lunedì 22 febbraio 2016

TRACCIA PARERE SUL PRELIMINARE DI VENDITA DI UN IMMOBILE ABUSIVO.

PRELIMINARE DI VENDITA DI UN IMMOBILE ABUSIVO.
Traccia parere.
Tizio stipulava con Caio un contratto preliminare di compravendita di un immobile di proprietà di quest’ultimo.
Mancando nel preliminare le dichiarazioni di regolarità urbanistica dell’immobile, in vista della stipula del contratto definitivo, Tizio chiedeva a Caio la documentazione attestante la conformità dell’immobile alle prescrizioni urbanistiche.
Caio non rinvenendo la suddetta documentazione, rassicurava Tizio sul fatto che l’immobile si trovasse nello stesso stato in cui egli lo aveva acquistato in precedenza, a nulla rilevando le eventuali irregolarità urbanistiche.
Tizio dal suo canto, commissionava una perizia al suo tecnico di fiducia dalla quale emergevano le temute irregolarità dell’immobile.
Tizio si rivolge al vostro studio legale per conoscere quali azioni sono esperibili a sua tutela non avendo più alcun interesse nell’acquisto dell’immobile.
Il candidato rediga l’atto ritenuto più idoneo per la tutela degli interessi di Tizio.

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domenica 14 febbraio 2016

SOLUZIONE PARERE SULLA DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

SOLUZIONE PARERE SULLA DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 2015, n. 17748

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.5.1999 Ca.Ma. e C.B. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, S.A. esponendo che, con contratto preliminare 5.12.1995, avevano promesso in vendita al convenuto un appartamento sito in via (OMISSIS) (oggi via (OMISSIS)) n. 15, per il prezzo di L. 160.000.000; che l'atto di vendita non era stato stipulato, sebbene il S. avesse convocato, innanzi al Notaio Schifani, con atti del 30.10.97 e del 21.11.98, essi attori e benchè i promittenti venditori, a loro volta, con atto extragiudiziale 8.1.1999, avessero invano invitato il convenuto ad adempiere; tanto premesso, chiedevano dichiararsi legittimo il loro recesso dal contratto, stante l'inadempimento contrattuale del S. e che fosse riconosciuto il loro diritto a ritenere la caparra confirmatoria di L. 70.000.000,con condanna del convenuto alla riconsegna dell'appartamento ed al risarcimento del danno.
Costituitosi in giudizio il S. assumeva: che gli attori erano inadempienti in quanto gli avevano promesso in vendita l'immobile libero da pesi mentre era risultato gravato da ipoteche, divenute cartolari solo in data 29.2.1996, dopo la scadenza del termine fissato per la stipula del rogito notarile (28.2.96); che, nel luglio 1997, sull'appartamento oggetto del preliminare di vendita era stata iscritta anche un'ipoteca giudiziale ad istanza del Banco di Sicilia s.p.a. e che le anzidette iscrizioni non erano state cancellate.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, pronuncia di sentenza costitutiva del trasferimento dell'immobile, previa condanna degli attori alla cancellazione delle ipoteche o autorizzazione ad eseguire personalmente tale cancellazione.
Assunta la prova testimoniale ed espletata C.T.U., con sentenza 15.11.2004,il Tribunale adito trasferiva l'appartamento in questione al S., subordinatamente al pagamento del saldo del prezzo, pari ad Euro 36.151,98; rigettava le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la Ca. ed il C. proponevano appello cui resisteva il S.. Con sentenza depositata il 10.2.2009 la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte di merito:
che i promittenti venditori erano rimasti inadempienti all'obbligo di garantire la libertà ipotecaria dell'immobile promesso in vendita, gravato da pesi pregiudizievoli e divenuti cartolari solo dopo tre anni dalla stipula del preliminare e non cancellati; che "in tema di ipoteca, la natura reale del vincolo e il valore costitutivo dell'iscrizione comportano che, mentre nei confronti del creditore l'estinzione dell'obbligazione estingue anche la garanzia ipotecaria che l'assiste, nei confronti dei terzi (ossia dei soggetti estranei al rapporto di credito fra banca e debitore) è necessaria anche la cancellazione dell'ipoteca, poichè il permanere dell'iscrizione, nonostante l'estinzione del credito, può essere di intralcio per il proprietario riguardo al commercio giuridico del bene, potendone i terzi ignorare la reale situazione...". Per la cassazione di tale sentenza Ca.Ma. e C.B. propongono ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso S. A..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1460 e 1175 c.c.; risultava dalla deposizione della teste Ca.Ro.
che la mancata stipula del contratto definitivo era dipeso dal S. che non aveva perso interesse all'acquisto dell'immobile ma ne aveva rimandato il pagamento, avendo già di fatto il possesso dell'immobile stesso; peraltro solo in fase giudiziale il S. aveva sollevato l'eccezione di inadempimento e, contraddittoriamente, non aveva chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione del doppio della caparra, ma aveva avanzato domanda riconvenzionale di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.. A conclusione della doglianza viene formulato il quesito: "se per potersi sottrarre legittimamente all'adempimento al quale si è diffidati, invocando in sede giudiziale il principio inadimpleti non est adimplendum, l'inadempimento dall'altra parte deve essere valutato dal giudice con riguardo al rapporto sinallagmatico e con riferimento all'esame non seprato ma comparativo delle condotte di entrambe le parti e deve risultare, attuale, grave e tale da comportare autonomamente la risoluzione del contratto. Nello stesso tempo la parte che vuole sottrarsi all'adempimento dee contestualmente offrire la restituzione della prestazione eventualmente ricevuta non potendo più chiedere l'adempimento in sede giudiziale";
2)insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, il S. non aveva potuto stipulare il mutuo (espressamente previsto in contratto), non a causa delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile oggetto del preliminare di vendita, considerato che non si trattava di un "mutuo ipotecario" garantito dal bene promesso in vendita, ma di un mutuo da richiedesi a cura e spese del promissorio acquirente come risultava dal preliminare; la Corte di merito non aveva tenuto conto, inoltre, della lettera 4.12.98 del Banco di Sicilia,con cui si dava espressamente atto "...dell'avvenuto previsto pagamento e della cartolarità delle ipoteche";
peraltro, il termine convenuto per la stipula del contratto definitivo non aveva natura essenziale come si desumeva, fra l'altro, dal comportamento del S. che, successivamente alla scadenza di termine, aveva versato due ulteriori acconti sul prezzo dell'immobile; 3) insufficienza e contraddittorietà di motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove il Giudice di Appello aveva fatto discendere la inadempienza dei promittenti venditori dalla mancata cancellazione delle ipoteche cartolari, ignorando che il contratto preliminare non prevedeva un preciso obbligo di cancellazione delle ipoteche, da eseguirsi prima della stipula dell'atto pubblico sicchè tale cancellazione poteva avvenire contestualmente alla stipula stessa mediante incarico al Notaio rogante, stante la natura meramente cartolare delle iscrizioni ipotecarie; il S., comunque, non aveva mai sollevato obiezioni sulle iscrizioni gravanti sul bene e si era limitato a non presentarsi nè innanzi al notaio da lui indicato nè davanti a quello indicato dalle controparti.
Il primo motivo di ricorso oltre ad essere corredato da un quesito di diritto generico ed astratto in quanto non rapportato alle regioni della decisione, è infondato. Presupposto per l'operatività della "diffida" è l'esatto adempimento del diffidante, altrimenti l'inadempimento del diffidato resta giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c. (Cass. n. 4275/94; n. 466/76).
Nella specie, la valutazione comparativa della contrapposte inadempienze delle parti risulta essere stata effettuata dal primo giudice e poi condivisa dal Giudice di Appello e, per quest'ultimo, la mancata comparizione del diffidato, dinanzi al notaio, era giustificata dal fatto che il bene oggetto del contratto, risultava gravato da iscrizioni ipotecarie, in contrasto con la espressa previsione del preliminare ed in assenza di un documentato impegno del diffidante a provvedere comunque alla loro cancellazione.
Peraltro colui che oppone la "exceptio inadimpleti contractus", non per questo invoca la risoluzione del contratto, ma manifesta solo di volersi astenere temporaneamente dall'adempimento, fino a quando l'altro contraente non abbia adempiuto o comunque abbia offerto di adempiere la propria obbligazione; dalla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) rimasta infruttuosa non scaturisce la risoluzione del contratto quando anche il diffidante sia inadempiente, posto che l'inadempimento dello stesso priva di giuridica rilevanza quello del diffidato (Cass. n. 4275/94; n. 7480/97).
Il secondo motivo attiene alla mancata valutazione di risultanze testimoniali, ma sul punto il ricorrente non può sollecitare un diverso apprezzamento della testimonianza resa da Ca.Ro., una volta ritenuto dal giudice distrettuale che, nell'economia del contratto, era fondamentale che l'immobile fosse libero da pesi.
La terza censura integra una censura di merito in ordine all'incidenza delle iscrizioni ipotecarie sul sinallagma contrattuale ed è, inoltre, irrilevante, posto che l'obbligo del promittente venditore di liberare l'immobile dalle iscrizioni ipotecarie andava realizzato prima che fosse concluso il contratto definitivo. In conclusione il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2015



