giovedì 16 febbraio 2012

La Cassazione sul sequestro dei beni del genitore tenuto al mantenimento della prole.

di Tiziana Andriulo

Cassazione civile, sez. I, 2 febbraio 2012, n. 1518.

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Nella sentenza in commento la Suprema corte affronta il problema dell’ammissibilità o meno del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento della corte d’appello di rigetto del reclamo contro il decreto del tribunale concessivo del sequestro ex art. 156 c.c..
Prima di dichiarare l’inammissibilità di tale mezzo di impugnazione, la Corte procede ad una interessante analisi sulla natura del sequestro ex art. 156 c.c. dei beni del genitore tenuto al mantenimento della prole.
Secondo la Cassazione: “Storicamente, la norma era stata formulata ad esclusivo beneficio del coniuge separato in via giudiziale. La progressiva estensione a tutela dei figli di coniugi consensualmente separati, poi del coniuge in caso di pregressa separazione consensuale, successivamente altresì in corso di causa e infine anche dei figli naturali riconosciuti è il portato di sentenze additive del giudice delle leggi (Corte cost. 31 maggio 1983, n. 144; Corte cost. 14 gennaio 1987 n.5, Corte cost. 19 luglio 1996 n.258), o interpretative di rigetto (Corte cost. 7 aprile 1997 n.99).

 Dal punto di vista sistematico, tale sequestro risulta affine, per materia e funzione, a quello prefigurato dall'art. 146, terzo comma, cod. civ., che garantisce l'adempimento degli obblighi di contribuzione a carico di uno dei due coniugi che si sia allontanato senza giusta causa dalla residenza familiare: differendone solo nel presupposto temporale, posteriore al provvedimento che legittimi la cessazione della convivenza.
 Sul formante giurisprudenziale, questa Corte, nel precedente citato dallo stesso ricorrente, ha espressamente statuito l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 della Costituzione, avverso il provvedimento della corte d'appello di rigetto del reclamo contro il decreto del tribunale concessivo del sequestro previsto dall'art. 156, sesto comma, cod. civ. (come pure dall'art.8, ultimo comma, legge n.898/1970 nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio).
 A tale arresto si può aggiungere, per analogia di ratio, anche la declaratoria di inammissibilità dei medesimo mezzo di impugnazione avverso il rigetto del reclamo contro il decreto del tribunale riguardante l'ordine di distrazione di somme dovute da terzi all'obbligato al contributo di mantenimento, pure contemplato dall'art.156 sesto comma cod. civile: statuizione, motivata anch'essa con il regime di revocabilità e modificabilità, senza preclusioni, del provvedimento conclusivo, incompatibile con l'attitudine al giudicato connaturale alla definizione di una controversia su diritti soggettivi o status personali (Cass., sez. 1, 21 dicembre 2004, n. 23.713).
 A fronte di tali precedenti sta però un indirizzo giurisprudenziale che, seppur non in stretta aderenza alla fattispecie in esame, postula espressamente la natura non cautelare del sequestro sui beni del coniuge: premessa dogmatica idonea, in nuce, ad indurre un ripensamento sul regime delle impugnazioni, legato al possibile polimorfismo della figura (Cass., sez. 1, 28 maggio 2004, n.10.273; Cass., sez. 1, 28 gennaio 2000, n.944; Cass., sez. 1, 12 maggio 1998, n.4776).
 Le questioni da esaminare, in sede concettuale, sono quindi, in via gradata, la qualificazione giuridica del sequestro in questione, ai fini della verifica officiosa del suo regime di impugnazione e, all'esito eventualmente conforme alla giurisprudenza negatrice della sua natura definitiva e decisoria, l'esistenza, o no, di ragioni discretive ove si verta in fattispecie diversa da quella tipizzata dalla norma, di separazione tra coniugi.
 Così delineato il thema decidendum, viene innanzitutto all'esame, ai fini di un corretto inquadramento ermeneutico, il criterio letterale (art.12, primo comma, disp. sulla legge in generale).
 Il nomen juris di sequestro palesa, di per sé, un'immediata forza evocativa dei caratteri di provvisorietà e strumentalità: oggettivamente incompatibili con il predicato di definitività decisoria cui è condizionato il ricorso per cassazione. La categoria tassonomica dei sequestri designa, infatti, una situazione interinale destinata a risolversi in un accertamento finale; anche nel diritto penale, in quanto strumentale all'espropriazione o alla confisca (art. 189, terzo comma, cod. penale; artt.321 e 737 cod. proc. pen.).
