sabato 30 giugno 2012

La natura del contratto di parcheggio meccanizzato nel caso di ubicazione in prossimità di mezzi di trasporto pubblici



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La quaestio iuris da risolvere è da rinvenire nell’applicabilità o meno al contratto di parcheggio della disciplina sul deposito con conseguente responsabilità ex recepto del gestore.
Preliminarmente è necessario evidenziare che il contratto di parcheggio sia un contratto atipico in quanto non espressamente previsto e disciplinato dal nostro ordinamento, ed anche misto considerato che presenta elementi distintivi di due contratti tipici quali quello di locazione e quello di deposito.
I contratti misti, pertanto,  sono disciplinati dalle norme relative all’uno o all’altro tipo contrattuale se ed in quanto con esso compatibili.
In particolare, oggetto del contratto di parcheggio meccanizzato è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla custodia del veicolo.
Ed invero, era orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale per la disciplina del contratto di parcheggio occorresse fare riferimento alle norme sul contratto di deposito, con conseguente obbligo di custodia della cosa depositata ex art. 1766 cod.civ.
Ciò in quanto, l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in esso sia compresa la custodia (Cass. n. 3863/2004, n.1957/2002).

Ovviamente, da un tale asserto derivava la logica conseguenza che eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa gestente il parcheggio e che escludevano un obbligo di custodia erano da considerare inefficaci.
Ed infatti, trattandosi di clausola a carattere vessatorio (in quanto comporta uno sbilanciamento del sinallagma contrattuale) era necessaria una specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2 cod.civ.
Tuttavia, nel caso in cui l’area di parcheggio risulta essere ubicata in prossimità di mezzi di trasporto pubblici, e, per esempio, nelle adiacenze di una stazione metropolitana appena fuori dalla ZTL in centro città, la questione risulta essere differente.
Sul punto giova precisare come l’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. F) del d.lgs n.285/1992 (codice della strada) non comporta l’assunzione dell’obbligo di custodia dei veicoli in esse parcheggiati per espressa previsione di legge, né tale obbligo può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta, quali per esempio l’adozione di recinzioni o di speciali modalità di accesso e uscita.
Ed infatti, ratio di un sistema di parcheggio meccanizzato adiacente ad aree presso le quali sono presenti mezzi di trasporto di vario genere, è quello di favorire il decongestionamento del traffico urbano, mettendo a disposizione degli utenti della strada delle aree di parcheggio “non custodite” che consentono di reperire velocemente uno spazio di stazionamento in prossimità di mezzi di trasporto pubblico.
Da ciò consegue che il pagamento della somma corrispettiva della prestazione del gestore (che è quella di mettere a disposizione un’area) non comporta il trasferimento della detenzione del veicolo al personale eventualmente preposto alla sorveglianza del parcheggio.
Pertanto, è all’utente che spetta la scelta circa il tipo di contratto di parcheggio da concludere.
Ed infatti, qualora il suo interesse sia non solo quello di utilizzo dell’area ma anche quello di conservazione e restituzione del veicolo nello stesso stato in cui è stato consegnato, allora si configurerà il contratto di parcheggio con custodia a cui sarà applicabile la disciplina sul deposito con conseguente responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo e vessatorietà della clausola escludente la responsabilità del gestore se non espressamente approvata per iscritto.
Qualora, invece, interesse dell’utente sia quello di concludere un contratto che gli assicuri uno spazio per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di interscambio con sistemi di trasporto collettivi, allora verrà ad esistenza un contratto di parcheggio “senza custodia” considerato che, in tali casi, il pagamento della somma corrispettiva della prestazione del gestore (mettere a disposizione un’area) non comporta anche il trasferimento della detenzione del veicolo.
Ed ancora, anche nel caso in cui all’ingresso del parcheggio dovesse essere esposto
l’avviso riproducente l’estratto del regolamento approvato dalla giunta comunale di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. F) del d.lgs n.285/1992 (codice della strada), escludente la responsabilità del gestore per  casi di furto, giova precisare che, trattandosi di “parcheggio non custodito” il suddetto avviso sarà efficace purché apposto in modo da essere adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto e senza che l’esclusione di questa attività debba essere contenuta in una clausola da sottoscrivere ex art.1341, comma 2, c.c.(Cass. n.1833/2003).
Peraltro, tale asserto risulta, proprio di recente, essere stato avallato dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione (Cass. SS.UU. n. 14319/2011).
Da ciò consegue, pertanto, che nel caso di parcheggio ubicato in prossimità di mezzi di trasporto pubblici, proprio per la funzione di decongestionamento del traffico che esso assume, il contratto di parcheggio stipulato dal privato con l’ente gestore non può che qualificarsi come semplice contratto di locazione con conseguente esclusione della responsabilità ex recepto del gestore in caso di furto del veicolo.

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