venerdì 12 febbraio 2016

PARERE SULLA DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Traccia parere.
Sempronio e Mevio, rispettivamente promittente venditore e promissario acquirente, stipulavano un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in Roma. Nel preliminare Sempronio si obbligava ad alienare l’immobile libero da ipoteche e gravami. Prima della stipula del definitivo, fissata da lì a un mese, Mevio riscontrava da una visura immobiliare la presenza sul bene di un’ipoteca non comunicatagli da Sempronio. In virtù di ciò, invitava Sempronio ad liberare l’immobile dall’ipoteca prima della stipula del definitivo. Sempronio, invece di cancellare l’ipoteca, inviava a Mevio con lettera raccomandata A/R una diffida ex art. 1454 c.c., assegnandogli il termine di 15 giorni per stipulare dinanzi ad un notaio il contratto definitivo, pena la risoluzione di diritto del contratto preliminare.
Mevio si rivolge al vostro studio legale per conoscere le conseguenze di un’eventuale domanda giudiziale rivolta nei suoi confronti da Sempronio.

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martedì 9 febbraio 2016

SOLUZIONE PARERE SU: LA FORMA DEL CONTRATTO.

SOLUZIONE PARERE: LA FORMA DEL CONTRATTO.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 settembre 2015, n. 18214

