sabato 30 giugno 2012

Le clausole di regolazione del premio nei contratti di assicurazione.



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Il tema delle ormai sempre più diffuse “Clausole di regolazione del premio” necessita di un preliminare cenno circa le cc. dd. “condizioni generali di contratto” e il conseguente regime delle “clausole vessatorie”.
In particolare, le condizioni generali di contratto sono le clausole che uno dei contraenti (rectius, il predisponente) utilizza per regolare, uniformemente,  i propri rapporti contrattuali. Esse si contrappongono, quindi, a quelle clausole che, normalmente, sono, invece, frutto di specifiche trattative tra i contraenti.
Il suddetto fenomeno ha dato luogo ai c.d. contratti di massa o per adesione nei quali il contenuto dell’accordo viene unilateralmente predisposto dal contraente forte (in genere l’imprenditore) e trasfuso in contratti-tipo mediante l’utilizzo di moduli e formulari (art. 1342 cod.civ.), non lasciando, quindi, all’aderente alcun margine di negoziazione.
Ciò premesso, le condizioni generali di contratto sono disciplinate dall’articolo 1341 cod.civ. secondo il quale “…esse sono efficaci nei confronti dell’altro contraente solo se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.
E tuttavia, la stessa normativa al 2° comma precisa che le clausole che stabiliscono condizioni particolarmente favorevoli per il contraente c.d. “forte”, non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto da parte dell’altro contraente, c.d. “debole”.

Si tratta delle c.d. “clausole vessatorie”, le quali proprio perché comportano uno sbilanciamento del sinallagma contrattuale, necessitano di una specifica approvazione per iscritto.
Ratio di tale previsione è quella di garantire l’aderente da eventuali condizioni a lui sfavorevoli in seguito a clausole gravose accettate inavvertitamente.
Ebbene, la suddetta specifica approvazione scritta deve essere effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta (uniformemente al c.d. principio di specificità e separatezza) da quella delle condizioni generali di contratto senza che, tuttavia, sia necessario che la sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo apposta dopo una indicazione idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore (Cass.n. 14661/2003; n.17797/2005).
La questione relativa alle clausole  di regolazione del premio viene prevalentemente in rilievo nel caso di stipula di polizze assicurative contro i rischi del credito commerciale.
In altre parole, si tratta di una polizza che prevede, nel caso di perdita totale o parziale dei crediti da parte dell’assicurato, una copertura per l’eventuale insolvenza dei propri clienti la quale non può essere determinata ex ante al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa.
 Ebbene, ai sensi dell’art. 1882 c.c. “l’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro”.
Pertanto ai fini dell’operatività del contratto di assicurazione, l’assicurato è tenuto al pagamento di un premio minimo fisso da versare in via provvisoria ed anticipata sulla base dell’effettivo rischio cui esso soggetto.
Tuttavia, può verificarsi il caso in cui la determinazione del premio assicurativo sia soggetta ad elementi variabili che rendono impossibile stabilirne l’ammontare.
Ecco perché, sempre più spesso, vengono conclusi contratti di assicurazione con la c.d. “clausola di regolazione del premio”, dove oltre al pagamento in via provvisoria di un premio minimo fisso, l’assicurato è tenuto, altresì, al pagamento di un premio aggiuntivo da versarsi alla scadenza del periodo assicurativo e da determinarsi in funzione dell’effettiva variazione di quei dati che devono per tale necessità essere correttamente e puntualmente comunicati all’assicuratore onde consentirgli l’esatta e definitiva commisurazione dell’intero premio all’effettività del rischio assicurato”.
Il problema è capire cosa succede nel caso di mancata comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto e il ritardato pagamento del premio aggiuntivo. In particolare, la garanzia assicurativa deve ritenersi sospesa con effetto retroattivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1901 del c.c.?

Nell’ambito del contratto di assicurazione, infatti, l’art. 1901 c.c. disciplina le conseguenze del mancato pagamento del premio, da cui deriva la sospensione della garanzia assicurativa. Tuttavia, ciò che a tal uopo più rileva è accertare quale sia la natura giuridica della clausola di regolazione del premio: e cioè “ se detta clausola debba ritenersi o meno una prestazione integrativa della principale obbligazione dell’assicurato di pagare il premio, con conseguente sospensione della garanzia assicurativa ex articolo 1901 cod. civ., ovvero debba ritenersi soltanto una obbligazione accessoria, rispetto alla quale la facoltà di sospendere la garanzia assicurativa dovrà essere valutata con le regole ordinarie in materia di inadempimento contrattuale nonché anche sotto il profilo della vessatorietà (ex art. 1341 secondo comma c.c.)”
Ebbene, tale questione ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, risolto poi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite.
In particolare, un primo orientamento, per oltre un trentennio rimasto costante, ha ritenuto la clausola di regolazione del premio una obbligazione integrativa di quella del pagamento del premio, con la conseguenza che in caso di mancata comunicazione, alla fine del periodo assicurativo, degli elementi essenziali per la determinazione della quota integrativa del premio, si verificava la sospensione della garanzia assicurativa ex art.1901 comma 2, c.c. (assicurazione sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza). (Cass. n.1956/2003).
Di avviso opposto risultava essere altra e più recente giurisprudenza, la quale partendo dalla considerazione che la clausola di regolazione del premio ha natura autonoma rispetto all’obbligo di pagamento del premio, la ritiene inidonea a riprodurre lo schema dell’art. 1901 c.c.. Da ciò conseguiva che non avrebbe potuto ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, l’omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto e il ritardato pagamento del premo aggiuntivo.
Ma v’è di più. Proprio per il carattere autonomo della clausola di regolazione del premio e considerato che essa prevede il pagamento di un premio aggiuntivo cui si ricollega l’effetto sospensivo della garanzia in caso di mancato pagamento dello stesso, deve essere necessariamente ascritta fra le clausole onerose con conseguente specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., pena la sua inefficacia (Cass. n. 3370/2005).
L’orientamento da ultimo citato è stato poi avallato dalla Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione la quale, nel ribadire che la clausola di regolazione del premio ha natura autonoma, ha altresì specificato che l’inottemperanza agli obblighi assicurativi dell’assicurato, in relazione ai conguagli da effettuare sulle eccedenze deve essere valutata secondi i criteri generali dell’inadempimento e non sulla base del disposto dell’art. 1901 c.c. (Cass SS.UU: n.4631/2007).
Pertanto, la circostanza per la quale le condizioni generali di contratto prevedano la sospensione degli effetti dell’assicurazione per il caso di mancato pagamento di anche uno solo dei versamenti qualificandosi come clausola autonoma sortirà i propri effetti solo qualora dovesse risultare espressamente e separatamente sottoscritta dall’assicurato ex art.1341, comma 2, c.c.. In caso contrario sarà da considerarsi inefficace.
Sicchè, considerato che:
1)    l’art. 1901 c.c. non può trovare applicazione in quanto la clausola di regolazione del premio è autonoma rispetto al contratto di assicurazione;
2)    trattandosi di clausola limitativa della posizione dell’assicurato e quindi vessatoria necessitava di separata ed espressa sottoscrizione, non può che concludersi nel senso che la mancata comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto e il ritardato pagamento del premio aggiuntivo comportano il riconoscimento all’assicurato di un indennizzo dovuto dalla società assicuratrice, a nulla rilevando il ritardato pagamento del conguaglio, con conseguente dichiarazione di nullità della clausola che espressamente prevedeva la sospensione della garanzia assicurativa perché, in quanto vessatoria, necessitava di apposita sottoscrizione.

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