SOLUZIONE PARERE SULLA DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 2015, n.
17748
Fatto
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato il 4.5.1999 Ca.Ma. e C.B. convenivano in giudizio,
innanzi al Tribunale di Palermo, S.A. esponendo che, con contratto preliminare
5.12.1995, avevano promesso in vendita al convenuto un appartamento sito in via
(OMISSIS) (oggi via (OMISSIS)) n. 15, per il prezzo di L. 160.000.000; che
l'atto di vendita non era stato stipulato, sebbene il S. avesse convocato,
innanzi al Notaio Schifani, con atti del 30.10.97 e del 21.11.98, essi attori e
benchè i promittenti venditori, a loro volta, con atto extragiudiziale
8.1.1999, avessero invano invitato il convenuto ad adempiere; tanto premesso,
chiedevano dichiararsi legittimo il loro recesso dal contratto, stante
l'inadempimento contrattuale del S. e che fosse riconosciuto il loro diritto a
ritenere la caparra confirmatoria di L. 70.000.000,con condanna del convenuto
alla riconsegna dell'appartamento ed al risarcimento del danno.
Costituitosi
in giudizio il S. assumeva: che gli attori erano inadempienti in quanto gli
avevano promesso in vendita l'immobile libero da pesi mentre era risultato
gravato da ipoteche, divenute cartolari solo in data 29.2.1996, dopo la
scadenza del termine fissato per la stipula del rogito notarile (28.2.96); che,
nel luglio 1997, sull'appartamento oggetto del preliminare di vendita era stata
iscritta anche un'ipoteca giudiziale ad istanza del Banco di Sicilia s.p.a. e che
le anzidette iscrizioni non erano state cancellate.
Chiedeva,
quindi, il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, pronuncia di
sentenza costitutiva del trasferimento dell'immobile, previa condanna degli
attori alla cancellazione delle ipoteche o autorizzazione ad eseguire
personalmente tale cancellazione.
Assunta
la prova testimoniale ed espletata C.T.U., con sentenza 15.11.2004,il Tribunale
adito trasferiva l'appartamento in questione al S., subordinatamente al
pagamento del saldo del prezzo, pari ad Euro 36.151,98; rigettava le domande
degli attori, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Avverso
tale sentenza la Ca. ed il C. proponevano appello cui resisteva il S.. Con
sentenza depositata il 10.2.2009 la Corte d'Appello di Palermo confermava la
sentenza di primo grado condannando gli appellanti al pagamento delle spese del
grado. Osservava la Corte di merito:
che
i promittenti venditori erano rimasti inadempienti all'obbligo di garantire la
libertà ipotecaria dell'immobile promesso in vendita, gravato da pesi
pregiudizievoli e divenuti cartolari solo dopo tre anni dalla stipula del
preliminare e non cancellati; che "in tema di ipoteca, la natura reale del
vincolo e il valore costitutivo dell'iscrizione comportano che, mentre nei confronti
del creditore l'estinzione dell'obbligazione estingue anche la garanzia
ipotecaria che l'assiste, nei confronti dei terzi (ossia dei soggetti estranei
al rapporto di credito fra banca e debitore) è necessaria anche la
cancellazione dell'ipoteca, poichè il permanere dell'iscrizione, nonostante
l'estinzione del credito, può essere di intralcio per il proprietario riguardo
al commercio giuridico del bene, potendone i terzi ignorare la reale
situazione...". Per la cassazione di tale sentenza Ca.Ma. e C.B.
propongono ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso S. A..
Diritto
MOTIVI
DELLA DECISIONE
I
ricorrenti deducono:
1)
violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1460 e 1175 c.c.;
risultava dalla deposizione della teste Ca.Ro.