Fatto
I FATTI E I MOTIVI DI RICORSO
1. P.I. concesse in locazione un immobile di sua proprietà, sito in Fondi, al padre C., con facoltà di sublocazione.
1.1. Questi concesse a sua volta in godimento l'appartamento a T.G. e a Co.Si..
2. La P. ottenne, in data 26 giugno 2006, un provvedimento di convalida di sfratto per morosità nei confronti del padre, che pose in esecuzione estromettendo la Co. dal possesso dell'immobile.
2.1. Nel proporre opposizione all'esecuzione, quest'ultima espose di aver ricevuto in locazione l'appartamento da P.C. fin dal febbraio 2003, verso un canone di locazione pari Euro 100, poi aumentato ad Euro 250 a seguito di alcuni interventi di manutenzione, sostenendo che la convalida di sfratto era effetto di dolo e collusione dei P. ai suoi danni.
2.2. P.C., con autonomo ricorso, poi riunito al procedimento di opposizione, agì a sua volta per la risoluzione del contratto concluso con T.G. e la convivente C. S., a suo dire morosi nel pagamento dell'indennità mensile di occupazione dal gennaio 2006.
3. Il Tribunale di Latina, riuniti i giudizi, dichiarò che tra Co.Si. e P.C. era stato stipulato, fin dal maggio 2003, un contratto di locazione per il canone mensile di Euro 250.
3.1. In particolare, con riguardo alla mancanza di forma scritta, il giudice di primo grado affermò che l'eventuale nullità del negozio poteva essere fatta valere dalla sola parte conduttrice, trattandosi di una nullità relativa. Ne conseguiva la inefficacia della procedura esecutiva per rilascio proposta da P.I. nei confronti della Co., potendo quest'ultima vantare un diritto di godimento opponibile a colei che agiva per il rilascio, oltre a quello al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del trasloco in altra abitazione.
3.2. P.C. e I. furono pertanto condannati a reimmettere la Co. nel possesso dell'immobile, e il solo P.C. anche al risarcimento del danno, mentre le sue domande nei confronti della Co. e del T. furono rigettate.
4. Propose appello P.C., chiedendo, previa declaratoria di nullità del contratto per mancanza della forma scritta, il rigetto delle domande svolte da Co.Si. e la risoluzione del rapporto intercorso con il T., oltre alla sua condanna al pagamento dei canoni /indennità di occupazione per dieci mensilità.
5. La Corte d'Appello di Roma, chiamata a decidere sull'appello principale del P. e su quello incidentale del T., relativo alle sole spese del giudizio, rigettò tutte le domande proposte da C.S. (già Co.Si.) e dallo stesso P..
5.1. Ritenne il giudice di secondo grado che il contratto di locazione intercorso tra il C. e la Co. - C. fosse nullo per difetto dell'imprescindibile requisito della forma scritta, richiesta ad substantiam dalla L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4, con la conseguenza che nessun risarcimento del danno poteva essere accordato alla conduttrice, non legittimata ad opporre un valido titolo di godimento a cagione del rilevato difetto di forma del contratto.
5.2. Specificò la Corte capitolina che, nonostante la forma scritta non fosse espressamente prevista "sotto pena di nullità", secondo quanto disposto dall'art. 1325 c.c., n. 4, un'interpretazione di tipo sistematico induceva a ritenere che la prescrizione del citato art. 1, comma 4, secondo cui "... per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta" imponesse per essi l'adozione di una forma ad substantiam, attesa la regola di qualificazione di cui all'art. 1352 cod. civ., alla stregua della quale, in difetto di univoche prescrizioni, la forma deve intendersi imposta per la validità del contratto, piuttosto che soltanto ad probationem, mentre l'art. 2739, comma 1, in tema di fattispecie sottratte al giuramento, richiamava "il contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta", con univoco riferimento proprio ai casi nei quali la forma è prevista ad essentiam.
5.3. La ratio della normativa di cui alla legge del 1998 doveva rinvenirsi, secondo il giudice di appello, nell'esigenza di certezza e trasparenza del rapporto sia tra le parti che nei confronti del fisco, al fine di fronteggiare un mercato caratterizzato da una consolidata prassi di contratti in tutto od in parte simulati, mentre lo stesso fondamento costituzionale di tale limite all'autonomia negoziale doveva individuarsi nell'art. 41 Cost., comma 3, e nel successivo art. 53 quanto ai conseguenti obblighi tributari. La tesi secondo la quale il difetto della forma scritta avrebbe dato luogo ad una nullità soltanto relativa, suscettibile di essere fatta valere solo dalla parte debole del contratto (i.e. dal conduttore), non trovava quel tassativo riscontro normativo che, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. ("Salve diverse disposizioni di legge,..."), doveva ritenersi imprescindibile per derogare alla regola della nullità assoluta.
5.4. Nè appariva utilmente evocabile, a giudizio della Corte territoriale, della citata L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 5, che abilitava il solo conduttore ad agire per la c.d. "riconduzione del rapporto di fatto", in quanto la norma non aveva attinenza con la disciplina della validità del contratto, mirando piuttosto a sanzionare la condotta del locatore volta ad imporre alla controparte l'instaurazione di un rapporto di mero fatto (a tacere della circostanza che, nel caso di specie, la domanda di riconduzione non era stata concretamente esperita).
6. La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione da C.S., che lo illustra con due motivi.
6.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 431 del 1998, con riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5, anche per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
6.2. Secondo la ricorrente, la mancanza di forma scritta di un contratto di locazione ad uso abitativo comportava una nullità soltanto relativa, con la conseguenza che la violazione del relativo obbligo spiegava effetti sfavorevoli per il solo locatore e non anche per il conduttore, come implicitamente desumibile dal quinto comma della L. n. 431 del 1998, art. 13, che ammetteva espressamente la legittimità della locazione di fatto.
6.2.1. Resiste P.I. sostenendo che la L. n. 431 del 1998 richiede invece tout court la forma scritta ad substantiam, ed evidenziando che la C. non aveva promosso alcuna azione di riconduzione del contratto L. n. 431 del 1998, ex art. 13, comma 5.
7. Resistono ancora con controricorso P.C. e T. G., proponendo, il primo, ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, il secondo, ricorso incidentale illustrato da due motivi.
7.1. Il P. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1998 e dell'art. 1453 c.c., avendo egli già dedotto in sede appello che i conviventi C. e T. erano rimasti morosi nel pagamento del canone, con conseguente richiesta di risoluzione del rapporto per grave inadempimento: anche qualora il contratto di locazione fosse stato ritenuto valido nonostante la mancanza della forma prescritta ad substantiam, la risoluzione avrebbe dovuto essere comunque pronunciata per grave inadempimento della controparte.
7.2. Il T. propone a sua volta due motivi di ricorso incidentale, il primo relativo alla mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ., il secondo con riferimento alla compensazione delle spese nel giudizio in violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ..
8. Con ordinanza interlocutoria n. 20480 del 2014 la terza sezione di questa Corte, nell'esaminare preliminarmente e congiuntamente i motivi del ricorso principale, osserverà che la Corte di merito aveva ritenuto inapplicabile, nel caso di specie, l'istituto della c.d. nullità di protezione, ritenendo la ratio della legge n. 431 del 1998 non già funzionale a tutelare i diritti del conduttore, ma piuttosto a garantire una posizione di equidistanza tra le parti contraenti.
8.1. Nell'ordinanza di rimessione si evidenza ancora come la giurisprudenza di legittimità (diversamente da quella di merito, non unanime sul punto) non si fosse mai pronunciata sui temi in questione se non marginalmente -affermando che la previsione di nullità per ipotesi determinate prevista dall'art. 13 della stessa legge non si applica agli immobili inclusi nella categoria catastale A/8 (abitazioni in villa) per i quali, non essendo prevista alcuna nullità collegata a limiti di durata del rapporto o di misura del canone, resta esclusa la speciale azione del conduttore di riconduzione del rapporto a condizioni conformi allo schema della valida locazione (Cass. 29 settembre 2004 n. 19568).
