lunedì 23 aprile 2012

Equitalia: le Sezioni Unite sull’illegittimità dell’ipoteca sotto gli 8000 euro.


 Cassazione civile, Sezioni unite, 12 aprile 2012, n. 5771.

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Nella sentenza in commento la Suprema Corte, a Sezioni Unite, affronta in maniera definitiva la questione della legittimità, o meno, dell’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia su crediti inferiori a 8000 euro. 
Confermando quanto già affermato in precedenti occasioni la Corte dichiara la illegittimità di dette iscrizioni ipotecarie.
Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza:
La Corte, rilevato che con ricorso del 2/10/2006 la srl La Colonna ha impugnato l'iscrizione ipotecaria effettuata su due terreni di sua proprietà in conseguenza del mancato pagamento di una cartella esattoriale per complessivi Euro 2.028,66, dovuti a titolo di contributi per opere irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica Alli Copanello negli anni 2000/2003;
che costituitasi la E. Tr. Equitalia, il giudice adito ha pronunciato l'annullamento dell'iscrizione per
violazione dell'art. 76 del DPR n. 602/1973, secondo il quale il concessionario non poteva procedere alla espropriazione immobiliare se l'importo del credito non superava gli ottomila Euro; che la E. Tr. Equitalia si è gravata alla Commissione Regionale che ha, però, rigettato l'appello perché «nessun precetto legislativo era stato adempiuto dal concessionario sia in ordine al valore

domenica 15 aprile 2012

La rilevanza dei matrimoni tra omosessuali nell'ordinamento italiano.

Cassazione civile, sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184

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Si riporta oggi la tanto discussa sentenza della Cassazione con cui viene riconosciuta rilevanza giuridica nell’ordinamento italiano ai matrimoni tra omosessuali celebrati all’estero.
In particolare, la Prima sezione della Cassazione rigettando il ricorso di due cittadini italiani dello stesso sesso, unitisi in matrimonio all’estero, i quali rivendicavano il diritto alla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile italiano, ha affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale ed europea, che quel matrimonio non è tuttavia “inesistente” per l’ordinamento interno, ma è solo inidoneo a produrvi effetti giuridici; ha affermato, altresì, in senso generale, che le persone omosessuali conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla “vita familiare” e possono agire in giudizio in “specifiche situazioni” per reclamare un “trattamento omogeneo” rispetto ai conviventi matrimoniali.
Si riporta di seguito il testo della sentenza in commento