Cassazione civile, sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641
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Nella sentenza in commento la Suprema corte ritorna nuovamente sul problema della autonomia del danno morale da quello biologico, all’interno della pèiù ampia categoria del danno non patrimoniale.
I giudici di legittimità affermano che “la distinzione tra la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, e quella del cd. danno biologico trova rinnovata espressione anche nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, con la conseguenza che da essa il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione dei danni da illecito civile”.
Il caso è quello di Tizia e Caio, in proprio e nella qualità di genitori esercenti potestà sul figlio minore Tizietto, convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Savona la (…) Unità Sanitaria Locale ligure e il ginecologo Sempronio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta del sanitario che aveva colpevolmente causato al minore, all’atto della nascita, un danno alla salute permanente pari al 100% dei valori tabellari.