9. Si rammenta ancora, con il provvedimento interlocutorio, come, con una precedente ordinanza (n. 37 del 2014), la stessa terza sezione avesse ravvisato la necessità di rimeditare l'orientamento interpretativo delineato dalla sentenza n. 16089 del 2003 (e seguito da tutta la giurisprudenza successiva) secondo cui, "in tema di locazioni abitative, la L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, comma 1, nel prevedere la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato (e nel concedere in tal caso al conduttore, al comma 2, l'azione di ripetizione), non si riferisce all'ipotesi della simulazione relativa del contratto di locazione rispetto alla misura del corrispettivo (nè a quella della simulata conclusione di un contratto di godimento a titolo gratuito dissimulante una locazione con corrispettivo), in tal senso deponendo una lettura costituzionalmente orientata della norma. E ciò perchè, essendo valido il contratto di locazione scritto ma non registrato (non rilevando, nei rapporti tra le parti, la totale omissione dell'adempimento fiscale), non può sostenersi che essa abbia voluto sanzionare con la nullità la meno grave ipotesi della sottrazione all'imposizione fiscale di una parte soltanto del corrispettivo (quello eccedente il canone risultante dal contratto scritto e registrato) mediante una pattuizione scritta, ma non registrata. La nullità prevista dal citato art. 13, comma 1, è volta piuttosto a colpire la pattuizione, nel corso di svolgimento del rapporto di locazione, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario (scritto, come impone, a pena di nullità, l'art. 1, comma 4, della medesima legge, e registrato, in conformità della regola della generale sottoposizione a registrazione di tutti i contratti i di locazione indipendentemente dall'ammontare del canone), la norma essendo espressione del principio della invariabilità, per tutto il tempo della durata del rapporto, del canone fissato nel contratto" (la questione è stata oggetto di discussione alla medesima udienza pubblica del 13 gennaio 2015, ed è stata risolta da queste sezioni unite con sentenza depositata in pari data a quella della presente pronuncia).
10. Con l'ordinanza di rimessione, il collegio della terza sezione civile ha pertanto rappresentato l'opportunità - per ragioni di completezza e sistematicità - di trattare anche il problema della portata dell'azione di riconduzione nell'ottica della ricorrenza o meno di una nullità che invalida il rapporto locativo, perchè la materia delle locazioni si presenta di rilevante impatto sociale ed una valutazione unitaria dei problemi indicati mira a prevenire potenziali, diverse visioni interpretative fornendo all'interprete un valido e sicuro ausilio per la loro pronta risoluzione.
10.1. La questione rimessa a queste sezioni unite è, pertanto, la seguente:
se, in materia di locazioni abitative, la L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4, nella parte in cui prevede che "per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta", prescriva il requisito della forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, e, nel primo caso, se l'eventuale causa di nullità sia riconducibile alla categoria delle nullità di protezione alla luce della disposizione di cui all'art. 13, comma 5 della stessa legge, a mente del quale "Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2 ovvero dal comma 3 dell'art. 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'art. 2 ovvero quello definito ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti".
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 ricorsi, principale e incidentali, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.
1.1. Il ricorso principale è infondato.
1.2. Al rigetto del ricorso principale conseguono l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato di P.C. e il rigetto del ricorso di T.G..
2. All'esame del ricorso principale vanno premesse le considerazioni che seguono.
2.2. La disciplina codicistica della locazione di immobili urbani è stata integrata, negli ultimi decenni, da numerosi interventi di legislazione speciale, concernente in particolare i contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo.
2.3. La materia, come è noto, ha trovato una sua prima disciplina organica nella L. n. 392 del 1978, ispirata all'esigenza di realizzare un meccanismo di determinazione legale del contenuto del contratto - e, in particolare, del canone di locazione -, calcolato sulla base di una serie di parametri oggettivi.
2.3.1. Come pressochè unanimemente ritenuto dai commentatori della normativa, la scelta del legislatore, di forte stampo dirigistico, ha prodotto risultati estremamente negativi, causando gravi distorsioni del mercato delle abitazioni. I proprietari, - salvo far ricorso alla sistematica pressi dei c.d. affitti in nero - preferirono togliere dal mercato i propri appartamenti, ritenendo oltremodo antieconomico concederli in locazione ad un canone spesso irrisorio, assai lontano dal vero valore di mercato e con alti rischi di perdita della relativa disponibilità per lungo tempo.
2.3.2. Il fenomeno del ritiro del mercato delle locazioni di un considerevole numero di immobili rese così necessario un nuovo intervento del legislatore, dapprima timidamente derogatorio rispetto alla ratio sottesa alla L. del 1978 (il riferimento è al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, contenente la normativa dei c.d. "patti in deroga"), e poi del tutto speculare ad essa, a far data dalla L. n. 431 del 1998.
2.3.3. Il primo intervento, del 1992, consentì, nei contratti di locazione ad uso abitativo, la libera pattuizione del corrispettivo, bilanciata da un sostanziale raddoppio della durata del contratto, mentre tutti gli altri aspetti del rapporto contrattuale continuarono ad essere regolati dalla precedente disciplina.
2.4. La L. n. 431 del 1998 ha reso definitiva la scelta del legislatore di abbandonare definitivamente l'idea del canone "equo" imposto per legge, e di fronteggiare, eliminandolo in radice, il fenomeno del c.d. "sommerso".
2.4.1. Venne così sancita in via definitiva la liberalizzazione del canone delle locazioni ad uso abitativo, bilanciata da una maggiore stabilità del rapporto contrattuale, con espressa previsione dell'obbligo della forma scritta e della registrazione del contratto.
2.4.2. I contratti che ricadono nell'ambito applicativo della legge sono le locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo che non abbiano ad oggetto beni vincolati o che non siano costruiti nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica o che non siano alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche (art. 1).
2.4.3. La legge prevede due possibili modalità di contrattazione:
una prima, libera, una seconda strutturata secondo modelli-tipo, frutto di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (art. 2, comma 3).
2.5. Il legislatore detterà pochissime prescrizioni, limitandosi a richiedere la forma scritta e a disciplinare la durata del contratto, che varia a seconda si sia scelto il modello a forma libera oppure quello concordato tra associazioni. Nel primo caso, infatti, è prevista una durata minima di quattro anni rinnovabili per ulteriori quattro, mentre nel secondo la durata minima è di tre anni rinnovabili per altri due.
3. Con specifico riguardo al problema della forma negoziale dei contratti di locazione, va premesso come, nel nostro sistema codicistico, viga, secondo l'opinione dominante (peraltro non condivisa da autorevole dottrina), un principio generale di libertà della forma, in applicazione del quale, in linea generale, la manifestazione di volontà contrattuale non richiederebbe forme particolari, potendo realizzarsi attraverso qualsiasi modalità idonea a manifestarla, ivi compresi comportamenti c.d. concludenti.
3.1. Il (presunto) principio della libertà di forma non è privo di eccezioni. E' noto che, per alcuni atti la legge, richiede che la volontà sia manifestata attraverso particolari modalità espressamente stabilite, attraverso la stipula di contratti a forma c.d. vincolata: l'art. 1350 elenca quelli per i quali la forma scritta è prevista a pena di nullità.
3.2. La forma vincolata risponde ad una molteplicità di esigenze:
quella di garantire certezza sull'esistenza e sul contenuto del contratto, oltre che sulla stessa volontà delle parti; quella di rendere possibili i controlli sul contenuto contratto previsti nell'interesse pubblico (come per la contrattazione con la pubblica amministrazione); quella di rendere trascrivibile il contratto a fini di pubblicità, per rendere opponibili a terzi i diritti che ne scaturiscono; quella di protezione del contraente che, con l'adozione della forma scritta, viene reso edotto e consapevole delle obbligazioni assunte.
