lunedì 4 marzo 2013

La Cassazione sulla definizione di Costruzione.


Corte di Cassazione Sezione – Sez. II Civile – 3 gennaio 2013 n. 72  - Pres. Oddo – Est. Nuzzo Presidente  (Conferma Corte di Appello di Catania, 26 luglio 2005, n. 795)

Diritti reali – Definizione di costruzione – Accessori e pertinenze – Incorporate – Distanze legali- Rispetto normativa – Sussiste.

Deve ritenersi “costruzione” ai fini dell’osservanza delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri di solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio ed incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione.
Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, così da ampliarne la superficie e la destinazione economica sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze.
Stefania Cosimi


Per rimanere aggiornati gratuitamente con tutte le sentenze della Cassazione civile cliccate sul TASTO MI PIACE qui al lato!!

Nessun commento:

Posta un commento