domenica 13 gennaio 2013

Responsabilità civile della struttura sanitaria.


di Fabrizia Gaia Postiglione

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Seppur brevemente, bisognerà delineare i principi vigenti nell'ambito della responsabilità medica soffermandosi sulla distinzione esistente nella sfera  civilistica e penalistica, del principio di casualità.
E' pacifico ormai (Cass. 21619/2007) che nell’accertamento del nesso causale civile, è possibile accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale dal momento che  la causalità civile obbedisce alla logica del "più probabile che non".
Sia dal punto di vista funzionale che morfologico, gli istituti presentano infatti delle differenze che si palesano anche nell'ambito della tipicità (caratterizzante il diritto penale) e della atipicità.
La casualità elaborata dai civilisti prevede la preponderanza dell'evidenza o del principio del "piu' probabile che non" a differenza del campo penale dove si sostiene che la prova non puo' che essere quella "oltre il ragionevole dubbio".
La giustificazione delle predette diversità concerne i valori in gioco nei due ambiti fermo restando che la casualità civilistica dovrà comunque essere accertata dal Giudice il quale valuterà caso per caso utilizzando perizie orientate nella logica del "più probabile che non".
In ossequio a quanto esposto, in relazione alla casualità, questa dal punto di vista civilistico non potrà che fondarsi su logiche chiaramente probabilistiche.
Ciò premesso, svariati possono essere gli errori dei sanitari i quali,possono arrecare danni non solo alla vittima ma anche ai suoi familiari e, molto spesso, questi danni sono conseguenti o ad imperizia (dovuta alla scarsa preparazione ), o  ad un comportamento negligente oppure a una mancanza nelle cautele necessarie (imprudenza).