3.4. Tra le molte teorie elaborate sulla complessa tematica della forma negoziale, va posto l'accento su quelle che ne valorizzano il contenuto, privilegiando il valore funzionale alla forma, da valutarsi in concreto, in relazione alla ratio espressa dallo specifico "tipo" contrattuale. Di qui, l'impredicabilità di una automatica applicazione della disciplina della nullità in mancanza della forma prevista dalla legge ad substantiam, essendo piuttosto necessario procedere ad un'interpretazione assiologicamente orientata, nel rispetto dei valori fondamentali del sistema. Così, il carattere eccezionale o meno della norma sulla forma, ovvero il suo carattere derogabile o inderogabile, non potrà essere definito in astratto e in via generale, ma dovrà risultare da un procedimento interpretativo che dipende dalla collocazione che la norma riceve nel sistema, dalla ratio che esprime, dal valore che per l'ordinamento rappresenta.
3.5. Tali, condivisibili tendenze c.d. "neoformaliste" tendono a favorire l'emersione del rapporto economico sottostante a ciascun atto negoziale, evolvendo verso una vera e propria mutazione genetica del ruolo stesso della forma del contratto, non più soltanto indice di serietà dell'impegno obbligatorio, o mezzo di certezza o idoneità agli effetti pubblicitari, ma strumento che consenta anche di rilevare l'eventuale squilibrio esistente tra i contraenti e di tutelare la parte debole del rapporto (anche se, in senso opposto, altra parte della dottrina continua a ritenere che l'art. 325 c.c., n. 4 evochi il requisito della forma, sic et simpliciter, come mero elemento necessario nella struttura del contratto, senza attribuire alcun rilievo all'elemento teleologia), di tal che, sul piano sostanziale, sarebbe preclusa quell'attività ermeneutica - consentita invece dal diritto processuale - volta alla valutazione sull'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo).
4. Tanto premesso sul piano generale, va ancora ricordato come, in epoca antecedente alla L. n. 431 del 1998, tanto la disciplina codicistica quanto la L. n. 392 del 1978 non imponevano alcuna forma particolare al contratto di locazione, tanto ad uso abitativo quanto per uso diverso (l'unica ipotesi di obbligo di forma scritta era, difatti, quella relativa ai contratti di durata ultranovennale, ex art. 1350 c.c., n. 8, interpretato, peraltro, in senso assai restrittivo da questa stessa Corte di legittimità).
4.1. La L. n. 431 del 1998 - funzionale, come già ricordato, all'esigenza di far emergere l'enorme numero di contratti in nero determinatosi a seguito dell'imposizione dell'equo canone, all'art. 1, comma 4 - ha invece previsto, testualmente, che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, "per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta".
4.2. La necessità della forma scritta apparve, illico et immediate, ispirata a tutte quelle esigenze poc'anzi evidenziate.
4.2.1. In primo luogo, si volle assicurare certezza a rapporti giuridici che coinvolgono un così importante bene della vita.
4.2.2. In secondo luogo, si decise di "stabilizzare" un canone che, seppure liberalizzato, doveva incondizionatamente rimanere quello indicato nel contratto per tutta la durata del rapporto.
4.2.3. Infine, e soprattutto, si volle assicurare la più ampia pubblicità al rapporto, al fine di contrastare l'evasione fiscale.
La prescrizione della forma scritta, difatti, appare volta essenzialmente a tutelare l'intereresse alla trasparenza del mercato delle locazioni in funzione dell'esigenza di un più penetrante controllo fiscale, esigenza avvertita in modo significativo in un settore dove, come poc'anzi ricordato, a causa della precedente disciplina dirigistica il fenomeno dell'evasione era divenuto inarginabile. E proprio il collegamento funzionale (anche se non strutturale) tra forma scritta e registrazione del contratto apparve a tuttora appare particolarmente significativo in tal senso.
4.2.4. La stessa relazione di accompagnamento della 8 Commissione permanente Ambiente territorio e lavori pubblici (presentata alla Presidenza il 25.11.1998) indica con chiarezza come l'obiettivo della L. n. 431 del 1998 fosse quello di "introdurre misure atte a combattere il fenomeno dell'evasione fiscale che appare particolarmente presente in questo settore", in aggiunta alla volontà di realizzare una liberalizzazione controllata del mercato locativo.
4.3. Si così osservato che l'interesse generale, di rilevanza pubblicistica, troverebbe ulteriore conferma proprio nella previsione del requisito della forma scritta anche nei casi in cui manchi un'esigenza di protezione del conduttore riconducibile alla stabilità del rapporto di locazione o ad una specifica posizione di debolezza - come nel caso delle locazioni stipulate per finalità esclusivamente turistiche e di quelle che hanno ad oggetto immobili di lusso, espressamente sottratte all'applicazione della L. n. 431 del 1995, art. 13, comma 5.
5. Tale la conclusione cui perviene la pressochè unanime dottrina, che, salvo alcune isolate voci contrarie, ritiene che la L. n. 431 del 1998 richieda per i contratti di locazione ad uso abitativo la forma scritta a pena di nullità.
6. Dal suo canto, la giurisprudenza di merito sembra aver privilegiato quasi unanimamente l'interpretazione secondo la quale la forma scritta del contratto di locazione sia richiesta ad substantiam. La norma speciale, difatti, secondo alcune pronunce, andrebbe letta in combinato disposto con l'art. 1418 cod. civ. - che sanziona con la nullità la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 1325 cod. civ. ivi compresa la forma del contratto se prevista a pena di nullità -, mentre, secondo altre, andrebbe coniugata con il disposto dell'art. 1350 n. 13 - che contempla, tra gli atti che devono farsi per iscritto a pena di nullità, anche quelli "specificamente indicati dalla legge" -. Un ultimo grippo di sentenze evocano, infine, le norme di cui agli artt. 1352 e 2739 cod. civ. quanto al significato da attribuire al requisito di forma in difetto di univoche prescrizioni.
6.1. Del tutto isolate appaino, per converso, le interpretazioni di segno opposto offerte da altra parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la mancanza di una espressa previsione della sanzione della nullità dovrebbe indurre a ritenere che la forma scritta richiesta per il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo sia soltanto ad probationem, e non un requisito essenziale del contratto.
6.2. Un terzo filone interpretativo ritiene, infine, necessaria la forma scritta ad essentiam, limitando, peraltro, la rilevabilità della nullità in favore del solo conduttore nella specifica ipotesi di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 5, che gli accorda una speciale tutela nel caso in cui gli sia stato imposto, da parte del locatore, un rapporto di locazione di fatto, stipulato soltanto verbalmente. Il conduttore potrebbe, cioè far valere egli solo la nullità qualora il locatore abbia imposto la forma verbale, abusando della propria posizione dominante all'interno di un rapporto giocoforza asimmetrico.
7. E' convincimento di queste sezioni unite che l'ultima delle soluzioni proposte dalla giurisprudenza di merito debba essere condivisa.
7.1. A tale conclusione deve pervenirsi, innanzitutto, sulla base di una interpretazione letterale della disposizione di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 5, che limita all'elemento caratterizzante costituito dall'"abuso" del locatore la necessità di un riequilibrio del rapporto mediante l'introduzione di un'ipotesi di nullità relativa: ne consegue, logicamente, che, in mancanza di tale "abuso", la nullità debba ritenersi assoluta (e, quindi, non sanabile) e rilevabile da entrambe parti, oltre che d'ufficio ex art. 1421 cod. civ..
7.2. Se la forma scritta risponde alla finalità di attribuire alle parti, ed in specie al conduttore, uno status di certezza dei propri diritti e dei propri obblighi, la sua funzione primaria (coerente con la ratio dell'intero dettato normativo di cui alla legge 431) deve comunque ritenersi quella di trarre dall'ombra del sommerso - e della conseguente evasione fiscale - i contratti di locazione.
7.3. Il comma 5 dispone, difatti, testualmente, che "nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2 ovvero dal comma 3 dell'art. 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'art. 2 ovvero quello definito ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti".
