di Alessandra Scaglione
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Il presente contributo tratta della responsabilità
civile nell’attività medico chirurgica, nella specifica ipotesi in cui il medico esegua prestazioni
chirurgiche, seppure occasionalmente, all’interno di una clinica privata e della tutela risarcitoria conseguente,
alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008 in tema di danno
esistenziale.
La questione impone duplice trattazione;
in primo luogo, occorre risolvere la
questione relativa al rapporto di lavoro che si instaura tra il paziente e la
clinica privata nella ipotesi in cui, a seguito di pagamento del corrispettivo,
vi sia un inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché l’inadempimento
della prestazione medico professionale svolta dal sanitario quale ausiliario
della clinica; in secondo luogo, occorre interrogarsi sul risarcimento del danno non patrimoniale
ed, in particolare, se sia configurabile e possa formare oggetto di tutela
risarcitoria il cosiddetto danno esistenziale.
Riguardo al primo quesito, rileva la
lettura dell’articolo 1228 cod.civ. a norma del quale il debitore che
nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche
per fatti dolosi o colposi di costoro.
Detta norma postula: l’esistenza di un
danno causato dal fatto dell’ausiliario, la configurazione di un rapporto tra
l’ausiliario e il committente ed, infine, un rapporto di causalità tra il danno
e l’esercizio dell’ausiliario.
La definizione del caso prospettato non
può arrestarsi alla semplice lettura della norma, ma necessita del supporto di
risposte giurisprudenziali sul punto.
Secondo un orientamento dei giudici di
legittimità il rapporto che si instaura tra il paziente e la clinica ha fonte
in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei
confronti del terzo.