lunedì 23 aprile 2012

Equitalia: le Sezioni Unite sull’illegittimità dell’ipoteca sotto gli 8000 euro.


 Cassazione civile, Sezioni unite, 12 aprile 2012, n. 5771.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime sentenze della Cassazione civile cliccate sul tasto MI PIACE  qui al lato -------->
Nella sentenza in commento la Suprema Corte, a Sezioni Unite, affronta in maniera definitiva la questione della legittimità, o meno, dell’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia su crediti inferiori a 8000 euro. 
Confermando quanto già affermato in precedenti occasioni la Corte dichiara la illegittimità di dette iscrizioni ipotecarie.
Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza:
La Corte, rilevato che con ricorso del 2/10/2006 la srl La Colonna ha impugnato l'iscrizione ipotecaria effettuata su due terreni di sua proprietà in conseguenza del mancato pagamento di una cartella esattoriale per complessivi Euro 2.028,66, dovuti a titolo di contributi per opere irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica Alli Copanello negli anni 2000/2003;
che costituitasi la E. Tr. Equitalia, il giudice adito ha pronunciato l'annullamento dell'iscrizione per
violazione dell'art. 76 del DPR n. 602/1973, secondo il quale il concessionario non poteva procedere alla espropriazione immobiliare se l'importo del credito non superava gli ottomila Euro; che la E. Tr. Equitalia si è gravata alla Commissione Regionale che ha, però, rigettato l'appello perché «nessun precetto legislativo era stato adempiuto dal concessionario sia in ordine al valore

domenica 15 aprile 2012

La rilevanza dei matrimoni tra omosessuali nell'ordinamento italiano.

Cassazione civile, sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime sentenze della Cassazione cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato----->
Si riporta oggi la tanto discussa sentenza della Cassazione con cui viene riconosciuta rilevanza giuridica nell’ordinamento italiano ai matrimoni tra omosessuali celebrati all’estero.
In particolare, la Prima sezione della Cassazione rigettando il ricorso di due cittadini italiani dello stesso sesso, unitisi in matrimonio all’estero, i quali rivendicavano il diritto alla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile italiano, ha affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale ed europea, che quel matrimonio non è tuttavia “inesistente” per l’ordinamento interno, ma è solo inidoneo a produrvi effetti giuridici; ha affermato, altresì, in senso generale, che le persone omosessuali conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla “vita familiare” e possono agire in giudizio in “specifiche situazioni” per reclamare un “trattamento omogeneo” rispetto ai conviventi matrimoniali.
Si riporta di seguito il testo della sentenza in commento

venerdì 30 marzo 2012

Fonti non contrattuali dell'obbligazione: promesse unilaterali.


 di Giulio Forleo


Per rimanere sempre aggiornati sugli argomenti di diritto civile cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ---->
L’art. 1173 cod. civ. delinea all’interno dell’impianto codicistico del ’42 un sistema delle fonti delle obbligazioni di tipo “aperto”.
Esso stabilisce che, oltre al contratto e al fatto illecito, possono essere fonti delle obbligazioni qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico.
Il riferimento alla conformità all’ordinamento giuridico non è evidentemente alla sola legge (perché altrimenti si determinerebbe un sistema “chiuso”) ma ai principi generali dell’ordinamento, alla stregua dei quali bisogna valutare la idoneità, o meno, di una determinata fonte.
Ciò non toglie, però, che il legislatore abbia potuto prevedere delle fonti tipiche delle obbligazioni diverse dal contratto o dal fatto illecito.
Un esempio di ciò sono le “promesse unilaterali” disciplinate agli artt. 1987 e ss. del codice civile.
Con riferimento a questa categoria si discute in dottrina e giurisprudenza della possibilità che esistano altre forme di promesse unilaterali non codificate. Il dibattito nasce in primo luogo dalla prescrizione contenuta nell'articolo 1987 del codice civile secondo cui "la promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge".
In secondo luogo si discute proprio sulla possibilità, in generale, di assumere unilateralmente un'obbligazione in assenza del consenso dell'altra parte.
Come noto, infatti, il consenso riveste nell'ambito delle obbligazioni la duplice funzione di tutelare la sfera giuridica del terzo da un'ingerenza altrui (anche se vantaggiosa, è comunque non voluta) e di individuare l'interesse meritevole di tutela del proponente che costituisce la causa dell'obbligazione e in assenza della quale la stessa non potrebbe esistere.
Se, dunque, nelle promesse unilaterali “tipiche” una causa vaga (promessa al pubblico) o del tutto bizzarra (come possibile delle donazioni obbligatoria) è compensata dalla tipicità degli effetti nel primo caso, e dalla rigidità della forma nel secondo caso, ciò non si può dire nel caso di promesse unilaterali del tutto atipiche.
Sul punto, in realtà, la giurisprudenza sembra avere superato del tutto il dogma della necessità del consenso e della intangibilità della sfera del terzo, ammettendo la possibilità di promesse unilaterali atipiche, sempre che si tratti di promesse interessate e rifiutabili ai sensi dell'articolo 1333 del codice civile.
Proprio sull'articolo 1333 codice civile è doveroso precisare che la giurisprudenza parla in proposito di "negozio unilaterale rifiutabile" escludendo la equiparazione silenzio-accettazione che secondo parte della dottrina fonderebbe la natura bilaterale dell'istituto in questione.
Fatta questa doverosa premessa sulle possibili promesse unilaterali atipiche, è bene analizzare ora le forme tipiche della promessa di pagamento, della ricognizione di debito e della promessa al pubblico.