7.4. La norma opera un espresso riferimento all'art. 1, comma 4, ovvero all'ipotesi di un contratto nullo per mancanza di forma scritta che abbia dato luogo ad un rapporto di locazione di fatto. Si richiede, tuttavia, espressamente, un ulteriore presupposto, ovvero che sia il locatore ad aver preteso l'instaurazione del rapporto di fatto, e che quindi la nullità del contratto sia a lui attribuibile, mentre il conduttore deve averla solo subita. Si disciplina, pertanto, la fattispecie concreta del locatore che ponga in essere una coazione idonea ad influenzare il processo di formazione della volontà del conduttore, condizionando alla forma verbale l'instaurazione del rapporto di locazione in violazione dell'articolo 1, comma 4.
7.5. E' in tal caso che il conduttore sarà il (solo) soggetto legittimato a chiedere che la locazione di fatto, nulla per vizio di forma, venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto in relazione al canone predeterminato in sede di accordi definiti ai sensi del comma 3 dell'art. 2 ovvero ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3.
7.6. In deroga ai principi generali della insanabilità del contratto nullo, pertanto, la norma di cui all'art. 13, comma 5, riconosce al conduttore la possibilità di esperire una specifica azione finalizzata alla sanatoria del rapporto contrattuale di fatto venutosi a costituire in violazione di una norma imperativa. Ma proprio la portata eccezionalmente derogatoria ad un principio- cardine dell'ordinamento (i.e. la insanabilità del contratto nullo) non consente un'interpretazione della norma diversa da quella rigorosamente letterale.
7.7. Il giudice dovrà pertanto accertare, da un canto, l'esistenza del contratto di locazione stipulato verbalmente in violazione della L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4, e, dall'altro, la circostanza che tale forma sia stata imposta da parte del locatore e subita da parte del conduttore contro la sua volontà, così determinando ex tunc il canone dovuto nei limiti di quello definito dagli accordi delle associazioni locali della proprietà e dei conduttori ai sensi del comma 3 dell'art. 2, con il conseguente diritto del conduttore alla restituzione della eccedenza pagata.
8. Nè la innegabile difficoltà probatoria di tale circostanza (gravando il relativo onere sul conduttore, in ossequio alle tradizionali regole del relativo riparto) può condurre a soluzione diversa, non potendo un principio (e una maggior difficoltà) di carattere processuale incidere sulla ricostruzione sostanziale della fattispecie.
8.1. In conformità con la lettera della legge, la nullità di protezione, e le relative conseguenze, sarà pertanto predicabile solo in presenza dell'abuso, da parte del locatore, della sua posizione "dominante", imponendosi il tal caso, e solo in esso, a causa della eccessiva asimmetria negoziale, un intervento correttivo ex lege a tutela del contraente debole. In concreto, sarà pertanto necessario che il locatore ponga in essere una inaccettabile pressione (una sorta di violenza morale) sul conduttore al fine di costringerlo a stipulare il contratto in forma verbale, mentre, nel caso in cui tale forma sia stata concordata liberamente tra le parti (o addirittura voluta dal conduttore), torneranno ad applicarsi i principi generali in tema di nullità. Il locatore potrà agire in giudizio per il rilascio dell'immobile occupato senza alcun titolo, e il conduttore potrà ottenere la (parziale) restituzione delle somme versate a titolo di canone nella misura eccedente quella del canone "concordato" - poichè la restituzione dell'intero canone percepito dal locatore costituirebbe un ingiustificato arricchimento dell'occupante.
8.2. Non può, pertanto darsi seguito alla tesi, pur sostenuta da parte della giurisprudenza di merito e da alcuni autori in dottrina, secondo cui il collegamento tra l'art. 13, comma 5 e la L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4, integrerebbe tout court gli estremi della nullità di protezione o relativa anche nel caso l'uso della forma verbale sia stato deciso volontariamente da entrambe le parti contraenti.
8.3. Pur vero che il riconoscimento, in tal caso, di una fattispecie di natura di nullità assoluta avrebbe come conseguenza l'obbligo di restituzione dell'immobile con effetto immediato dalla dichiarazione di nullità del contratto, venendo meno il suo titolo giustificativo (e così determinandosi un indebolimento della posizione del conduttore, esposto all'azione di nullità del locatore che, evitando la forma scritta prescritta dalla legge, avrebbe così un permanente strumento di pressione nei confronti del contraente più debole), va di converso considerato che tale assunto muove da un presupposto infondato in diritto, quello, cioè, dell'assimilabilità della suddetta disposizione con altre che introducono obblighi di forma (nelle varie fasi della formazione del contratto, dalle trattative alla stipulazione definitiva) in funzione di protezione del contraente maggiormente esposto al rischio contrattuale (nei contratti bancari di investimento, ad esempio, la forma scritta è dettata in funzione del superamento di uno squilibrio informativo che caratterizza il rapporto tra le parti ed è diretta a fornire al contraente debole tutte le informazioni necessarie per assumere consapevolezza del rischio cui si espone nell'investimento e per avere la possibilità di verificare la conformità del contratto definitivo con quanto è stato oggetto di informativa preliminare).
8.4. Tali finalità non possono ritenersi predicabili con riguardo al requisito di forma scritta del contratto di locazione. In primo luogo, non può ravvisarsi un collegamento tra prescrizione di forma e obblighi informativi in quanto non vi sono particolari rischi connessi allo svolgimento del contratto e non è dato riscontrare quello squilibrio informativo che tipicamente caratterizza le relazioni che intercorrono tra contraenti deboli e contraenti professionali. In secondo luogo, la prescrizione di forma non è dettata in funzione strumentale del contenuto, il quale, nell'ordinaria modalità di svolgimento delle relazioni contrattuali, risulta agevolmente comprensibile dal conduttore.
8.5. Queste considerazioni, coniugate con la già ricordata esigenza di procedere ad un'interpretazione rigorosamente letterale della norma in esame, sebbene non escludano una più generale intentio legis di tutelare il conduttore - che pur risulta da una pluralità di norme dettate nel suo esclusivo interesse - inducono a ritenere definitivamente esclusa la possibilità di applicazione analogica delle norme che prevedono nullità relative.
9. L'interpretazione letterale della norma in parola non consente, in definitiva, soluzione diversa. Sancire che, per la stipula di validi contratti di locazione, è necessaria la forma scritta, significa a contrario affermare che il contratto di locazione privo di tale requisito è invalido (i.e., nullo). Nè vale obiettare che nella categoria dell'invalidità rientra anche il contratto annullabile, perchè nel territorio della disciplina positiva non si rinvengono ipotesi di annullabilità per vizio di forma.
10. Non senza osservare ancora, su di un più generale piano etico/costituzionale, e nel rispetto della essenziale ratio della legge del 1998, che la soluzione adottata impedisce che, dinanzi ad una Corte suprema di un Paese Europeo, una parte possa invocare tutela giurisdizionale adducendo apertamente e impunemente la propria qualità di evasore fiscale, volta che l'imposizione e il corretto adempimento degli obblighi tributari, lungi dall'attenere al solo rapporto individuale contribuente-fisco, afferiscono ad interessi ben più generali, in quanto il rispetto di quegli obblighi, da parte di tutti i consociati, si risolve in un miglior funzionamento della stessa macchina statale, nell'interesse superiore dell'intera collettività.
Il ricorso principale è pertanto rigettato, con conseguente rigetto di quello incidentale del T. e con assorbimento di quello condizionato del P..
Le spese del giudizio di Cassazione possono essere integralmente compensate, attesa la complessità delle questioni trattate, l'assenza di precedenti di legittimità e il contrasto esistente in seno alla giurisprudenza di merito.
PQM
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato del P., rigetta il ricorso incidentale del T. e compensa le e spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2015