 Appare quindi giustificata, prima facie, la sussunzione del sequestro ex art. 156 codice civile nel novero delle cautele, proprio in virtù del richiamo letterale ad una tipologia di provvedimenti dai contorni concettuali consolidati; che, seppur priva, nel corpo codicistico, di una formale definizione stipulativa (come tale, appartenente al linguaggio in funzione precettiva: e perciò ben più vincolativa per l'interprete di una definizione empirica, secondo i canoni propri dell'analisi del linguaggio giuridico), risulta consacrata, in sede sistematica, come la misura cautelare e conservativa per antonomasia: neppure in astratto suscettibile di acquisire efficacia anticipatoria del provvedimento finale (a differenza di altri provvedimenti cautelari), né tanto meno di riuscire immediatamente satisfattoria del diritto vantato dalla parte richiedente.
 Tale connotato generale e la correlativa assenza di una definizione alternativa, per genus et differentiam, dello specifico sequestro ex art.156 cod. civ. costituiscono solo il primo passaggio ermeneutico: dovendo essere, naturalmente, inverati dalla disamina della disciplina positiva dell'istituto, significativa dell'intenzione del legislatore (interpretazione teleologica).
 Al riguardo, la tesi negatrice dell'inclusione tra le misure cautelari cd. extravaganti (in funzione della loro collocazione topografica sparsa) di cui alla previsione di chiusura dell'art. 669 quaterdecies cod. proc. civ. si fonda, precipuamente, su due ordini di ragioni.
 Da un lato, si sottolinea come, a differenza del sequestro conservativo, la misura in questione presupponga un credito già accertato, portato da un titolo esecutivo, ancorché in via provvisoria, in favore di uno dei coniugi (in questo senso, anche Cass., sez. 1, 19 febbraio 2003 n.2479): e quindi, non il mero fumus boni iuris richiesto, nella disciplina generale, per la concessione della cautela.
 Dall'altro, si rileva che la norma non esige neanche il presupposto del pericolo nel ritardo, bensì solo l'oggettivo inadempimento del coniuge obbligato (Cass., sez. 1, 28 maggio 2004, n. 10273; Cass., sez. 1, 30 gennaio 1992 n.961).
 Da tali aspetti peculiari e dalla distinta finalità di coazione (anche psicologica) all'adempimento che si vuole immanente all'istituto (spunti in tal senso anche in Corte cost. 19 luglio 1996, n.258) discenderebbero, secondo la tesi in esame, molteplici deviazioni dalla normativa cautelare uniforme: quali l'inapplicabilità del reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., l'inammissibilità del cumulo con il sequestro ordinario e l'inidoneità alla conversione in pignoramento (art.157 disp. att. cod. proc. civile). Enunciazioni, tutte, che si leggono anche in Corte cost. 19 luglio 1996 n. 258, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, cod. civ. nella parte in cui non prevede la competenza del giudice istruttore ad emettere il sequestro in corso di causa di separazione.
 Tali obiezioni, per quanto sostenute con dovizia di argomenti e diffusa analisi, non sembrano dirimenti.
 Sotto il primo profilo, si osserva che il fumus è il limite minimo di sussistenza di una situazione soggettiva meritevole di tutela verificabile ex ante; al di sotto del quale, cioè, non vi può essere adito alla protezione cautelare. Non certo il limite massimo: con la conseguenza che il quid pluris rappresentato da un accertamento a cognizione piena, sia pure non irrevocabile, lungi dal costituire impedimento ostativo in limine, vale ad esimere il giudice da una disamina ad hoc di natura sommaria (art.669 sexies, primo comma, cod. proc. civ.).
 Un problema di compatibilità si pone, semmai, in ordine all'eventuale concorso con un titolo esecutivo giudiziale già idoneo, di per sé, alla soddisfazione del diritto mediante esecuzione coattiva. Ma, a prescindere dalle voci dottrinarie favorevoli, in linea di principio, all'ammissibilità della tutela cautelare anche in presenza di un titolo esecutivo, si osserva che l'accertamento giudiziario di un'obbligazione di mantenimento, quale presupposto del sequestro - ma non indefettibile, dopo la sentenza additiva che ne ha esteso l'adottabilità anche in corso di causa di separazione (Corte cost. 19 luglio 1996, n.258) - riguarda solo la genesi del credito: dovendo poi tradursi, volta per volta, in un titolo esecutivo per i singoli contributi storicamente inadempiuti (che potrebbero involgere anche spese straordinarie imprevedibili ab origine nell'an e nel quantum), all'esito di un nuovo giudizio di cognizione, successivo al sequestro.
