Cassazione civile, Sezioni Unite, 13 marzo 2012, n. 3936.
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Nella sentenza in commento le Seioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto interno affermano che “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell’art. 126-bis del codice della strada, comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale de- gli abilitati alla guida».
Si riporta di seguito l’articolato testo della sentenza:
“Occorre premettere che l’art. 126-bis del D.lgs. n. 285 del 1992, introdotto dall’art. 7 D.lgs. 15 gennaio 2002, come modificato dall’art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 ̊ agosto 2003, n. 214, prevedeva, al comma 1, che «All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti pun ti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nel- la tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una del- le norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione».
Il comma 1-bis, introdotto dal citato d.l. n. 151 del 2003, stabiliva poi che «Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente».
Al comma 2, il medesimo articolo disponeva che «L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da par- te dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i traspor- ti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri av- viene per via telematica».
Al comma 3, limitando la ricostruzione normati- va a quanto in questa sede rileva, prevedeva che «Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri».
Tale disciplina ha subito una rilevante modifica- zione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui di- spone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».
Per effetto di interventi legislativi successivi alla sentenza n. 27 del 2005 (segnatamente: art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; nonché decreti ministeriali di aggiornamento delle sanzioni pecuniarie), il secondo comma dell’art. 126-bis è ora del seguente tenore: «L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il paga- mento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano de- corsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dal- la conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la per- sona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Diparti- mento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente qua- le responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in soli- do ai sensi dell’art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 272,00 a Euro 1.088,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica».
Al comma 6, infine, l’art. 126-bis dispone oggi, anche per effetto delle modificazioni apportate dal- l’art. 22, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, che «alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di alme- no cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definiti- vo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento».
6.2. Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che da tali disposizioni legislative «di- scende che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale» e che, in particolare, «il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni» (Cass., S.U., n. 9691 del 2009).
6.3. La questione sulla quale l’ordinanza interlocutoria ha sollecitato l’intervento di queste Sezioni Unite è quella di considerare se, dalla normativa ora richiamata, emerga o no la possibilità di impugnare unitamente all’accertamento della violazione anche la indicazione - che deve necessariamente essere contenuta nel verbale di accertamento (art. 126-bis, comma 1) - relativa alla sanzione accessoria della decurtazione dalla patente dei punti nella misura prevista per la singola violazione.
6.4. Nella richiamata ordinanza interlocutoria si è rilevato che né i verbalizzanti né il prefetto posso- no irrogare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in quanto difettano di competenza al riguardo dovendo detta decurtazione essere, invece, irrogata, ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S., come modificato dall’art. 44 del d.l. n. 262 del 2006 convertito con modifiche dalla legge n. 286 del 2006, dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e solo all’esito della segnalazione conseguente alla definizione delle eventuali contestazioni relative all’infrazione che la comporta. Per il che - si è osservato - il verbale e l’eventuale successiva ordinanza-ingiunzione confermativa, relativi ad un accertamento d’infrazione al codice della strada alla quale consegua la decurta- zione dei punti-patente, non possono contenere un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa - nel qual caso sarebbero, sì, impugnabili, ma solo per un vizio originario del provvedimento, id est l’incompetenza per difetto d’attribuzione di funzioni, pertinenti ad altra branca della P.A. qual è il Ministero dei Trasporti, e non per vizi inerenti al merito del provvedimento stesso - bensì solo un preavviso di quella specifica conseguenza che altro organo potrebbe ricollegare, con autonomo provvedimento, al futuro ed eventuale definitivo accerta- mento della violazione contestata.
Da qui la conclusione che l’opposizione in discussione dovrebbe essere dichiarata inammissibile sia per difetto dell’oggetto dell’impugnazione, id est un qualsivoglia provvedimento lesivo di diritti soggettivi dell’opponente, sia per il connesso difetto d’interesse di quest’ultimo alla proposta impugnazione.