lunedì 8 febbraio 2016

TRACCIA PARERE SU: LA FORMA DEL CONTRATTO.

LA FORMA DEL CONTRATTO.
Traccia Parere.
Tizio, proprietario di un immobile abitativo lo concedeva in locazione al padre Caio, con espressa facoltà per quest’ultimo di sublocare a terzi. Dopo pochi mesi, Caio sublocava il suddetto immobile a Mevia, convincendo quest’ultima a non formalizzare per iscritto il contratto a fronte di uno sconto nel canone della locazione, stabilito dapprima in 250 euro. Tizio, dal suo canto, non ricevendo da diversi mesi il pagamento del canone da parte di Caio, otteneva dal Tribunale un provvedimento di sfratto per morosità nei confronti di Caio e lo eseguiva nei confronti del conduttore effettivo, Mevia. Quest’ultima proponeva opposizione, rilevando di non essere titolare del provvedimento di sfratto. Caio, invece, con autonomo ricorso, poi riunito al procedimento di opposizione, agiva per l’accertamento della nullità del contratto stipulato con Mevia, in quanto non provvisto della forma scritta e, in subordine, per la risoluzione dello stesso per morosità nel pagamento dell’indennità di occupazione degli ultimi 7 mesi.
Mevia si rivolge al vostro studio legale per ottenere parere motivato sulla vicenda.

CLICCA MI PIACE SUL TASTO A DESTRA PER RICEVERE DOMANI LA SENTENZA RISOLUTIVA DEL PARERE.


domenica 16 novembre 2014

Traccia parere civile esame avvocato 2014: Convivenza more uxorio, comodato e azione di spoglio.


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CONVIVENZA MORE UXORIO, COMODATO E AZIONE DI SPOGLIO.
Traccia parere.
Tizio, avendo ricevuto in comodato dal padre un immobile sito in Roma, decide di andarvi a vivere nel 2000 insieme alla fidanzata Mevia.
Negli anni successivi, pur decidendo di non sposarsi, Tizio e Mevia continuavano a convivere sotto lo stesso tetto.
Nel 2012 Tizio, a causa di un gravissimo incidente stradale viene costretto ad una lunghissima degenza, per oltre un anno, in ospedale.
Durante la sua assenza, il padre, proprietario dell’immobile, decide di sostituire la serratura della porta d’ingresso che Mevia continua ad occupare.
Mevia si rivolge al vostro studio legale chiedendovi parere motivato sulla vicenda e raccontandovi che il padre Tizio aveva compiuto tale gesto dopo averle detto, nell’ambito di una discussione, che lei non aveva alcun titolo per occupare l’immobile.
Il candidato rediga il parere chiesto da Mevia.


Sentenza risolutiva parere.
Cassazione civile, sez. II, 2 gennaio 2014, n. 7.