martedì 27 marzo 2012

Le Sezioni Unite sulla possibilità di impugnare immediatamente la decurtazione punti sulla patente.


Cassazione civile, Sezioni Unite, 13 marzo 2012, n. 3936.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime sentenze della cassazione cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ---->
Nella sentenza in commento le Seioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto interno affermano che “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell’art. 126-bis del codice della strada, comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale de- gli abilitati alla guida».
Si riporta di seguito l’articolato testo della sentenza:

martedì 20 marzo 2012

Nulle tutte le cartelle di Equitalia!!!

Cassazione civile, sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3701.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime sentenze della Cassazione cliccate sul tasto "MI PIACE" qui al lato ---->
La sentenza in commento, tenuta nascosta per anni (da tutte le raccolte giurisprudenziali) e ritirata fuori dal settimanale l’Espresso, afferma con chiarezza che a causa degli aumenti semestrali del 10% applicati da Equitalia tutte le cartelle sarebbero nulle!!!
Si riporta di seguito la sentenza della Suprema Corte:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.
Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G. resiste.
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.

DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007

mercoledì 14 marzo 2012

La prescrizione dell’illecito penale si applica all’azione di risarcimento.

 Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2012,  n. 542.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime sentenze della Cassazione civile cliccate sul tasto “MI PIACE” qui al lato ---->
Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato perseguibile a querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per l’illecito penale si applica anche all’azione di risarcimento (art. 2947 co. 3, c.c.) sebbene la querela non sia stata presentata, ma a condizione che il Giudice civile accerti incidenter tantum gli estremi del fatto-reato stesso in tutti i suoi elementi costituitivi, soggettivi ed oggettivi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 5.10.95, T. G. conveniva in giudizio gli avvocati D. S. G.(oltre a B. P.) per responsabilità professionale, non avendo gli stessi, mandatari in epoche diverse, curato diligentemente l’incarico ricevuto in ordine alla richiesta risarcitoria del T., a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale a Monza, nei confronti della N. Assicurazioni e di D. R., responsabile di detto sinistro; deduceva in particolare che il D.S. aveva, con il suo comportamento, sia determinato la prescrizione dell’azione civile, trascurando di provvedere all’interruzione dei termini, sia trascurato l’azione penale.
Costituitisi entrambi i convenuti, il Tribunale di Padova, con sentenza in data 29.10.2002 condannava il solo D. S. al pagamento di € 154.935,00 a titolo di risarcimento danni rigettando la domanda nei confronti del B.
A seguito dell’appello del T. nei confronti del solo D. S., la Corte d’Appello di Venezia, con la decisione in esame depositata in data 9.10.2008, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminava in € 309.870,00 la somma dovuta da G.D.S al T.
(in particolare a T. G. quale erede di T. G. Affermava in particolare la Corte territoriale che,
sulla base delle modalità del sinistro stradale in questione, al T. sarebbe spettato un
risarcimento maggiore rispetto a quanto ritenuto in primo grado, non ritenendo sussistente un concorso di colpa dello stesso.
Ricorre per cassazione D.S. contro T.G. nella qualità con quattro motivi e relativi quesiti; resiste con controricorso l’intimato, depositando altresì memoria.
Infine, a seguito del decesso del ricorrente, è stata depositata dagli eredi di quest’ultimo D. M. e D.L. atto denominato “comparsa aggiuntiva dicostituzione e risposta per gli eredi del ricorrente”, datata 7.11.2011.

Motivi della decisione

venerdì 9 marzo 2012

La Cassazione sul dolo contrattuale per effetto di truffa.

Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 2011, n. 7468.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità della cassazione cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ---->
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione si interroga sulla sorte del contratto stipulato per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell’altro.
La Suprema Corte afferma che “il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), sebbene annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, con riguardo alla vendita, il soggetto attivo che riceve la cosa col consenso sia pur viziato dell'avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo e con la conseguenza che, a sua volta, quest'ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparo degli effetti dell'azione di annullamento, da parte del "deceptus", ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1445 (in relazione agli artt. 2652 n. 6, 2690 n. 3) cod. civ.”
Il caso è quello di Tizio che con atto di citazione ....

mercoledì 29 febbraio 2012

Adempimento del terzo e surrogazione nei diritti del creditore.


 di Giovanni Miccianza

Preliminarmente occorre analizzare la questione relativa all’eventuale tutela che offre l’ordinamento al terzo che, in materia assolutamente spontanea ed unilaterale, adempia consapevolmente al debito altrui.
Sul punto, in particolare, notevole è il contributo che dottrina e giurisprudenza hanno fornito nel corso degli anni, prendendo spunto dalla disposizione dell’art. 1180 c.c., in forza del quale: una obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se quest’ultimo non ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Il secondo comma della stessa norma, inoltre, precisa che il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Dal tenore letterale della norma, appare chiaro che nulla viene detto circa il rapporto che si viene ad instaurare tra debitore e terzo.
A tale proposito, pertanto, il problema da risolvere risulta l’identificazione del titolo in base al quale il terzo potrebbe agire nei confronti del debitore, in considerazione del fatto che, come è stato sottolineato dalla Suprema Corte, detto titolo “sussiste soltanto in presenza di una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge” (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9946).
In dottrina e giurisprudenza, al riguardo, vi è chi ha individuato nella situazione che si determina tra terzo e debitore una fattispecie di surrogazione nei diritti del creditore, ai sensi del terzo comma dell’art. 2036 e del quinto comma dell’art. 1203 c.c..
Un simile orientamento, per molto tempo, è parso prevalente, con diverse pronunce dei Giudici di legittimità che hanno evidenziato come “se anche la ripetizione di indebito non fosse ammessa, ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui ben sapendo di non essere debitore (non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore), in questa ipotesi vi è luogo quanto meno alla surrogazione del solvens nei diritti del creditore, ai sensi dell’art. 2306, comma 3, c.c. e dell’art. 1203, n. 5 c.c.” (Cass., 29 aprile 1999, n. 4301).
Tale opinione, deve però precisarsi, risulta più di recente abbandonata.
Ed invero, come recentemente evidenziato da una decisione dei Giudici di legittimità: la disposizione dettata dall’art. 1180 c.c. attribuisce al pagamento effettuato dal terzo, che non abbia interesse ad una prestazione personale, effetto solutorio dell’obbligazione anche contro la volontà del creditore, ovvero norma in base alla quale non viene attribuito al terzo adempiente un titolo per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento “essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore” (Cass., 8 novembre 2007, n. 23292).
Ed a tale proposito, proprio con riferimento alla decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite prima richiamata, può ulteriormente specificarsi che un tale titolo sussiste solo nelle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge, ai sensi degli artt. 1201-1202 e 1203 c.c..
Così delineata la situazione, bisogna allora chiedersi quale eventuale rimedio possa avere il terzo che ha adempiuto spontaneamente ma che non ha la possibilità di surrogarsi nei diritti del creditore.
A tale proposito, la Suprema Corte osserva che “indubbiamente il solvens – stante l’ingiustificato vantaggio economico ricevuto dal debitore – può agire, nel concorso delle condizioni di legge, per l’ottenimento dell’indennizzo da arricchimento senza causa ” (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9946).
Sul punto, risulta però necessario formulare alcune ulteriori considerazioni.
In primo luogo, infatti, deve sottolinearsi che secondo un orientamento della stessa Suprema Corte, l’azione di arricchimento non potrebbe essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto, tenuto conto che in questo caso l’eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto e riflesso della prestazione eseguita (cfr., tra le altre, Cass., 26 luglio 2002, n. 11051 e Cass., 5 agosto 2003, n. 11835).
In secondo luogo, proprio con riferimento al “concorso con le condizioni di legge” sottolineato dalla richiamata sentenza della Suprema Corte Sezioni Unite, deve evidenziarsi come, dal punto di vista della regola generale, gli stessi Giudici di legittimità hanno ribadito, peraltro con altra recente pronuncia a Sezioni Unite, che per dar luogo all’azione ex art. 2041 c.c. devono ricorrere due requisiti, costituiti dall’unicità del fatto costitutivo dell’arricchimento e dalla sussidiarietà dell’azione (cfr. Cass., Sez. Un., 8 ottobre 2008, n. 24772).
Da ultimo, merita di essere segnalato che, in ogni caso, vi sarebbe una sostanziale differenza, quanto ai risultati ottenuti, tra la surrogazione e l’eventuale esercizio dell’azione di ingiustificato arricchimento.
Nel primo caso, infatti, con la surrogazione il terzo si trova ad acquisire il diritto di credito spettante all’originario creditore, con tutti gli accessori, le relative cauzioni, le eventuali garanzie reali e personali, subentrando il terzo in tutte le posizioni giuridiche che per l’appunto appartenevano alla sfera del creditore.
Con l’azione ex art. 2041 c.c., viceversa, fermo restando i necessari presupposti per farvi ricorso, il solvens potrebbe conseguire un indennizzo (cfr. a tale proposito Cass., Sez. Un., 11 settembre 2008, n. 22385).
Alla luce di quanto sopra riportato e, soprattutto, tenuto conto del riferito orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che, per recuperare quanto corrisposto il terzo potrà agire ai sensi del terzo comma dell’art. 2036 c.c. soltanto in presenza di una delle ipotesi di surrogazione  e regresso previste dalla legge. Nella denegata ipotesi in cui non si potrà agire con la surrogazione o tra mite l’azione di regresso, nel concorso delle condizioni di legge, si potrà esperire l’azione per l’ottenimento dell’indennizzo da arricchimento senza causa.

