnata con rinvio.
9. Il 4 novembre 2010 il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta
di revoca della sanzione e ha ingiunto la restituzione dei terreni confiscati
ponendo a carico dello Stato le spese di trascrizione nel registro fondiario. I
terreni sottoposti a confisca nel 2001 che dovevano essere restituiti erano i
seguenti:
a) al ricorrente Sud Fondi SRL: terreni per una superficie
totale di 59.761
metri quadrati interessati dal piano di lottizzazione n.
141 del 1989 (che compaiono in altri documenti come il n. 141/87) inclusi i
terreni non edificabili ai sensi della concessione edilizia n. 67/1992 che
erano stati anch’essi confiscati conformemente alla sentenza della Corte di
Cassazione del 29 gennaio 2001;
b) al ricorrente Mabar SRL: terreni per una superficie di 13.095 metri quadrati
interessati dal piano di lottizzazione n. 151 del 1989, inclusi i terreni non
edificabili ai sensi della concessione edilizia n. 284/93 che erano stati
anch’essi confiscati conformemente alla sentenza della Corte di Cassazione del
29 gennaio 2001;
c) al ricorrente Iema SRL: terreni per una superficie di 2.726 metri quadrati
interessati dal piano di lottizzazione n. 151/89, inclusi i terreni che non
rientravano nella concessione edilizia n. 284/93 che erano stati anch’essi
confiscati ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione del 29 gennaio
2001.
10. Il Comune di Bari ha proposto un ricorso in cassazione e
chiesto un rinvio in esecuzione della decisione del tribunale. La richiesta di
rinvio è stata rigettata il 17 gennaio 2011. Poiché il Comune di Bari aveva
rinunciato al ricorso in cassazione, la decisione del Tribunale di Bari del 4
novembre 2010 è diventata definitiva.
2. La restituzione dei terreni agli usi legittimi
11. Con lettera datata 26 gennaio 2011, il Comune di Bari ha
invitato i ricorrenti a recarsi sul posto l’8 febbraio 2011 per la consegna dei
suoli.