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3156 del 2003 il tribunale di Torino accoglieva la domanda con la quale Z.R. aveva chiesto nei confronti di Ca.Ro.Ma., C.F. e C. M. la reintegrazione del possesso dell'appartamento in cui abitava more uxorio con Ca.Ro.Ma., il quale lo deteneva in virtù di comodato gratuito concessogli dal fratello M..
Il primo Giudice riteneva l'avvenuto spoglio, avendo accertato che C.F. e C.M. avevano cambiato la serratura dell'appartamento nel periodo in cui Ca.Ro.
M. era stato degente in ospedale a causa di un grave incidente stradale.
La decisione era riformata dalla Corte di appello di Torino che, con sentenza dep. il 30 novembre 2006, rigettava la domanda.
In primo luogo, era disattesa la richiesta di rimessione in termini formulata da Ca.Ro.Ma., che era rimasto originariamente contumace, sul rilievo che le condizioni in cui versava il predetto erano tali da consentirgli di avere contezza del contenuto del giudizio e di fornire al legale tutti gli elementi per apprestare una adeguata difesa tecnica, atteso che la prima udienza era stata fissata circa quattordici mesi dopo la cessazione della pur lunga degenza ospedaliera seguita al grave incidente stradale occorsogli, essendo messa in evidenza la diversa situazione concernente la deposizione che in sede penale il medesimo avrebbe dovuto rendere e che, per le sue condizioni, era stata rinviata.
Quindi, dopo avere premesso che era provato il rapporto di convivenza more uxorio intercorso fra la Z. e Ca.Ma., i Giudici escludevano che a favore dell'attrice potesse configurarsi una situazione qualificabile come di possesso, posto che la relazione con la cosa trovava fonte in un rapporto contrattuale - il comodato intercorso fra Ca.Ma. e il proprietario C. M. - e che la Z. era consapevole di usufruire dell'alloggio messo a disposizione del convivente da un terzo.
Neppure poteva ipotizzarsi a favore dell'attrice una detenzione qualificata, legittimante l'azione di spoglio, tenuto conto che, in relazione al rapporto di convivenza, l'alloggio doveva considerarsi messo a disposizione per ragioni di precaria ospitalità.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Z. sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso gli intimati proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.
RICORSO PRINCIPALE:
1.1. - Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 c.c., deduce che l'azione proposta si fondava non sulla convivenza more uxorio ma sul possesso diretto esercitato dalla medesima che aveva goduto con animus possidendi - anche dopo l'incidente in cui fu coinvolta insieme al convivente - dell'appartamento in cui aveva trasferito il proprio corredo e gli oggetti personali, senza che fosse mai stata formulata alcuna contestazione da parte del proprietario che era a conoscenza della convivenza e che la Z. aveva continuato ad abitare nell'alloggio anche dopo l'incidente.
La esistenza del comodato non faceva venir meno l'animus possidendi che in ogni caso prescinde dalla buona o mala fede e che si desume anche dal comportamento del possessore.
In ogni caso il permanere nel godimento dell'immobile aveva determinato la interversione del possesso.
Sussisteva la legittimazione ad agire dell'attrice in virtù dello spoglio violento e clandestino, con il quale era stata privata del possesso o comunque delle detenzione qualificata, che è configurabile, secondo i principi elaborati dalla S.C., a favore dei componenti del nucleo familiare conviventi nell'alloggio.
2. - Il secondo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, censura la sentenza laddove aveva affermato che l'appartamento era stato messo a disposizione non della Z. ma di C. M., quando il proprietario era consapevole che in esso la predetta aveva abitato e aveva continuato ad abitare anche dopo l'incidente occorso al convivente, esercitando una situazione possessoria propria o comunque una detenzione qualificata propria.
3.- I motivi - che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati nei limiti di cui si dirà infra.
a) Correttamente è stata esclusa a favore dell'attrice una situazione qualificabile come di possesso, posto che la relazione di fatto con la cosa era iniziata a titolo di detenzione, essendo stato il bene consegnato dal proprietario in virtù del comodato intercorso con Ca.Ma.: se è, perciò, da escludere la presunzione di cui all'art. 1141 c.c., ai fini del mutamento della detenzione in possesso, chi abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non può acquistarne il possesso finchè il titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore;
quest'ultimo mutamento richiede, in particolare, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio (Cass. 212252/2007; 5854/2006; 4404/2006).
Come si dirà meglio infra la Z., in quanto convivente per un lasso di tempo non trascurabile del comodatario, deve ritenersi codetentrice dell'appartamento destinato ad abitazione in virtù del medesimo titolo: la permanenza nell'alloggio, anche durante il periodo di degenza di Ma., rientrava nell'esercizio delle facoltà inerenti al comodato e dunque alla detenzione trasmessa al convivente con il comodato (Cass. 7293/1992; 11374/2010): pertanto, non potrebbe l'attrice invocare una situazione di possesso.
b) Peraltro, come già accennato, la qualità di convivente del comodatario legittimava l'attrice a esperire l'azione di spoglio, quale detentrice qualificata. Ed invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, in considerazione del rilievo sociale che ha ormai assunto per l'ordinamento la famiglia di fatto, la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che da vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Al riguardo, è stato ritenuto che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio (Cass. 7214/2013). Tenuto conto della posizione dei conviventi del comodatario, il principio deve evidentemente trovare applicazione anche qualora lo spoglio sia compiuto da un terzo nei confronti del convivente del detentore qualificato del bene, come appunto è avvenuto nella specie in danno della Z..
Pertanto, il ricorso va accolto per quanto in motivazione.
RICORSO INCIDENTALE:
1.1.- L'unico motivo denuncia che erroneamente non era stato applicato l'art. 294 cod. proc. civ., sussistendo i presupposti della rimessione in termine del convenuto Ca.Ma. che non si era costituito in giudizio atteso che, in considerazione dei postumi del grave incidente in cui era stato coinvolto, il predetto non era in condizione di sostenere lo stress emotivo di un processo, tant'è vero che la sua audizione in sede penale era stata rinviata.
1.2.- Il motivo è infondato.
La sentenza ha evidenziato come le condizioni di salute non erano tali da non consentire il rilascio della procura al difensore, che nel giudizio civile rappresenta la parte esercitando lo ius postulandi, essendo stato correttamente messo in evidenza il diverso impatto sul piano emotivo di una deposizione da rendere in un giudizio penale. Qui occorre chiarire che la parte la quale non si sia costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., per lo svolgimento di attività per le quali siano maturate le preclusioni, quando deduca che la mancata costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perchè tale stato non può essere considerato una causa di impedimento a essa non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura ad hoc per la costituzione (Cass. 5249/1999). Il ricorso incidentale va rigettato.
Pertanto, la sentenza va cassata in relazione al ricorso principale, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
PQM
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale per quanto in motivazione rigetta l'incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2014