 I rilievi suesposti introducono il secondo profilo critico della qualificazione cautelare, identificato, da parte della dottrina, nell'insussistenza del concorrente requisito del periculum in mora, sostituito dal fatto storico dell'inadempimento.
 Al riguardo, si è già anticipato che il credito di mantenimento storicamente insoddisfatto, all'esito della plena cognitio con pronuncia di condanna darà luogo ad un pignoramento. Laddove, lo spazio di applicazione del sequestro ex art. 156 cod. civ. - di strutturale incapacità satisfattoria - ricomprenderà crediti futuri non ancora assistiti, allo stato, da titolo esecutivo: non diversamente dall'ordinario sequestro conservativo. L'obbligazione di mantenimento è destinata, infatti, ad avere durata indefinita. Esclusa l'ammissibilità della decadenza dal termine ex art.1186 cod. civile, l'inadempimento non inimputabile (art.1218 cod. civile), né eccettuato da eventuali cause esimenti - come ad es., la compensazione, laddove non inammissibile (art.447 cod. civ.) -assurge quindi, esso stesso, a sintomo, tipizzato ex lege, del pericolo di ulteriori inadempienze di prestazioni periodiche di primaria rilevanza in materia familiare; pur senza il concorso necessario di indizi di dispersione della garanzia patrimoniale. Nel che non sembra ravvisabile alcuna peculiarità eccentrica alle categorie ordinanti della materia cautelare, in cui l'inadempimento è addotto, d'ordinario, dalla parte istante come spia sintomatica del pericolo nel ritardo.
 Oltre a ciò, l'inadempimento che giustifica il sequestro può consistere anche nella mancata prestazione della garanzia imposta dal giudice ex art. 156, quarto comma, cod. civile - di incontestabile carattere cautelare ed espressamente contraddistinta dal requisito del periculum in mora (art. 156, quarto comma, cod.proc.civile: 'il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo...') - per la quale non appare invece richiesto il previo inadempimento dell'obbligazione contributiva, bastando a giustificarla il disordine economico del coniuge o il ritardo nei pagamenti.
 Nel contesto della medesima norma è quindi ravvisabile una progressione cautelare, legata alla valutazione del comportamento del debitore, che può anche tradursi nella consecuzione di misure diverse, senz'alcuno iato logico-giuridico idoneo a giustificarne, poi, un regime eterogeneo di impugnazioni.
 In questo senso, nell'assenza dell'ulteriore pericolo di perdere la garanzia patrimoniale, richiesto, invece, dall'art.671 cod. proc. civile, può essere riconosciuta la specialità del sequestro in questione (che, altrimenti, non avrebbe avuto ragione di autonoma previsione), connotata da parte della dottrina in termini di atipicità: anche se definire atipico un provvedimento compiutamente regolato in una fattispecie legale sembra una contradictio in adiecto.
 Resta comunque che il rapporto di specie a genere, giustificato da taluni profili differenziali di disciplina, non altera l'intrinseca natura cautelare del sequestro in esame, che lo rende insuscettibile, perciò stesso, di concorso col sequestro conservativo ordinario, ex art.671 cod. proc. civile, nell'ambito del medesimo giudizio.
 In realtà, venuto meno, nel tempo, il più fondato argomento per il diniego della natura cautelare, consistente nell'incompatibilità della revoca (o modifica) per giustificati motivi prevista dall'art. 156, ultimo comma, cod. civ. con l'allora vigente giudizio di convalida, non sembrano residuare nella disciplina positiva impedimenti all'applicazione della disciplina propria del sequestro conservativo, anche in tema di mezzi di impugnazione.
 Così, proprio alla luce della ritenuta finalità strumentale, appare ammissibile la conversione in pignoramento, all'esito dell'eventuale sentenza di condanna per singoli assegni di mantenimento insoluti (art.156 disp. att. cod. proc. civ.): a pena di obbligare, in caso contrario, il creditore alla reiterazione di un atto esecutivo iniziale sostanzialmente superfluo.
 Neppure vi è ragione di escludere la revoca del sequestro ex art. 684 cod. proc. civile (che in realtà è una forma di conversione, analoga a quella del pignoramento, prevista dall'art. 495 cod. proc civ.), laddove il debitore presti idonea cauzione per il credito futuro: fattispecie, che verrebbe ad integrare, appunto, i giustificati motivi per la revoca previsti dall'ultimo comma dell'art.156 cod. proc. civile, pur non esaurendone la gamma di ipotesi.
 Incontroversa appare, del resto, l'identità delle forme esecutive del sequestro con quelle tipiche della disciplina comune (artt. 677-679 cod. proc. civ.).
