CONDOMINIO E
TUTELA DEL CONSUMATORE.
Traccia
parere.
Il condominio di Via Merulana stipulava con la società
Gamma un contratto di appalto avente ad oggetto lavori edili sulle cantine
dell’edificio. Dopo aver eseguito il 50% delle opere previste dal contratto, la
società Gamma interrompeva la propria attività non avendo ricevuto alle
scadenze concordate i compensi stabiiti. Con atto di citazione, dunque,
conveniva in giudizio il Condominio al fine di ottenere il pagamento di lavori
edili già eseguiti e il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione di
tutti i lavori inizialmente appaltati. Il Condominio si costituiva in giudizio
ed eccepiva preliminarmente l'esistenza di clausola compromissoria prevista nel
contratto secondo cui “le parti in caso
di disaccordo su interpretazione, risoluzione o applicazione del presente atto
e comunque per qualsiasi controversia si rimettono, "con promessa di rato
e valido", al giudizio di arbitri "amichevoli compositori",
chiamati a decidere "senza alcuna formalità procedurale e secondo
equità". La società Gamma rispondeva a tale eccezione eccependo la
nullità della suddetta clausola, la quale prevedeva solamente per il Condominio
la facoltà di "declinare la competenza arbitrale" e di chiedere che
la controversia venisse decisa dal giudice ordinario.
Il candidato, premessi brevi cenni sulla personalità
giuridica del condominio e sui rapproti con i singoli proprietari, rediga
parere pro veritate sulla vicenda, chiarendo se la clausola compromissoria sia,
o meno, invalida.
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