sabato 25 febbraio 2012

Il datore di lavoro può controllare le email dei dipendenti “sospetti”.


Cassazione civile, sez. lavoro, 23 febbraio 2012, n. 2722.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della Cassazione civile cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ---->
Nella sentenza in commento, foriera di allarmismi ingiustificati, dovuti sempre ad una non corretta divulgazione dell’argomento, la Suprema Corte affronta il problema della possibilità da parte del datore di lavoro di controllare la posta elettronica del dipendente sospettato di infedeltà e, se nelle mail trova la divulgazione di informazioni riservate, della possibilità di licenziarlo.
 Insomma, non si discute della possibilità indiscriminata da parte delle aziende di controllare le caselle di posta elettronica dei propri dipendenti, ma del potere del datore di lavoro di verificare “ex post” dei sospetti emersi nei confronti del proprio lavoratore.
La Suprema Corte risponde positivamente a detto quesito, accordando il diritto al datore di effettuare tale verifica sulle email del lavoratore.
Di seguito si riportano le motivazioni della Suprema Corte:

lunedì 20 febbraio 2012

La Cassazione sulla responsabilità civile del denunciante.

Cassazione civile, sez. III, 12 gennaio 2012, n. 26.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime sentenze della Cassazione cliccate sul TASTO MI PIACE qui al lato ----->
Nella sentenza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione affronta la questione della configurabilità di un illecito nel comportamento del denunciante un reato, rivelatosi al termine delle indagini insussistente.
Il caso è quello di Caio che essendo debitore di circa 50.000 euro nei confronti della Gamma s.n.c. veniva sottoposto ad esecuzione mobiliare ed immobiliare dalla suddetta società e da altri creditori. Successivamente, a seguito di incontro presso lo studio del suo difensore Cicerone, a cui partecipavano anche i difensori dei suoi creditori, le parti chiudevano l controversia con un accordo transattivo in forza del quale egli si impegnava a pagare a saldo e stralcio 25.000 euro alla società Gamma e 10.000 al signor Mevio.
Sebbene egli avesse eseguito i pagamenti, come da quietanze rilasciategli dalla società Gamma, l’avv. Orazio della controparte non gli restituiva i titoli in proprio possesso, procedendo invece con la procedura esecutiva già iniziata.
Caio, dunque, presentavo un esposto all’autorità giudiziaria, addebitando all’avvocato Orazio il reato di appropriazione indebita aggravata. La procura procedeva d’ufficio,ipotizzando il reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen.
Il procedimento veniva archiviato dopo cinque mesi. A questo punto Orazio proponeva nei confronti di Caio dapprima denuncia per calunnia – anch’essa archiviata per mancanza nel denunciante dell’elemento soggettivo del dolo – e successivamente azione civile per risarcimento dei danni, per l’importo di 1.000.000 euro.
La Cassazione ha affermato che il comportamento del denunciante un reato può essere considerato illecito solo previo accertamento del carattere calunnioso delle dichiarazioni da lui rese: il mero fatto di avere sollecitato l'iniziativa del pubblico ministero denunziandogli gravi irregolarità rivelatesi poi insussistenti non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità per danni, ove non ricorrano gli estremi dell'addebito calunnioso, estremi che presuppongono il dolo, non essendo sufficiente la colpa.
 Il denunciante un reato non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si renda colpevole di calunnia, dovendosi ritenere irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza, irriflessione, avventatezza, confusione o comunque da errore, cosi come la denuncia soltanto imprudente, essendo richiesto per l'imputabilità del reato di calunnia il dolo: dolo che deve essere necessariamente dimostrato.
Di seguito si riporta parte della motivazione della Suprema Corte: