Corte Suprema di Cassazione – Sezione
Lavoro – 2 gennaio 2013, n. 6 – Pres. Venuti – Est. Dantino (Conferma Corte di Appello di Brescia, 25
ottobre 2007, n. 429).
Licenziamenti individuali – Art.5 L.604/1966 – Giustificato motivo
oggettivo – Onere della prova – Datore di lavoro – Impossibilità di adibire il
lavoratore ad altre mansioni.
L’art.5 L.n.604/1966 pone a carico del datore
di lavoro l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo del
licenziamento e che in giurisprudenza è ormai consolidato il principio secondo
cui in capo al datore di lavoro incombe, altresì, l’onere di provare
l’impossibilità di adibire lo stesso lavoratore da licenziare ad altre mansioni
equivalenti a quelle svolte all’interno dell’azienda nell’ambito
dell’organizzazione aziendale.
Licenziamenti individuali – Giustificato
motivo oggettivo – Valutazione del datore di lavoro –Non sindacabilità –
Giudice – Controllo sussistenza del motivo – Reimpiego – Prova - Onere del
lavoratore.
Il giustificato motivo oggettivo determinato
da ragioni tecniche, organizzative e produttive è rimesso alla valutazione del
datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di
gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica
tutelata dall’art.41 Cost. Pertanto, spetta al giudice il controllo in ordine
all’effettiva sussistenza del motivo adottato dal datore di lavoro, che deve
dare prova anche in ordine all’impossibilità di una differente utilizzazione
del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che
può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva
ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di
allegazione di tale possibilità di reimpiego.
Stefania
Cosimi
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