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giovedì 27 marzo 2014

Preliminare con effetti anticipati: mancata restituzione bene è indebito oggettivo.

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Cassazione civile, Sezione II, 3 luglio 2013, n. 16629.

La sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta, per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam"), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione.
Nota a sentenza a cura del Dott. Roberto Malzone.
Sommario: 1. Introduzione – 2. Indebito oggettivo ed indebito soggettivo – 3. Indebito soggettivo ex persona accipientis – 4. Casistica.
1.      Introduzione.
Con la pronuncia sopra riportata, la Suprema Corte ha ribadito un principio costantemente affermato secondo cui la mancata conclusione del contratto preliminare, ad effetti anticipati, determina, in capo all’acquirente, la restituzione della cosa ed eventualmente dei frutti maturati a seguito della prescrizione del diritto a stipulare il definitivo.
L’obbligazione che sorge in capo al detentore si configura in un “indebito oggettivo” ex art. 2033 c.c. e non in un risarcimento per mancato godimento poiché la detenzione è avvenuta senza una iusta causa.
2.      Indebito oggettivo ed indebito soggettivo.
L’istituto dell’indebito oggettivo è disciplinato dall’art. 2033 c.c. e statuisce che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
Il presupposto per la ripetizione dell’indebito oggettivo viene individuato nel carattere non dovuto della prestazione in quanto manca una causa solvendi.
Difatti, il fondamento dell’azione risiede nell’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, “o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Civ. Sez. III, n. 13207/2013; cfr. anche Cass. S.U. n. 5624/2009).
Colui che effettua il pagamento, per riottenere la somma indebitamente versata, deve dimostrare non solo l’effettuazione di un pagamento e l’insussistenza di un determinato rapporto obbligatorio, ma anche il collegamento eziologico tra detti elementi, ossia l’avvenuto pagamento in adempimento di quel rapporto obbligatorio insussistente, mentre è esclusa la tutela del solvens in caso di mancata specificazione del rapporto giuridico che abbia indotto al pagamento privo di causa debendi.
La ripetizione ex art. 2033 c.c. rappresenta un’azione restitutoria a carattere personale e non risarcitoria.

giovedì 13 marzo 2014

La divisione ereditaria fatta secondo le norme date dal testatore.

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Cassazione civile, Sez. II, 23 maggio 2013, n. 12830

MASSIMA

L'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote ("divisio inter liberos"), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 cod. civ.

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3.9.98 S.G. citò al giudizio del Tribunale di Grosseto i propri fratelli A. e C., al fine di sentir definire i rapporti ereditari derivanti dalle successioni dei comuni genitori, S.M. e C. R., rispettivamente deceduti in (OMISSIS) ed il (OMISSIS), lasciando alcuni immobili e quote di comproprietà di altri, siti in (OMISSIS) e nell'isola suddetta, oltre a depositi postali, ciascuno avendo redatto un testamento olografo.
Costituitisi separatamente i convenuti, non si opposero alla divisione, purchè limitata ai beni lasciati in comunione ereditaria, diversi da quelli formanti oggetto di rispettive disposizioni a titolo particolare, contestarono entrambi l'ammontare del saldo del libretto postale, esistente alla data del decesso della madre, indicandolo in L. 10.000.000, anzichè in quello di L. 50.000.000 esposto dall'attore; A. propose, poi, domanda riconvenzionale in relazione all'importo di L. 237.000.000 circa che assumeva aver dato in prestito ai genitori.