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mercoledì 18 gennaio 2012

Revoca della donazione per ingratitudine del donatario.

di Giovanni Miccianza

La donazione è il contratto con il quale una persona, per mero spirito di liberalità, arricchisce l’altra attribuendole un diritto proprio già presente nel suo patrimonio o assumendo verso la stessa una obbligazione.
L’art. 800 c.c. dispone che “la donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli”; gli artt. 801 e 802 c.c. disciplinano la revocazione della donazione per ingratitudine.
In via preliminare va osservato che il donatario non ha alcun dovere giuridico positivo di gratitudine nei confronti del donante; in realtà la norma rinviene la sua ratio nella volontà del legislatore di sanzionare il comportamento di atti considerati riprovevoli dalla coscienza morale, alla quale ripugna che il responsabile di siffatti atti possa conservare il beneficio della liberalità.
L’art. 801 c.c. prevede che la revocazione della donazione per ingratitudine può essere proposta soltanto in alcune ipotesi tassative e precisamente nel caso di condotte del donatario di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 463 c.c. quali omicidio o tentato omicidio dell’ereditando o del di lui coniuge, di un discendente o un ascedente; un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio; l’aver denunziato calunniosamente una delle dette persone per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni (in questo caso, tuttavia, perché possa operare la revocazione è necessario che il reato di calunnia sia stato accertato con sentenza passata in giudicato). Infine, l’art. 801 c.c. prevede l’ulteriore ipotesi consistente nell’aver gravemente ingiuriato il donante o nell’aver dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio ovvero, infine, il rifiuto indebito alla corresponsione degli alimenti dovutigli.