lunedì 4 marzo 2013

La Cassazione in tema di insidia stradale.


Corte di Cassazione – Sez. III Civile – 16 gennaio 2013 n.907 – Pres. Petti – Est. Armano –(Conferma Corte d’Appello di Brescia, 2 marzo 2006 n. 154).

Sinistro – Insidia stradale – Pericolo occulto – Fatto illecito non autonomo – Ente Gestore – Colpa – Affidamento utente.

L’insidia stradale, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un’autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell’ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del neminem ledere, è tenuto a far si che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale.
La norma di riferimento rimane pur sempre l’art. 2043 c.c. e la colpa dell’ente gestore consiste nell’aver creato un affidamento nell’utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa.
Valentina Marzorati


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