lunedì 23 gennaio 2012

Proposta irrevocabile, opzione e prelazione: le conseguenze della distruzione o della alienazione a terzi del bene oggetto del contratto.

di Raffaele Meola

Nell’ambito dell’autonomia negoziale, le parti possono arrivare alla stipulazione di un contratto attraverso il classico schema proposta-accettazione ma, anche, raggiungendo l’accordo definitivo per gradi, attraverso una più complessa fase procedimentale. Si inseriscono in questo discorso la proposta irrevocabile, l’opzione e la prelazione (legale o convenzionale).
In forza dell’art. 1329 del codice civile, se il soggetto proponente si è obbligato a mantenere ferma, per un determinato periodo di tempo, la proposta, la revoca è senza effetto. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un caso in cui il proponente si autolimita, privandosi del potere di revoca della proposta. Due sono le teorie principali su questo istituto: la teoria unitaria e quella del doppio negozio.
Secondo la prima, la proposta irrevocabile non è altro che un negozio unilaterale a carattere procedimentale, con cui il proponente tiene ferma la proposta per un certo tempo e l’altra parte è libera o meno di accettare.

sabato 21 gennaio 2012

Sinistro stradale: la Cassazione sulla cessione del credito risarcitorio.

Cassazione civile, sez. III, 10 gennaio 2012, n. 52

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Nella sentenza in commento la Suprema Corte affronta il problema della cedibilità, o meno, del credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale, in quanto credito futuro ed incerto.
La Suprema corte, chiarendo innanzitutto la natura attuale del credito risarcitorio, afferma che il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo.
Il caso è quello di Caio, cessionario del credito risarcitorio vantato da Tizia nei confronti di Sempronio ( debitore ceduto), il quale si vede rigettata dal tribunale la domanda di risarcimento danni subiti da Tizia, in quanto secondo la corte d’appello il cessionario non avrebbe potuto far valere in giudizio l’acquisto di quel diritto di credito.
La Cassazione, che cassa la sentenza impugnata, motiva in questo senso:

venerdì 20 gennaio 2012

Contratto di apertura di credito. Il recesso della banca

di Alessandra Surano

Tra tutti i negozi giuridici attraverso i quali la banca svolge attività di erogazione del credito, ruolo preminente deve essere riconosciuto al contratto di apertura di credito, espressamente disciplinato agli artt. 1842 e ss. c.c.
Con l'apertura di credito, nota nella pratica come “fido”, la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione del cliente (accreditato) una determinata somma di denaro, per un dato tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.).
Svolge una funzione analoga a quella del mutuo, da cui però se ne differenzia per un duplice aspetto: 1) a differenza del primo, che è un contratto reale, l'apertura di credito va annoverata tra i contratti consensuali: il momento perfezionativo del negozio in esame viene individuato nell'accordo delle parti e non, quindi, nell'erogazione della somma concessa in fido; 2) a differenza del muto che è contratto con effetto reale, traslativo della proprietà delle somme mutuate (art. 1814 c.c.), l'apertura di credito produce effetto obbligatorio: la banca si fa debitrice del cliente per la somma accreditatagli e il cliente acquista verso la banca il diritto di godimento della disponibilità concessagli. Se e nella misura in cui il cliente utilizza la provvista, sorge a suo carico l'obbligazione di restituire le somme prelevate, con i relativi interessi stabiliti per contratto.

giovedì 19 gennaio 2012

La Cassazione sulla interversione della detenzione in possesso.

Cassazione civile, sez. II, 19 dicembre 2011, n. 27251.

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Nella sentenza in commento la Suprema corte affronta il delicato tema delle modalità attraverso cui possa avvenire la cosiddetta “interversione” della detenzione in possesso.
In particolare, si afferma che l’interversione in possesso può avere luogo anche attraverso il compimento di sole attività materiali, se esse rivelano in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente “nomine proprio”, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa.
Il caso è quello di Gamma, fondazione ecclesiastica, proprietaria di un terreno occupato senza titolo da Tizio e Caia, la quale citava in giudizio gli occupanti abusivi, che avevano altresì edificato abusivamente una costruzione, per ottenere  la condanna degli stessi al rilascio del terreno ed alla demolizione dei manufatti illegittimamente costruiti. Le controparti si opposero alla pretesa proponendo domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà dell'immobile per intervenuto usucapione.

mercoledì 18 gennaio 2012

Revoca della donazione per ingratitudine del donatario.

di Giovanni Miccianza

La donazione è il contratto con il quale una persona, per mero spirito di liberalità, arricchisce l’altra attribuendole un diritto proprio già presente nel suo patrimonio o assumendo verso la stessa una obbligazione.
L’art. 800 c.c. dispone che “la donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli”; gli artt. 801 e 802 c.c. disciplinano la revocazione della donazione per ingratitudine.
In via preliminare va osservato che il donatario non ha alcun dovere giuridico positivo di gratitudine nei confronti del donante; in realtà la norma rinviene la sua ratio nella volontà del legislatore di sanzionare il comportamento di atti considerati riprovevoli dalla coscienza morale, alla quale ripugna che il responsabile di siffatti atti possa conservare il beneficio della liberalità.
L’art. 801 c.c. prevede che la revocazione della donazione per ingratitudine può essere proposta soltanto in alcune ipotesi tassative e precisamente nel caso di condotte del donatario di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 463 c.c. quali omicidio o tentato omicidio dell’ereditando o del di lui coniuge, di un discendente o un ascedente; un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio; l’aver denunziato calunniosamente una delle dette persone per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni (in questo caso, tuttavia, perché possa operare la revocazione è necessario che il reato di calunnia sia stato accertato con sentenza passata in giudicato). Infine, l’art. 801 c.c. prevede l’ulteriore ipotesi consistente nell’aver gravemente ingiuriato il donante o nell’aver dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio ovvero, infine, il rifiuto indebito alla corresponsione degli alimenti dovutigli.

