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martedì 29 maggio 2012

La responsabilità civile nell'attività medico chirurgica.


di Alessandra Scaglione

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Il presente contributo tratta della responsabilità civile nell’attività medico chirurgica, nella specifica ipotesi  in cui il medico esegua prestazioni chirurgiche, seppure occasionalmente, all’interno di una clinica  privata e della tutela risarcitoria conseguente, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008 in tema di danno esistenziale.
La questione impone duplice trattazione; in primo luogo, occorre  risolvere la questione relativa al rapporto di lavoro che si instaura tra il paziente e la clinica privata nella ipotesi in cui, a seguito di pagamento del corrispettivo, vi sia un inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché l’inadempimento della prestazione medico professionale svolta dal sanitario quale ausiliario della clinica; in secondo luogo, occorre interrogarsi  sul risarcimento del danno non patrimoniale ed, in particolare, se sia configurabile e possa formare oggetto di tutela risarcitoria il cosiddetto danno esistenziale.
Riguardo al primo quesito, rileva la lettura dell’articolo 1228 cod.civ. a norma del quale il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche per fatti dolosi o colposi di costoro.
Detta norma postula: l’esistenza di un danno causato dal fatto dell’ausiliario, la configurazione di un rapporto tra l’ausiliario e il committente ed, infine, un rapporto di causalità tra il danno e l’esercizio dell’ausiliario.
La definizione del caso prospettato non può arrestarsi alla semplice lettura della norma, ma necessita del supporto di risposte giurisprudenziali sul punto.
Secondo un orientamento dei giudici di legittimità il rapporto che si instaura tra il paziente e la clinica ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo.