Corte di Cassazione –
Sez. III Civile – 16 gennaio 2013 n. 908 – Pres. Petti – Est. Carleo – (Cassa Corte d’Appello di Firenze, 21 marzo
2006 n. 595).
Incapacità lavorativa generica – Danno
biologico – Danno patrimoniale - Risarcimento – Lucro cessante – Reddito –
Postumi di piccola entità – Capacità lavorativa – Non pregiudicata.
Fermo restando che la categoria
concettuale della incapacità lavorativa generica, elaborata prima
dell'individuazione di quella del danno alla salute al fine di evitare che il
danneggiato privo di redditi di lavoro non conseguisse alcun risarcimento
(diverso da quello connesso al danno morale), non può essere utilizzata per
riconoscere in modo automatico un danno patrimoniale da lucro cessante come
conseguenza delle lesioni e fermo restando che i postumi permanenti di piccola
entità, non essendo idonei ad incidere sulla capacità di guadagno, non
pregiudicano la capacità lavorativa e "rientrano" invece nel danno
biologico come menomazione della salute psicofisica della persona, deve però
sottolinearsi che ciò non significa che il danno biologico "assorba"
anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacché al danno alla
salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli
sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di
attività lavorativa. Ed invero, gli effetti pregiudizievoli della lesione della
salute del soggetto leso possono dar luogo anche ad un danno patrimoniale di
lucro cessante ove eliminino o riducano la capacità di produrre reddito.
Valentina
Marzorati
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