sabato 30 giugno 2012

Separazione: il giudice può imporre limiti all'educazione religiosa del figlio.



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Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che i figli affidati ai genitori, a seguito della separazione degli stessi, non devono subire le influenze in ambito di credo religioso.
Il caso vede protagonisti una coppia di coniugi che ottenevano, al termine della loro relazione matrimoniale, l'affidamento condiviso del figlio.
Il bambino, regolarmente battezzato e di religione cattolica, viveva con la madre la quale nel corso degli anni si era convertita a un altro credo e, già in costanza di matrimonio, aveva più volte cercato di coinvolgere il figlio nella sua scelta.
Il Giudice , pur avendo affidato il figlio a entrambi i genitori, aveva però vietato alla donna di "indottrinare" il bambino imponendo alla stessa di non coinvolgerlo nella sua nuova scelta religiosa.
L'ex moglie però, ravvisando una violazione dei suoi diritti fondamentali, proponeva ricorso in appello sostenendo che i limiti imposti dal Giudice fossero eccessivi e illegittimi.
Le pretese non venivano accolte e la donna proponeva ricorso dinanzi ai Giudici di Piazza Cavour sostenendo che "il giudice (d’Appello) non possa [...] imporre precisi limiti ai contenuti del suo rapporto con il figlio ed alle forme della loro comunicazione ed interazione, comprimendo le prerogative materne in punto d’istruzione ed educazione della prole, discriminandola rispetto al padre (cattolico o agnostico), in ragione della sua diversa confessione religiosa, [...] e limitando il suo diritto di professare liberamente tale sua fede in presenza del minore che prevalentemente convive con lei”.
La Corte di Cassazione, con sentenza numero 9546 del 12 Giugno 2012, ha ribadito quanto affermato in secondo grado sostenendo che le tesi della donna non potevano essere accolte poichè , in virtù dell'art. 155 c.c.[1] il Giudice deve anteporre sempre l'interesse morale e materiale della prole in sede di separazione.
Il predetto articolo rappresenta uno degli elementi cardine del c.d. "affido condivido" introdotto dalla Legge  8 febbraio 2006, n.54
Nella motivazione gli Ermellini sostengono infatti che “l’art. 155 cod. civ., in tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che assume rilievo sistematico centrale nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull’art. 30 della Costituzione.
L’esercizio in concreto di tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente protezione ( art. 31, comma 2 Cost.) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo; tali conseguenze, infatti, oltre a legittimare le previste limitazioni ai richiamati diritti e libertà fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di genitore fissati nell’art 30, primo comma della Costituzione e nell’art. 147 del codice civile”.



[1] Art. 155.

Provvedimenti riguardo ai figli.
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

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