che
la mancata stipula del contratto definitivo era dipeso dal S. che non aveva
perso interesse all'acquisto dell'immobile ma ne aveva rimandato il pagamento,
avendo già di fatto il possesso dell'immobile stesso; peraltro solo in fase
giudiziale il S. aveva sollevato l'eccezione di inadempimento e,
contraddittoriamente, non aveva chiesto la risoluzione del contratto e la
restituzione del doppio della caparra, ma aveva avanzato domanda
riconvenzionale di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.. A conclusione della
doglianza viene formulato il quesito: "se per potersi sottrarre
legittimamente all'adempimento al quale si è diffidati, invocando in sede
giudiziale il principio inadimpleti non est adimplendum, l'inadempimento
dall'altra parte deve essere valutato dal giudice con riguardo al rapporto
sinallagmatico e con riferimento all'esame non seprato ma comparativo delle
condotte di entrambe le parti e deve risultare, attuale, grave e tale da
comportare autonomamente la risoluzione del contratto. Nello stesso tempo la
parte che vuole sottrarsi all'adempimento dee contestualmente offrire la
restituzione della prestazione eventualmente ricevuta non potendo più chiedere
l'adempimento in sede giudiziale";
2)insufficienza
e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio; contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, il S. non
aveva potuto stipulare il mutuo (espressamente previsto in contratto), non a
causa delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile oggetto del
preliminare di vendita, considerato che non si trattava di un "mutuo
ipotecario" garantito dal bene promesso in vendita, ma di un mutuo da
richiedesi a cura e spese del promissorio acquirente come risultava dal
preliminare; la Corte di merito non aveva tenuto conto, inoltre, della lettera
4.12.98 del Banco di Sicilia,con cui si dava espressamente atto
"...dell'avvenuto previsto pagamento e della cartolarità delle
ipoteche";
peraltro,
il termine convenuto per la stipula del contratto definitivo non aveva natura
essenziale come si desumeva, fra l'altro, dal comportamento del S. che,
successivamente alla scadenza di termine, aveva versato due ulteriori acconti
sul prezzo dell'immobile; 3) insufficienza e contraddittorietà di motivazione
in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove il
Giudice di Appello aveva fatto discendere la inadempienza dei promittenti
venditori dalla mancata cancellazione delle ipoteche cartolari, ignorando che
il contratto preliminare non prevedeva un preciso obbligo di cancellazione
delle ipoteche, da eseguirsi prima della stipula dell'atto pubblico sicchè tale
cancellazione poteva avvenire contestualmente alla stipula stessa mediante
incarico al Notaio rogante, stante la natura meramente cartolare delle iscrizioni
ipotecarie; il S., comunque, non aveva mai sollevato obiezioni sulle iscrizioni
gravanti sul bene e si era limitato a non presentarsi nè innanzi al notaio da
lui indicato nè davanti a quello indicato dalle controparti.
Il
primo motivo di ricorso oltre ad essere corredato da un quesito di diritto
generico ed astratto in quanto non rapportato alle regioni della decisione, è
infondato. Presupposto per l'operatività della "diffida" è l'esatto
adempimento del diffidante, altrimenti l'inadempimento del diffidato resta
giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c. (Cass. n. 4275/94; n. 466/76).
Nella
specie, la valutazione comparativa della contrapposte inadempienze delle parti
risulta essere stata effettuata dal primo giudice e poi condivisa dal Giudice
di Appello e, per quest'ultimo, la mancata comparizione del diffidato, dinanzi
al notaio, era giustificata dal fatto che il bene oggetto del contratto,
risultava gravato da iscrizioni ipotecarie, in contrasto con la espressa
previsione del preliminare ed in assenza di un documentato impegno del
diffidante a provvedere comunque alla loro cancellazione.
Peraltro
colui che oppone la "exceptio inadimpleti contractus", non per questo
invoca la risoluzione del contratto, ma manifesta solo di volersi astenere
temporaneamente dall'adempimento, fino a quando l'altro contraente non abbia
adempiuto o comunque abbia offerto di adempiere la propria obbligazione; dalla
diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) rimasta infruttuosa non scaturisce la
risoluzione del contratto quando anche il diffidante sia inadempiente, posto
che l'inadempimento dello stesso priva di giuridica rilevanza quello del
diffidato (Cass. n. 4275/94; n. 7480/97).
Il
secondo motivo attiene alla mancata valutazione di risultanze testimoniali, ma
sul punto il ricorrente non può sollecitare un diverso apprezzamento della
testimonianza resa da Ca.Ro., una volta ritenuto dal giudice distrettuale che,
nell'economia del contratto, era fondamentale che l'immobile fosse libero da
pesi.
La
terza censura integra una censura di merito in ordine all'incidenza delle
iscrizioni ipotecarie sul sinallagma contrattuale ed è, inoltre, irrilevante,
posto che l'obbligo del promittente venditore di liberare l'immobile dalle
iscrizioni ipotecarie andava realizzato prima che fosse concluso il contratto
definitivo. In conclusione il ricorso va rigettato.
Consegue
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come
da dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali che si liquidano in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi
oltre accessori di legge.
Così
deciso in Roma, il 18 giugno 2015.
Depositato
in Cancelleria il 8 settembre 2015
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