6.5. In effetti, la conclusione ora riferita costituisce espressione di un orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di sanzioni amministrative applicate per viola- zioni al codice della strada, il verbale di accertamento di un’infrazione al codice della strada cui consegue la decurtazione dei punti sulla patente non è immediatamente impugnabile con riferimento al punto de quo, in quanto esso non contiene un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento. La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata ai sensi dell’art. 126-bis codi- ce della strada, come modificato dall’art. 44 del d.l. n. 262 del 2006 convertito con modifiche dalla legge n. 286 del 2006, dall’autorità centrale preposta al- l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta» (a partire da Cass., sez. II, 19 novembre in una seconda occasione (Cass., S.U., 21 ottobre 2009, n. 22235), queste Sezioni Unite, dopo aver rilevato che il ricorrente censurava il rigetto della sua richiesta di annullamento del verbale, nella par- te in cui vi era indicata, come conseguenza dell’infrazione accertata, la decurtazione di sei punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo, hanno affermato: «è con riguardo a questo motivo di impugnazione che la causa è stata assegnata alle sezioni unite, perché si pronuncino sulla questione, risolta negativamente con alcune sentenze della 2a sezione, relativa all’ammissibilità di opposizioni proposte ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S., per contestare la legittimità della decurtazione dei punti dalla patente di guida. Il tema è però precluso in questa sede, poiché il Giudice di pace, prendendo in esame e respingendo nel merito le argomentazioni che sul punto erano state svolte da L.D.A., ha implicitamente deciso in senso affermativo in ordine alla loro deducibilità: decisione che non può comunque es- sere sindacata, non avendo formato oggetto di impugnazione da parte del Comune di Foggia». Nella citata sentenza, queste Sezioni Unite hanno peraltro ritenuto di dover aggiungere che in proposito le stesse si erano già pronunciate con la sentenza 29 luglio 2008 n. 20544, e hanno accolto il motivo di ricorso, osservando che con la sentenza n. 27 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis C.d.S., nella par- te in cui disponeva che la decurtazione dei punti dalla patente di guida, in caso di mancata individua- zione del conducente e di omessa comunicazione della sua identità da parte del proprietario del veicolo, dovesse essere effettuata a carico di quest’ultimo; e che pur dando atto di tale pronuncia, il Giudice di pace ha inspiegabilmente ritenuto che anche relativamente alla decurtazione dei punti «il provve- dimento impugnato va convalidato», facendo men- zione di una circolare del Ministero dell’interno del 4 febbraio 2005, che invece aveva riconosciuto l’estensione degli effetti della citata sentenza a tutte le procedure ancora in corso: estensione derivante peraltro dal disposto dell’art. 136 Cost. che impedisce di fare applicazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime.
Successivamente, con la sentenza n. 9691 del 23 aprile 2010, queste Sezioni Unite hanno affermato che «il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce (...) una misura accessoria alle relative sanzioni: ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, de- ve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi degli artt. 204-bis e 205 del D.lgs. n. 285 del 1992, come confermato anche dall’art. 216, comma 5, relativo alle op- posizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente». Quindi, dopo aver richiamato quanto affermato dalla prece- dente decisione, ha ritenuto «illegittimo il provvedi- mento - come quello impugnato dal B. con opposi- zione proposta al giudice di pace a norma dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 - recante la comunica- zione della annotazione nell’anagrafe nazionale de- gli abilitati alla guida della riduzione del punteggio relativo alla patente di guida per effetto di un verbale di accertamento di violazione alle norme del codi- ce della strada laddove risulti la non avvenuta “definizione” della violazione alla quale l’art. 126-bis del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 subordina tale riduzione. La domanda rivolta a denunciare la illegittimità del detto provvedimento si ricollega ad un diritto soggettivo leso - con conseguente evidente sussistenza dell’interesse a proporre tale domanda - per cui, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario».
Da ultimo, queste Sezioni Unite (sentenza 12 luglio 2010, n. 16276), in una fattispecie in cui al proprietario del veicolo era stata applicata la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente gui- da a seguito della mancata comunicazione, entro il termine di gg. 30, delle generalità e dei dati della patente di guida del conducente trasgressore degli artt. 41, comma 11, e 146 C.d.S. (inosservanza del- l’obbligo di arresto segnalato da luce semaforica rossa), hanno accolto il ricorso del proprietario, facendo leva, quanto alla giurisdizione dell’A.G.O. sul- l’opposizione avverso la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente (nella specie preannunciata nel verbale di contestazione dell’illecito notificato al proprietario), sulla sentenza n. 20544 del 2008 e, nel merito, sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, che aveva di- chiarato l’illegittimità, per contrarietà al principio della ragionevolezza, dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. nella parte in cui disponeva che in caso di mancata identificazione del conducente autore del- la trasgressione e di mancata successiva comunica- zione dei relativi dati personali e di abilitazione alla guida, entro il termine di gg. 30 dalla notifica, da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notifica- to, quest’ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l’ulteriore sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8. In particolare, nella citata sentenza si è affermato che la decisione n. 27 del 2005 «aveva comportato l’espunzione dall’ordinamento della norma censurata e, conseguentemente, l’illegittimità del verbale impugnato dall’opponente, nella parte contenente la comminatoria de qua, relativa ad una sanzione ormai non più irrogabile».