 Né si palesa, infine, in contrasto con la natura cautelare, sia pur atipica, la sussistenza di un ulteriore connotato di coercizione indiretta - che secondo parte della dottrina prenderebbe il posto della garanzia conservativa - tenuto conto che esso è larvatamente immanente ad ogni misura cautelare (in quanto potenzialmente in grado di indurre il debitore ad adempiere spontaneamente).
 In quest'ottica, sembra, semmai, decisiva l'incapacità assoluta del sequestro a tradursi in una situazione finale di perdita economica del coniuge debitore: a differenza, ad es., dell'astreinte (art.614 bis cod. proc. civ.; art. 18, ultimo comma, dello Statuto dei lavoratori), vero mezzo di pressione indiretta sul debitore, affinché voglia adempiere un'obbligazione infungibile di fare, insuscettibile di esecuzione forzata (quale evidentemente non è il contributo di mantenimento).
 Se dunque dall'analisi testé condotta su natura giuridica, struttura e funzione riesce confermata la riconducibilità del sequestro ex articolo 156 cod. civ. al novero delle cautele, restano da esaminare due residue argomentazioni a sostegno della tesi negativa, in ipotesi idonee a consentire la ricorribilità per cassazione del provvedimento, positivo o negativo, assunto in sede di reclamo.
 L'una adombra un'improprietà nel nomen juris riferito ad un provvedimento sostanzialmente esecutivo.
 Esclusa la polisemia della denominazione, esempi di imprecisioni terminologiche, in subiecta materia, per quanto rari, non mancherebbero del tutto nel panorama normativo.
 Tale sarebbe, ad esempio, il sequestro previsto dall'art. 7, regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, conv. in legge 19 febbraio 1928, n. 510 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia) in favore del venditore dell'autoveicolo sottoposto a privilegio: sequestro, che ad onta della denominazione, avrebbe in realtà natura esecutiva, e non cautelare (Cass., sez.3, 16 marzo 1990, n. 2208). Così come il sequestro dei beni offerti dal debitore a garanzia del mutuante, in tema di credito agrario, contemplato dall'art. 11 della previgente legge 5 luglio 1928, n. 1760 (Cass., sez. 1, 6 marzo 1998 n.2516, n.2516, che sottolinea espressamente l'improprietà del termine 'sequestro' per un provvedimento assimilabile ad un vero e proprio pignoramento).
 Alla ritenuta natura esecutiva corrisponderebbe, allora, il regime delle impugnazioni dettato, alternativamente, dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civile: inclusivo, in entrambi i casi, del ricorso per cassazione.
 Ma, a prescindere dai dubbi sollevati dalla torsione funzionale dell'istituto, per effetto dell'equiparazione di un provvedimento del giudice (qual è sempre un sequestro) ad un atto di parte, come il pignoramento, (che non richiede il previo filtro giudiziale di ammissibilità), in contrasto con il carattere tendenzialmente stringente delle denominazioni adottate dal legislatore, resta che nel contesto dell'art.156 cod. civ. l'ipotesi di un'inesattezza lessicale sembra decisamente da escludere in ordine ad un provvedimento strutturalmente inidoneo, come detto, a realizzare la soddisfazione del credito del coniuge: a differenza degli esempi sopra riportati, in cui il sequestro è in stretto collegamento funzionale con la vendita coattiva dei beni sottoposti a privilegio.
 Una seconda configurazione alternativa della fattispecie prospetta la decisione assunta in sede di reclamo come atta al giudicato rebus sic stantibus, al pari delle sentenze e dei provvedimenti in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi.
 Ma, ancora una volta, è il contenuto intrinsecamente provvisorio e strumentale alla conservazione della garanzia patrimoniale che porta ad escludere, anche sotto questo profilo, il polimorfismo della figura, segnato da un preteso (ed eccezionale) carattere definitivo e decisorio. Contro tale configurazione ancipite del sequestro cospira altresì la stessa competenza concorrente del giudice istruttore (riconosciuta a seguito della pronunzia additiva 258/1996 della Corte costituzionale): e cioè, di un organo istituzionalmente privo di potere decisorio, al di fuori dell'unicum rappresentato dalla conversione postuma di una sua ordinanza in sentenza (art.186 quater cod. proc civile). Il giudice istruttore emette, infatti, il sequestro con ordinanza, soggetta, nella stessa forma, a revoca o modifica secondo la regola generale dell'art.177 cod. proc. civile (oltre che della disciplina uniforme propria del sottosistema cautelare:art. 669 decies cod. proc. civ.). E dunque, senza attitudine al giudicato o stabilità da preclusioni interne, pregiudicanti la decisione di merito (art.178 cod. proc. civ.).
