martedì 15 marzo 2016

SOLUZIONE PARERE FONDO PATRIMONIALE E MODIFICAZIONE DI UN CREDITO ANTECEDENTE.

SOLUZIONE PARERE FONDO PATRIMONIALE E MODIFICAZIONE DI UN CREDITO ANTECEDENTE.
Cassazione civile, sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 2530.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stata depositata la seguente relazione.
"1. Il Tribunale di Arezzo, in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla Cassa di risparmio di Firenze contro D.L.L. e S.D., dichiarò inefficace, nei confronti della Banca attrice, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale avente ad oggetto un bene immobile di proprietà dei coniugi convenuti.
2. Proposto appello dai soccombenti, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 27 giugno 2013, ha respinto l'appello, ha confermato la pronuncia del Tribunale ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado. In quel giudizio è intervenuta la s.p.a. Guber, in qualità di cessionaria del credito vantato dalla Cassa di risparmio.
3. Contro la sentenza d'appello ricorrono D.L.L. e S.D., con unico atto affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Guber.
La Cassa di risparmio di Firenze non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità del procedimento per mancata ricostituzione del fascicolo di ufficio, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa in istruttoria, mentre ha omesso ogni pronuncia al riguardo; con il secondo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 2901 c.c.; con il terzo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
5.1. Si rileva, innanzitutto, che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e, come tale, soggetto ad azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), ossia a condizione che sussista la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (sentenze 17 gennaio 2007, n. 966, 8 agosto 2007, n. 17418, e 7 ottobre 2008, n. 24757).
Analogamente, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta l'estinzione dell'obbligazione originaria; la novazione oggettiva, infatti, esige l'animus novandi - cioè la chiara, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova - e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (sentenze 21 gennaio 2008, n. 1218, e 6 luglio 2010, n. 15980).
5.2. Ciò premesso, i motivi di ricorso, mentre tornano a porre all'esame di questa Corte una serie di elementi di fatto che sono stati già scrutinati dalla Corte d'appello, non superano, nella sostanza, la ratio decidendi di quella pronuncia; ossia il fatto che il D. risultava - alla data del 27 novembre 2001, di costituzione del fondo patrimoniale - titolare di quattro conti correnti tutti con saldi debitori per oltre 70.000 Euro, nonchè obbligato per un prestito d'uso di tre chilogrammi di oro; il che assume rilievo decisivo alla luce del fatto che il bene immobile destinato al fondo patrimoniale era l'unico in proprietà dei coniugi, sicchè era certo che in tal modo le ragioni creditorie avrebbero trovato maggiori difficoltà di soddisfacimento (sentenze 29 marzo 2007, n. 7767, e 9 febbraio 2012, n. 1896).
I ricorrenti insistono sull'importanza dell'accordo intercorso con la Banca in data 6 dicembre 2001, ossia pochi giorni la costituzione del fondo patrimoniale. Ma, a parte il fatto che la posteriorità di così pochi giorni non dimostra affatto che la Banca fosse a conoscenza dell'operazione, resta decisiva la circostanza che l'accordo del 6 dicembre era, come accertato dalla Corte d'appello, privo di contenuto novativo, trattandosi di una mera rinegoziazione del debito con l'emissione di cambiali (alcune delle quali rimaste poi insolute). Ciò dimostra l'evidente infondatezza del secondo motivo di ricorso.
5.3. Ma anche il primo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati, perchè la necessità di ricostituzione del fascicolo d'ufficio doveva essere finalizzata - secondo quanto osservato dai ricorrenti - all'eventuale nuovo espletamento della prova per testi volta ad accertare il profilo della conoscenza dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, da parte della Banca, in occasione della stipula del successivo accordo del 6 dicembre 2001. Profilo questo che - come correttamente osservato dalla Corte territoriale - è irrilevante, poichè ai fini dell'azione revocatoria non assume importanza la conoscenza del pregiudizio da parte del creditore.
La censura di omesso esame di cui al terzo motivo, poi, non risponde ai requisiti indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, applicabile nella fattispecie ratione temporis.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato".
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sono state presentate memorie in riferimento alla relazione depositata.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della s.p.a. Guber, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della s.p.a. Guber, liquidate in complessivi Euro 7.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, il 13 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015



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