6.6.2. Con riferimento alle richiamate decisioni n. 20544 del 2008 e n. 22235 del 2009, nella ordinanza interlocutoria si è osservato che le stesse, e segnatamente la seconda, non avrebbero esaminato la questione della quale queste Sezioni Unite sono oggi investite.
Quanto alla prima, si è affermato che «le Sezioni Unite, sulla premessa che la decurtazione dei punti-patente costituisce una sanzione amministrativa accessoria comminata in relazione a determinate violazioni alle norme sulla circolazione stradale, hanno semplicemente ribadito l’indiscusso principio per cui tutte le sanzioni amministrative sono opponibili innanzi al giudice ordinario».
Quanto alla seconda, si è rilevato che «anche in questo caso le SS.UU. non hanno fatto altro che riconfermare l’opponibilità della sanzione amministrativa accessoria, già affermata nella precedente occasione, e l’illegittimità dell’irrogazione della stessa a carico del proprietario del veicolo in luogo del non identificato suo conducente ed effettivo trasgressore, già statuita dal giudice delle leggi».
In sostanza, ha affermato l’ordinanza interlocutoria, «né nell’uno né nell’altro caso le SS.UU. hanno affrontato la questione - non dell’impugnabilità del- le sanzioni accessorie e dell’illegittimità della decurtazione di punti a carico del proprietario del veicolo ma - dell’opponibilità del verbale, o dell’ordinanza-ingiunzione confermativa, per il fatto che nel- l’uno e/o nell’altra fosse fatta menzione della san- zione accessoria della decurtazione dei punti».
6.7. Per completezza di ricognizione del quadro
giurisprudenziale occorre rilevare che, successiva- mente alla sentenza n. 20544 del 2008 di queste Sezioni Unite, la Seconda Sezione, senza svolgere ricognizioni sistematiche sull’ammissibilità del relativo motivo di opposizione, ha avuto modo di esaminare nel merito motivi di ricorso con i quali le sentenze di merito venivano censurate con riferimento alle statuizioni adottate in tema di decurta- zione dei punti dalla patente di guida.
Con la sentenza n. 3745 del 2009, sul presupposto della insussistenza del concorso apparente fra i reati, puniti in due diversi commi dell’art. 186 del codice della strada, di guida in stato di ebbrezza (comma 2) e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (comma 7), si è ritenuta legittima la decurtazione complessiva di venti punti dalla patente di guida, costituenti la somma del- la decurtazione di dieci punti per ognuna delle violazioni.
Con la sentenza n. 20611 del 2009 si è poi afferma- to che, in caso di mancata contestazione immediata di una violazione al codice della strada, è illegittima la sospensione della patente e la decurtazione dei punti a carico di chi abbia preso l’auto in leasing, essendo la sua posizione equiparata a quella del proprietario del veicolo e quindi distinta da quella del conducente.
Con la sentenza n. 25768 del 2009, infine, si è ritenuta legittimamente irrogata la sanzione amministrativa della decurtazione dei punti dalla patente di guida in relazione ad una violazione concernente il parcheggio di un motoveicolo in «isola di traffico» realizzata mediante segnaletica orizzontale.
Le richiamate pronunce, pur se non hanno esaminato espressamente le problematiche sollevate con la ordinanza interlocutoria, presuppongono l’ammissibilità dei motivi di opposizione a verbale concernenti la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.
7. Il Collegio ritiene che la conclusione sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria prima richiamata e ribadita dall’ordinanza interlocutoria non sia condivisibile. E ciò non solo e non tanto per il rilievo che, nella giurisprudenza di queste Sezioni Uni- te e della stessa Seconda Sezione, come si è prima rilevato, l’ammissibilità di motivi di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada volti a far valere la illegittimità della preannunciata decurtazione dei punti dalla patente di guida è già stata implicitamente ritenuta (Cass., S.U., n. 16276 del 2010, cit.; compatibili con tale soluzione, peraltro, sono anche le altre ricorda- te decisioni di queste Sezioni Unite), ma per le seguenti considerazioni.
