mercoledì 11 gennaio 2012

La Cassazione sul risarcimento in caso di rottura di promessa di matrimonio.

di Roberto Malzone


Cassazione civile, sez. VI, Ordinanza n. 9, del 2 gennaio 2012.

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Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento delle spese sostenute in caso di rottura della promessa di matrimonio. 
Infatti, come dispone l'art. 85 del codice civile, il "promittente" che senza giusto motivo ricusi di eseguire la promessa dovrà risarcire il danno all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. 
I supremi giudici ricordano che rompere questo tipo di promessa senza giustificato motivo fa sorgere obblighi risarcitori ma in tal caso non si applicano i principi generali in tema di responsabilità civile e non si può quindi riconoscere un risarcimento del danno completo in tutte le sue componenti. 
Si pone a carico del recedente ingiustificato  non una responsabilità per danni piena, ma un’obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. 
Del resto diversamente la norma finirebbe con il trasformarsi in un'indebita coercizione ad accettare un matrimonio non desiderato. Risarcimento si, dunque, ma limitato alle sole spese affrontate e alle obbligazioni assunte in vista del matrimonio. Non vanno invece risarcite le altre voci di danno e neppure il cosiddetto danno non patrimoniale. che i giudici di primo grado avevano invece erroneamente liquidato 
Si riporta di seguito il testo della sentenza presa in esame: 

Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Ord. del 02.12.2011, n. 9[Interruzione automatica][Interruzione automatica]La Corte,[Interruzione automatica][Interruzione automatica]premesso in fatto:[Interruzione automatica][Interruzione automatica]- Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Catania - Sez. dist. di Paternò - ha condannato G. C. al risarcimento dei danni in favore di P.F. per ingiustificata rottura della promessa di matrimonio, nella misura di € 9.875,45, somma corrispondente alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dalla fidanzata in previsione delle nozze. In accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla F. la Corte di appello ha poi condannato il C. al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in € 30.000,00.Quest’ultimo propone sette motivi di ricorso per cassazione.[Interruzione automatica]L’intimata non ha depositato difese.[Interruzione automatica]2.- I primi due motivi, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione degli art. 79. 80 e 81 cod. civ. nel capo in cui la sentenza impugnata lo ha condannato al rimborso delle spese, sono inammissibili perché generici ed apoditticamente formulati.[Interruzione automatica]Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia preso in esame le sue deduzioni circa il giusto motivo della rottura del fidanzamento e non abbia tenuto conto, nella quantificazione dei danni, della misura in cui dette spese avrebbero potuto essere recuperate, ma non fa alcun riferimento alla concreta motivazione della sentenza, che ha ritenuto non provate le eccezioni da lui sollevate, né illustra le ragioni per cui la motivazione si dovrebbe ritenere insufficiente, illogica o[Interruzione automatica]contraddittoria.3.- Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 81 e 2059 cod. civ. e vizi di motivazione, sul rilievo che il risarcimento dei danni conseguenti all’ingiustificata rottura della promessa di matrimonio va circoscritto alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dal promissario; non può essere esteso oltre questi limiti - e men che mai al risarcimento dei danni non patrimoniali- poiché il recesso dalla promessa non costituisce illecito, in quanto la legge vuol salvaguardare fino all’ultimo la piena libertà delle parti di decidere se contrarre o non contrarre matrimonio. Richiama a conforto la recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. 3,15 aprile 2010 n. 9052).3.- I motivi sono fondati.Va premesso che la rottura della promessa di matrimonio formale e solenne - cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali (come nel caso di specie, ove il ricorrente ha esercitato il recesso solo due giorni prima della data fissata per la celebrazione delle nozze) - non può considerarsi comportamento lecito, come assume il ricorrente, allorché avvenga senza giustificato motivo.E’ indubbio che tale comportamento non genera l’obbligazione civile di contrarre il matrimonio, ma il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all’affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerare lecite o giuridicamente irrilevanti.Poiché, tuttavia, la legge vuol salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto. Ma neppure si vuole che il danno subito dal promissario incolpevole rimanga del tutto irrisarcito.[Interruzione automatica]Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un’obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio.[Interruzione automatica]Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali.[Interruzione automatica]La motivazione della sentenza impugnata, circa la rilevanza degli interessi non patrimoniali, degli affetti e dei diritti della persona del promesso sposo incolpevole, che sarebbero anche costituzionalmente protetti e che risulterebbero lesi dalla rottura della promessa, è irrilevante e non congruente con la disciplina giuridica della materia, poiché tralascia il presupposto ineliminabile per poter attribuire rilevanza ai suddetti diritti e interessi: cioè l’assoggettamento della promessa di[Interruzione automatica]matrimonio e del suo inadempimento ai principi generali in tema di responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, anziché ai soli effetti espressamente previsti dall’art. 81 cod. civ.[Interruzione automatica]4.- Gli altri motivi, che censurano i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, risultano assorbiti.4.- Propongo che il ricorso sia deciso con procedura in camera di consiglio, nel senso dell’accoglimento del terzo e quarto motivo; del rigetto del primo e del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi”.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.[Interruzione automatica]-II P.M. non ha depositato conclusioni scritte.[Interruzione automatica]Considerato in diritto:[Interruzione automatica]Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti[Interruzione automatica]prospettati dal relatore.[Interruzione automatica]In accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha condannato il ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali. Il primo e il secondo motivo vanno rigettati e gli altri motivi risultano assorbiti.[Interruzione automatica]Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, 2° comma, cod. proc. civ.[Interruzione automatica]Il capo della sentenza di appello che ha accolto l’appello incidentale della F.,condannando il C. al risarcimento dei danni non patrimoniali, deve essere annullato, mentre va confermata la condanna del ricorrente a rimborsare alla F. le spese fatte e le obbligazioni contratte in vista del matrimonio, nell’importo quantificato dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello.[Interruzione automatica]Considerata la reciproca soccombenza delle parti le spese del giudizio di appello si compensano per intero.[Interruzione automatica]Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della soccombente F. e si liquidano complessivamente in € 1.500,00 di cui € 200,00 per esborsi ed € 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge. 
P.Q.M. 
La Corte di cassazione accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso; rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P.F. con l’atto di appello incidentale e conferma il rigetto dell’appello principale, proposto da G. C. e compensa per intero le spese del giudizio di appello.Condanna P.F. a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 1.500,00, oltre alle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge. 
Depositata in Cancelleria il 02.01.2012

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