Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – 10
gennaio 2013 n. 533 – Pres. Dott. G. Vidiri – Est. F. Garri; I. c/ L. (Conferma Corte d’Appello di Catania, 13
dicembre 2009 n.835)
Ricorso per cassazione – Vizio di motivazione – Omessa motivazione –
Inammissibile istanza di revisione – Estraneità finalità giudizio.
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la
sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
360 n. 5 c.p.c., qualora esso intenda far valere la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo
della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante
coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni
all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e
non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai
sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di
ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una
richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea
alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.
Cfr. Cass. Sez. Lavoro, 26 marzo 2010 n. 7394; Cass., Sez. Lavoro, 20 aprile 2006 n. 9233, Cass., Sez. Lavoro, 3 agosto
2000, 10206
Il principio testé citato è stato più volte affermato dalla Suprema
Corte, in senso conforme si vedano le pronunce su riportate.
Il vizio di motivazione è il solo motivo di ricorso che non si fonda su di un errore di diritto e, mercé il quale, è possibile avvicinare il giudizio di cassazione a quello di merito[1]. Nondimeno il giudizio di legittimità si articola in una valutazione di carattere logico, non a caso si parla di vizio logico e non può tralignare in una valutazione che sfoci nel merito. Alla Corte di Cassazione, infatti, non è consentito procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie pertanto le censure solevate non possono sostanziarsi nel sollecitare una lettura diversa da quella accolta dal giudice del merito[2].
In conclusione, il vizio di motivazione sollevato nel ricorso non può né deve celare la richiesta di un giudizio nel merito.
Il vizio di motivazione è il solo motivo di ricorso che non si fonda su di un errore di diritto e, mercé il quale, è possibile avvicinare il giudizio di cassazione a quello di merito[1]. Nondimeno il giudizio di legittimità si articola in una valutazione di carattere logico, non a caso si parla di vizio logico e non può tralignare in una valutazione che sfoci nel merito. Alla Corte di Cassazione, infatti, non è consentito procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie pertanto le censure solevate non possono sostanziarsi nel sollecitare una lettura diversa da quella accolta dal giudice del merito[2].
In conclusione, il vizio di motivazione sollevato nel ricorso non può né deve celare la richiesta di un giudizio nel merito.
Marcella Ferrari
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