lunedì 16 gennaio 2012

La Cassazione sulla “emptio spei” e sulla “emptio rei speratae”.

 

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Cassazione civile, sez. III, 5 dicembre 2011, n. 26022
Nell'"emptio spei", o vendita di speranza, il compratore, ai sensi dell'art. 1472, secondo comma, c.c., si impegna incondizionatamente a pagare un prezzo determinato al venditore, anche se la cosa o il diritto venduto non vengano mai ad esistenza o siano, comunque, quantitativamente o qualitativamente diversi da quelli sperati o supposti dal compratore al momento dell'acquisto. La vendita di cosa sperata è, invece, una vera e propria vendita di cosa futura, come tale a carattere meramente obbligatorio ed a consenso anticipato che diviene completa e produce i suoi effetti definitivi, tra i quali il trasferimento del diritto venduto, solo quando sia nato il diritto o sia venuta ad esistenza la cosa venduta, con la conseguenza che se il diritto non nasce o la cosa venduta non viene ad esistenza, il contratto manca di oggetto e la vendita diviene nulla.

domenica 15 gennaio 2012

La Cassazione sulla costituzione della caparra confirmatoria mediante assegno.

Cassazione civile, sez. II, 9 agosto 2011, n. 17127.

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Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce

Nella sentenza presa ad esame, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto valida la costituzione della caparra mediante consegna di assegno bancario.
L’eventuale inadempimento da parte del creditore, lo obbliga a restituire il doppio della caparra anche se questa non era stata ancora incassata effettivamente, dal momento che il debitore, pagando con assegno, ha adempiuto alla propria obbligazione.

giovedì 12 gennaio 2012

La Corte Costituzionale dice "no" ai referendum sulla legge elettorale.

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Corte Costituzionale
Ufficio Stampa    



Decisioni in tema di ammissibilità dei quesiti referendari


La Corte costituzionale, in data 12 gennaio 2012, ha dichiarato inammissibili le due richieste di referendum abrogativo riguardanti la legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

La sentenza sarà depositata entro i termini previsti dalla legge

mercoledì 11 gennaio 2012

La Cassazione sul risarcimento in caso di rottura di promessa di matrimonio.

di Roberto Malzone


Cassazione civile, sez. VI, Ordinanza n. 9, del 2 gennaio 2012.

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Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento delle spese sostenute in caso di rottura della promessa di matrimonio. 
Infatti, come dispone l'art. 85 del codice civile, il "promittente" che senza giusto motivo ricusi di eseguire la promessa dovrà risarcire il danno all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. 
I supremi giudici ricordano che rompere questo tipo di promessa senza giustificato motivo fa sorgere obblighi risarcitori ma in tal caso non si applicano i principi generali in tema di responsabilità civile e non si può quindi riconoscere un risarcimento del danno completo in tutte le sue componenti. 
Si pone a carico del recedente ingiustificato  non una responsabilità per danni piena, ma un’obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. 

domenica 8 gennaio 2012

La Cassazione sulla competenza per l’impugnazione di provvedimenti esecutivi.

 di Roberto Malzone
Cassazione civile, Sezioni Unite, 12 ottobre 2011, n. 20931.

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Il Tribunale è sempre competente, ratione materiae, per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo (o anche un semplice "preavviso) relativo a crediti non di natura tributaria, alla luce della natura esecutiva del provvedimento in discussione.
La competenza per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall'art. 86 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (o anche, come nella specie, di un semplice "preavviso", istituto introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate alle società di riscossione), relativo a crediti non di natura tributaria è, in base all'art. 9, comma 2, c.p.c., inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.

domenica 1 gennaio 2012

La Cassazione sulla distinzione del danno morale dal danno biologico.

Cassazione civile, sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641

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Nella sentenza in commento la Suprema corte ritorna nuovamente sul problema della autonomia del danno morale da quello biologico, all’interno della pèiù ampia categoria del danno non patrimoniale.
I giudici di legittimità affermano che “la distinzione tra la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, e quella del cd. danno biologico trova rinnovata espressione anche nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, con la conseguenza che da essa il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione dei danni da illecito civile”.  
Il caso è quello di Tizia e Caio, in proprio e nella qualità di genitori esercenti potestà sul figlio minore Tizietto, convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Savona la (…) Unità Sanitaria Locale ligure e il ginecologo Sempronio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta del sanitario che aveva colpevolmente causato al minore, all’atto della nascita, un danno alla salute permanente pari al 100% dei valori tabellari.