lunedì 4 marzo 2013

La Cassazione sul giustificato motivo di licenziamento.


Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – 2 gennaio 2013, n. 6 – Pres. Venuti – Est. Dantino (Conferma Corte di Appello di Brescia, 25 ottobre 2007, n. 429).

Licenziamenti individuali – Art.5 L.604/1966 – Giustificato motivo oggettivo – Onere della prova – Datore di lavoro – Impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni.

L’art.5 L.n.604/1966 pone a carico del datore di lavoro l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo del licenziamento e che in giurisprudenza è ormai consolidato il principio secondo cui in capo al datore di lavoro incombe, altresì, l’onere di provare l’impossibilità di adibire lo stesso lavoratore da licenziare ad altre mansioni equivalenti a quelle svolte all’interno dell’azienda nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Licenziamenti individuali – Giustificato motivo oggettivo – Valutazione del datore di lavoro –Non sindacabilità – Giudice – Controllo sussistenza del motivo – Reimpiego – Prova - Onere del lavoratore.

Il giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art.41 Cost. Pertanto, spetta al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo adottato dal datore di lavoro, che deve dare prova anche in ordine all’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego.
Stefania Cosimi


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