7.1. Innanzitutto, nella disciplina normativa pri- ma ricordata, l’accertamento al quale viene fatta risalire l’applicazione della sanzione accessoria del- la decurtazione dei punti dalla patente di guida, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, è appunto il verbale stesso. Non esiste, in altri termini, un diverso provvedimento che comporti autonomamente e a prescindere dal verbale di accertamento, che detta indicazione con- tenga, l’applicazione della sanzione accessoria in questione.
L’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, infatti, prevede che l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dia notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e, dopo avere delineato le condizioni che comporta- no la definizione della contestazione effettuata e prescritto la necessaria identificazione del conducente, dispone che la comunicazione al Diparti- mento per i trasporti terrestri avvenga per via telematica.
Il successivo comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive poi che ogni variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e prevede che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
Come si vede, dunque, al di fuori del verbale di accertamento della violazione cui consegue l’applicazione della sanzione accessoria (o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito di ricorso amministrativo), nel procedimento che porta alla comunicazione della decurtazione al conducente, non si rinviene alcun altro provvedimento amministrativo, suscettibile di autonoma impugnazione.
Le varie comunicazioni che compaiono nella disciplina dettata dal comma 2 dell’art. 126-bis del codice della strada, infatti, sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all’interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione
(ovvero l’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria).
In sostanza, le comunicazioni dell’anagrafe ai titolari di patente di guida sono espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, ma con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento è quindi unico, e consiste nel verbale di contestazione (o, in caso di ricorso amministrativo, nell’ordinanza-ingiunzione prefettizia) e risponde quindi ad esigenze di economia processuale e di semplificazione evitare che il destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria e della preannunciata decurtazione dei punti dalla patente di guida debba attivare un giudizio per contestare la legittimità della sola sanzione principale e, all’esito della definizione del detto pro- cedimento con esito per sé negativo, un secondo giudizio, ove ritenga che illegittimamente sia stata applicata la decurtazione dei punti; ovvero, in caso di esito a sé favorevole, per ottenere l’accertamento del proprio diritto a non essere assoggettato alla sanzione accessoria della decurtazione, per il caso che l’amministrazione non adempia autonoma- mente o che, per difetti nelle varie comunicazioni previste, la sanzione accessoria venga comunque applicata.
Una simile diversificazione di giudizi potrebbe trovare giustificazione solo nel caso in cui si dovesse ritenere che la giurisdizione sulla «comunicazione» concernente la variazione del punteggio della patente di guida spetti al giudice amministrativo. Ma una simile ipotesi è contrastata dalla univoca giurisprudenza di queste Sezioni Unite prima ri- chiamata, nonché da quella del giudice amministra- tivo che, chiamato a giudicare della impugnazione rivolta avverso una comunicazione di avvenuta va- riazione in peius del punteggio, ha, alla luce di Cass., S.U., n. 20544 del 2008, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, VI sezione, 27 dicembre 2010, n. 9403).
7.2. La diversa soluzione, in base alla quale non sarebbe possibile adire il giudice di pace onde far accertare la illegittimità del preannuncio di decurta- zione dei punti, inoltre, sembra non tenere conto del fatto che la contestazione della violazione può assumere carattere definitivo, quanto alla sanzione pecuniaria principale, per effetto del pagamento in misura ridotta a seguito di notifica del verbale;
amento che, invece, non spiega effetto sulla ammissibilità dei rimedi giurisdizionali quanto alla sanzione accessoria di tipo personale.
La già citata sentenza n. 20544 del 2008 di queste Sezioni Unite ha infatti affermato il principio per cui «in tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all’art. 202 cod. str., non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l’opposizione al giu- dice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualsiasi conte- stazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L’interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un’infrazione al codice della strada, aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio)».
Con il che, se risulta confermato che la sentenza ora menzionata ha di fatto riconosciuto - contrariamente a quanto ipotizzato nella ordinanza interlocutoria - l’ammissibilità della diretta proposizione di doglianze avverso il verbale di accertamento del- la violazione con riferimento alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, a prescindere dallo svolgimento del procedimento delineato dai commi 2 e 3 dell’art. 126-bis del codice della strada, risultano altresì individuati profili di rilevanza del detto rimedio prima ancora che l’organo accertatore trasmetta al competente ufficio ministeriale la comunicazione dell’avvenuta definizione della contestazione, perché possa poi procedersi alla successiva comunicazione della variazione all’interessato.
