lunedì 4 marzo 2013

La Cassazione sull'incapacità lavorativa e il risarcimento del danno.


Corte di Cassazione – Sez. III Civile – 16 gennaio 2013 n. 908 – Pres. Petti – Est. Carleo – (Cassa Corte d’Appello di Firenze, 21 marzo 2006 n. 595).

Incapacità lavorativa generica – Danno biologico – Danno patrimoniale - Risarcimento – Lucro cessante – Reddito – Postumi di piccola entità – Capacità lavorativa – Non pregiudicata.

Fermo restando che la categoria concettuale della incapacità lavorativa generica, elaborata prima dell'individuazione di quella del danno alla salute al fine di evitare che il danneggiato privo di redditi di lavoro non conseguisse alcun risarcimento (diverso da quello connesso al danno morale), non può essere utilizzata per riconoscere in modo automatico un danno patrimoniale da lucro cessante come conseguenza delle lesioni e fermo restando che i postumi permanenti di piccola entità, non essendo idonei ad incidere sulla capacità di guadagno, non pregiudicano la capacità lavorativa e "rientrano" invece nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona, deve però sottolinearsi che ciò non significa che il danno biologico "assorba" anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacché al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attività lavorativa. Ed invero, gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono dar luogo anche ad un danno patrimoniale di lucro cessante ove eliminino o riducano la capacità di produrre reddito.
Valentina Marzorati

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