di Giulio Forleo
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L’art. 1173 cod. civ. delinea all’interno dell’impianto codicistico del ’42 un sistema delle fonti delle obbligazioni di tipo “aperto”.
Esso stabilisce che, oltre al contratto e al fatto illecito, possono essere fonti delle obbligazioni qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico.
Il riferimento alla conformità all’ordinamento giuridico non è evidentemente alla sola legge (perché altrimenti si determinerebbe un sistema “chiuso”) ma ai principi generali dell’ordinamento, alla stregua dei quali bisogna valutare la idoneità, o meno, di una determinata fonte.
Ciò non toglie, però, che il legislatore abbia potuto prevedere delle fonti tipiche delle obbligazioni diverse dal contratto o dal fatto illecito.
Un esempio di ciò sono le “promesse unilaterali” disciplinate agli artt. 1987 e ss. del codice civile.
Con riferimento a questa categoria si discute in dottrina e giurisprudenza della possibilità che esistano altre forme di promesse unilaterali non codificate. Il dibattito nasce in primo luogo dalla prescrizione contenuta nell'articolo 1987 del codice civile secondo cui "la promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge".
In secondo luogo si discute proprio sulla possibilità, in generale, di assumere unilateralmente un'obbligazione in assenza del consenso dell'altra parte.
Come noto, infatti, il consenso riveste nell'ambito delle obbligazioni la duplice funzione di tutelare la sfera giuridica del terzo da un'ingerenza altrui (anche se vantaggiosa, è comunque non voluta) e di individuare l'interesse meritevole di tutela del proponente che costituisce la causa dell'obbligazione e in assenza della quale la stessa non potrebbe esistere.
Se, dunque, nelle promesse unilaterali “tipiche” una causa vaga (promessa al pubblico) o del tutto bizzarra (come possibile delle donazioni obbligatoria) è compensata dalla tipicità degli effetti nel primo caso, e dalla rigidità della forma nel secondo caso, ciò non si può dire nel caso di promesse unilaterali del tutto atipiche.
Sul punto, in realtà, la giurisprudenza sembra avere superato del tutto il dogma della necessità del consenso e della intangibilità della sfera del terzo, ammettendo la possibilità di promesse unilaterali atipiche, sempre che si tratti di promesse interessate e rifiutabili ai sensi dell'articolo 1333 del codice civile.
Proprio sull'articolo 1333 codice civile è doveroso precisare che la giurisprudenza parla in proposito di "negozio unilaterale rifiutabile" escludendo la equiparazione silenzio-accettazione che secondo parte della dottrina fonderebbe la natura bilaterale dell'istituto in questione.
Fatta questa doverosa premessa sulle possibili promesse unilaterali atipiche, è bene analizzare ora le forme tipiche della promessa di pagamento, della ricognizione di debito e della promessa al pubblico.