7.3. Sotto altro profilo non può escludersi, contrariamente a quanto sostenuto nella giurisprudenza maggioritaria e ribadito nella ordinanza interlocutoria, la sussistenza dell’interesse del destinatario del preannuncio di applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida a far valere la illegittimità, non solo della contestazione afferente alla violazione della disposi- zione del codice della strada, ma anche della preannunciata applicazione della sanzione accessoria.
Si è in precedenza rilevato che l’art. 126-bis, al comma 6, individua le conseguenze che si verifica- no nel caso in cui la commissione di più violazioni del codice della strada determini la perdita totale del punteggio assegnato ad ogni conducente al mo- mento del rilascio della patente di abilitazione alla guida (ovvero, per i soggetti già titolari di patente alla data di entrata in vigore del citato art. 126-bis, per effetto della introduzione di tale disposizione).
La conseguenza della erosione della dotazione di punti consiste in ciò che il titolare della patente di guida deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’art. 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Di- partimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione del- la patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.
Si tratta, all’evidenza, di conseguenze che discendono dall’accumulo di decurtazioni dei punti dalla patente di guida, sicché non pare in alcun modo revocabile in dubbio la sussistenza dell’interesse del destinatario della preannunciata decurtazione a prevenire le conseguenze stesse, proponendo i prescritti rimedi già in sede di contestazione della legittimità della violazione e delle conseguenti san- zioni; e ciò sia facendo valere i vizi propri dell’accertamento della violazione, direttamente incidenti sia sulla sanzione pecuniaria che su quella accesso- ria, sia prospettando vizi propri della sanzione accessoria codice della strada», ha stabilito che il giudice, quando rigetta l’opposizione, «non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida», con il che implicita- mente riconoscendo che tra le sanzioni accessorie alle quali, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 7, si estende l’opposizione, è senz’altro ricompresa quella della decurtazione dei punti dalla patente di guida.
8. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: «In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell’art. 126-bis del codice della strada, comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale de- gli abilitati alla guida».
9. Dall’applicazione di tale principio di diritto nel caso di specie, discende la ammissibilità della censura proposta dal ricorrente con il quinto motivo di ricorso.
9.1. La censura è altresì fondata, atteso che il Giudice di pace ha omesso di motivare le ragioni per le quali ha rigettato, ritenendolo assorbito, il motivo di opposizione con il quale l’opponente aveva denunciato la illegittimità del preannuncio di decurtazione dei punti dalla propria patente di guida, pur essendo incontestato che il verbale gli era stato notificato in qualità di proprietario del veicolo con il qua- le era stata commessa la violazione oggetto di conte- stazione.
Il motivo è fondato, atteso che, da un lato la censura è correttamente proposta in termini di omessa motivazione e violazione di legge, e, dall’altro, la sen- tenza è del tutto carente di motivazione al riguardo.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrarietà al principio della ragionevolezza, del- l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui disponeva che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dal- la richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve forni- re, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», con conseguente applicazione, in caso di mancata comunicazione dei detti dati, della sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 180, comma 8, del medesimo codice.
Tale decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2005 e pertanto già vincolante (ex artt. 136 Cost., comma 1, e 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953) a guisa di ius superveniens, ha comportato l’espunzione dall’ordinamento della norma censurata e, conseguentemente, l’illegittimità del verbale impugnato dall’opponente, nella parte con- tenente la comminatoria de qua, relativa ad una san- zione ormai non più irrogabile.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cas- sata nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposi- zione con il quale si faceva valere la non operatività, nella specie, della decurtazione del punteggio. Peral- tro, non essendo necessari altri accertamenti di meri- to, questa Corte può provvedere direttamente, ex art. 384 cod. proc. civ., all’accoglimento dell’opposi- zione sul punto, dichiarando l’opponente non assog- gettabile alla decurtazione del punteggio.
10. In conclusione, rigettati i primi quattro motivi, ed accolto il quinto, la sentenza impugnata deve es- sere cassata in relazione al motivo accolto, con deci- sione nel merito ai sensi del citato art. 384 cod. proc. civ., e con dichiarazione della non operatività della decurtazione dei punti dalla patente di guida dell’op- ponente.
Le spese del giudizio di merito e di quello di cassa- zione si possono dichiarare compensate, considera- to che la controversia, sia sotto il profilo della ammissibilità della domanda che sul fondo della stessa si è presentata di almeno iniziale incerta soluzione.
P.Q.M. La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie
il quinto motivo del ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non operante la decurtazione dei punti dalla patente di guida del- l’opponente.
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