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giovedì 27 marzo 2014

Preliminare con effetti anticipati: mancata restituzione bene è indebito oggettivo.

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Cassazione civile, Sezione II, 3 luglio 2013, n. 16629.

La sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta, per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam"), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione.
Nota a sentenza a cura del Dott. Roberto Malzone.
Sommario: 1. Introduzione – 2. Indebito oggettivo ed indebito soggettivo – 3. Indebito soggettivo ex persona accipientis – 4. Casistica.
1.      Introduzione.
Con la pronuncia sopra riportata, la Suprema Corte ha ribadito un principio costantemente affermato secondo cui la mancata conclusione del contratto preliminare, ad effetti anticipati, determina, in capo all’acquirente, la restituzione della cosa ed eventualmente dei frutti maturati a seguito della prescrizione del diritto a stipulare il definitivo.
L’obbligazione che sorge in capo al detentore si configura in un “indebito oggettivo” ex art. 2033 c.c. e non in un risarcimento per mancato godimento poiché la detenzione è avvenuta senza una iusta causa.
2.      Indebito oggettivo ed indebito soggettivo.
L’istituto dell’indebito oggettivo è disciplinato dall’art. 2033 c.c. e statuisce che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
Il presupposto per la ripetizione dell’indebito oggettivo viene individuato nel carattere non dovuto della prestazione in quanto manca una causa solvendi.
Difatti, il fondamento dell’azione risiede nell’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, “o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Civ. Sez. III, n. 13207/2013; cfr. anche Cass. S.U. n. 5624/2009).
Colui che effettua il pagamento, per riottenere la somma indebitamente versata, deve dimostrare non solo l’effettuazione di un pagamento e l’insussistenza di un determinato rapporto obbligatorio, ma anche il collegamento eziologico tra detti elementi, ossia l’avvenuto pagamento in adempimento di quel rapporto obbligatorio insussistente, mentre è esclusa la tutela del solvens in caso di mancata specificazione del rapporto giuridico che abbia indotto al pagamento privo di causa debendi.
La ripetizione ex art. 2033 c.c. rappresenta un’azione restitutoria a carattere personale e non risarcitoria.