lunedì 4 marzo 2013

La Cassazione in tema di luci e vedute.


Corte di Cassazione – Sez. II Civile – 10 gennaio 2013 n. 512 – Pres. Oddo – Est. Scalisi – C. c/ F. (Cassa con rinvio Corte d’Appello di Napoli, 18 ottobre 2005 n.2914)

Diritti reali – Luci e vedute – Luce irregolare – Vicinato – Diritto a conformità – Muro comune.
L’apertura non avente i caratteri di veduta, in quanto non consenta di affacciarsi sul fondo del vicino, è considerata luce benché non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 901 c.c. ; pertanto, nell’ipotesi di luce irregolare, il vicino ha diritto che tale apertura sia resa conforme alle prescrizioni di cui all’articolo testé menzionato ovvero ha diritto di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiandovi la propria fabbrica o costruendovi in aderenza.

Per il testo integrale della sentenza clicca qui!!!

Le aperture sul fondo del vicino si distinguono in due categorie.   
-Le luci sono aperture che consentono il passaggio di aria e luce ma non l’affaccio.
-Le vedute  (anche dette prospetti) sono le finestre che consentono di affacciarsi e guardare di fronte, di lato e in  obliquo[1]. In buona sostanza, il principale elemento discretivo tra le due si concreta nella possibilità di guardare o meno sul fondo del vicino. Le vedute postulano oltre al requisito dell’inspectio quello della prospectio[2], vale a dire  la possibilità di sporgersi sul fondo altrui, non solo frontalmente ma anche obliquamente e lateralmente. In ragione di ciò, le vedute si distinguono in dirette, oblique o laterali a seconda di come si realizza l’affaccio.
A propria volta le luci[3] si dividono in regolari e irregolari.  Le prime sono tali allorché osservino le prescrizioni contenute nell’art. 901 c.c. In particolare, devono essere dotate di:           
1) un’inferriata (di dimensioni tali da impedire il passaggio di una persona) volta a garantire la sicurezza del vicino;            
2) una grata[4] diretta ad impedire l’immissione nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra;
3) un’altezza minima, sia interna che esterna, per impedire l’esercizio della veduta sul fondo finitimo; il lato inferiore non deve essere ad un’altezza minore di 2,5 metri dal suolo a cui si desidera dare aria (se si trovano a pian terreno) o di 2 metri (se sono ai piani superiori); il lato inferiore non deve essere ad un’altezza minore di 2,5 metri dal fondo del vicino (art. 901 n. 2 e 3 c.c.). Tutti e i tre requisiti sono essenziali e devono sussistere contemporaneamente. Inoltre  nessun elemento componente dell’apertura (rectius: della luce) come, ad esempio, la grata, deve fuoriuscire dal profilo esterno del muro nel quale la luce è realizzata.
Si qualificano come irregolari le luci che risultino scevre dei citati requisiti.          
Allorché le luci non siano regolari il proprietario del fondo finitimo  può agire in giudizio per ottenerne la regolarizzazione[5].      
La ratio sottesa al meticoloso regime delle distanze indicato sia per le luci (art. 901 c.c.) sia per le vedute (art. 905 c.c.) trova il proprio ubi consistam nell’esigenza di salvaguardare la riservatezza del fondo del vicino[6].

Marcella Ferrari




[1] Vedasi BIANCA, Diritto civile. La proprietà, 6, Milano, Giuffrè, 1999, 278 ss.
[2] In tal senso vedonsi Cass., Sez. II, 25 ottobre 2006 n. 22844; Cass., S.U., 28 novembre 1996, n. 10615, Giust. Civ., 1997, I, 633.
[3] L’apertura di luci sul fondo vicino può costituire oggetto di  un diritto personale ovvero di un diritto di servitù.
[4] Ai sensi dell’art. 901 n. 1 c.c. le maglie delle grata non possono essere superiori a tre centimetri quadrati.
[5] Il proprietario del fondo su cui è aperta una luce irregolare  non ha diritto alla sua chiusura ma solo alla sua regolarizzazione. In tal senso vedasi: Cass., Sez. II, 4 luglio 2000, n. 8930.
[6] In tal senso Cass., Sez.II, 28 luglio 2005, n. 15885.

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