di Raffaele Meola
Nell’ambito dell’autonomia negoziale, le parti possono arrivare alla stipulazione di un contratto attraverso il classico schema proposta-accettazione ma, anche, raggiungendo l’accordo definitivo per gradi, attraverso una più complessa fase procedimentale. Si inseriscono in questo discorso la proposta irrevocabile, l’opzione e la prelazione (legale o convenzionale).
In forza dell’art. 1329 del codice civile, se il soggetto proponente si è obbligato a mantenere ferma, per un determinato periodo di tempo, la proposta, la revoca è senza effetto. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un caso in cui il proponente si autolimita, privandosi del potere di revoca della proposta. Due sono le teorie principali su questo istituto: la teoria unitaria e quella del doppio negozio.
Secondo la prima, la proposta irrevocabile non è altro che un negozio unilaterale a carattere procedimentale, con cui il proponente tiene ferma la proposta per un certo tempo e l’altra parte è libera o meno di accettare.