 A ben vedere, anzi, la revoca del sequestro di cui all'art.156, ultimo comma, cod. civile, è ben diversa, nonostante l'omonimia, dalla revoca dei provvedimenti decisori rebus sic stantibus, dovendo essere richiesta allo stesso giudice (anche istruttore; eventualmente, pure al giudice d'appello) che l'ha emesso; laddove la domanda di revoca, o di modificazione, di una decisione 'allo stato' riveste la forma di un'ordinaria edictio actionis, soggetta al rispetto degli ordinari gradi di cognizione.
 Un'indiretta conferma della sostanziale identità di natura cautelare emerge, in ultima analisi, dall'analogo sequestro dei beni del coniuge previsto dall'art.8, settimo comma, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo emendato dalla legge 6 marzo 1987, n.74; caratterizzato da una significativa divergenza in ordine al presupposto oggettivo, privo del riferimento all'inadempimento dell'obbligato all'assegno divorzile o al contributo di mantenimento per i figli (artt. 5 e 6).
 Il che accentua la natura squisitamente cautelare del provvedimento, in una materia perfettamente affine, eliminando proprio quel requisito oggettivo ritenuto discriminante da parte della dottrina.
 Sulla base della suesposta ricostruzione dogmatica merita dunque conferma l'inammissibilità del ricorso straordinario, ex art. 111 Costituzione, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano reiettiva del gravame del G. avverso il decreto di sequestro ex art. 156 cod. civ., in conformità con la costante giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass., sez. unite, 24 gennaio 1995 n. 824) in tema di provvedimenti cautelari.
 Né sussistono ragioni derogative in ordine alla fattispecie in esame - in cui si verte in tema di assegno di mantenimento attribuito al figlio naturale riconosciuto, al di fuori di un rapporto processuale tra coniugi - alla luce dell’eadem ratio, consacrata dalla Corte costituzionale nelle sue pronunce additive che hanno reso applicabile il sequestro in esame oltre i limiti dei giudizio di separazione personale, cui era confinato nel testo originario dell'art. 156 cod. civile.
 La riconducibilità del provvedimento in esame alla categoria cautelare da altresì conto della manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.156 cod. civ. nella parte in cui non consente, in base al diritto vivente, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
 Il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile.


IL CASO è quello di Tizia che, con ricorso ex art. 156, sesto comma, cod. civile, conveniva dinanzi al Tribunale di Milano il sig. Caio per ottenere il sequestro della sua quota di comproprietà dell'immobile sito in ……… , fino alla concorrenza della somma di Euro 100.000,00; o in subordine, in ipotesi di vendita dell'immobile, il sequestro del relativo prezzo. Esponeva che il Caio , riconosciutosi padre della minore Caietta , si era impegnato con scrittura privata a corrisponderle, dal mese di maggio 2004, un contributo mensile di mantenimento di Euro 500,00; restando poi largamente inadempiente, così da costringerla ad agire in via monitoria e ad iscrivere ipoteca giudiziale sull'immobile in questione: di cui aveva consentito, poi, la cancellazione a fronte della promessa, non onorata, di versarle il saldo dovuto. Costituitosi ritualmente, il Caio eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda - stante la natura negoziale del titolo: come tale, non tutelabile con la misura di cui all'art. 156 cod. civile - e, nel merito, la sua infondatezza. Con ordinanza 7 gennaio 2008 il presidente del Tribunale di Milano poneva carico del Caio un assegno di mantenimento in favore della minore di Euro 500,00 mensili ed ordinava il sequestro della quota di proprietà del Caio sull'immobile, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00. Il successivo reclamo del Caioera dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Milano con decreto 14 ottobre 2008, trattandosi di provvedimento impugnabile dinanzi al tribunale, in composizione collegiale, nelle forme proprie del procedimento cautelare uniforme (art. 669 terdecies, secondo comma, cod. proc. civ.); e non di ordinanza contenente misure temporanee ed urgenti, assunta dal presidente nel giudizio di separazione o divorzio (nella specie, neppure in astratto configurabile, in assenza di un vincolo di coniugio), suscettibile di reclamo dinanzi alla Corte di appello (art. 708, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.). Avverso il decreto, non notificato, il Caio proponeva ricorso per cassazione, notificato il 9 dicembre 2008, deducendo l'abnormità del provvedimento e l'errore di diritto nell'interpretazione degli articoli 156 codice civile e 708 cod. proc. civile. In subordine, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 cod. civ. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, la decisione del giudice di merito era sottratta al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione. La signora Tizia non svolgeva attività difensiva

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