Corte di Cassazione Sezione – Sez. II Civile – 3 gennaio 2013 n.
72 - Pres. Oddo – Est. Nuzzo
Presidente (Conferma Corte di Appello di Catania, 26 luglio 2005, n. 795)
Diritti reali – Definizione di costruzione – Accessori e pertinenze –
Incorporate – Distanze legali- Rispetto normativa – Sussiste.
Deve ritenersi “costruzione” ai fini
dell’osservanza delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina
codicistica, qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri di
solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante
appoggio ed incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica,
contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello
di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua
destinazione.
Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni
consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, così da ampliarne
la superficie e la destinazione economica sono soggette al rispetto della
normativa sulle distanze.
Stefania
Cosimi
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