mercoledì 26 febbraio 2014

La Cassazione sul divieto di cessione agli avvocati del credito.

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Cassazione civile, Sez. I, 09 ottobre 2013, n. 22922

MASSIMA

Il divieto di cessione agli avvocati del credito su cui è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni mira ad impedire speculazioni sulle liti. Non può ritenersi che tale peculiare funzione non investa anche la condizione d'inoperatività del divieto consistente nella preesistenza di un intento solutorio alla base della cessione

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da G.G., in proprio e quale erede di R.R. nonchè da G.B.M. e Ga., in qualità di eredi di R.R., nei confronti della Banca del Fucino s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento del maggior danno subito al netto del massimale assicurativo già corrisposto a causa dello svuotamento della cassetta di sicurezza di cui era titolare R.R., dovuto ad un furto compiuto nella banca nella notte tra il (OMISSIS).
A sostegno della decisione assunta è stato affermato che:
- la cessione di credito effettuata dalla R. nei confronti del figlio Giuseppe, nel corso del giudizio di primo grado doveva ritenersi nulla per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 1261 c.c., comma 1, in quanto il cessionario era difensore della madre nel giudizio relativo al credito cedutela norma doveva ritenersi inderogabile in quanto diretta a salvaguardare la credibilità dell'istituzione giudiziaria;
- il consenso delle altre eredi e l'allegata esistenza di una ragione creditoria del G. nei confronti della madre non poteva ritenersi sufficiente ad escludere l'applicabilità del divieto, non risultando dalla scrittura del 7 marzo 1995, contenente la predetta cessione, che tale manifestazione di volontà fosse sostenuta da intento solutorio, determinato da un debito pregresso;
- questo intento non avrebbe potuto essere dimostrato dalla deposizione o dal giuramento decisorio deferito alle sorelle;

giovedì 20 febbraio 2014

Eccessiva durata del processo: le Sezioni Unite sul diritto del contumace all'equo indennizzo.

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Cassazione Civile, Sezioni Unite del 14 gennaio 2014, n. 585.

Giusto processo – Tempo ragionevole – Eccessiva durata – Contumace – Indennizzo – Sussiste – Art. 6 CEDU e art. 2 L. 89/2001.
Al contumace deve essere riconosciuto, in quanto parte del giudizio, il diritto ad ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio. L'art. 6 della Cedu attribuisce tale diritto a "ogni persona", relativamente alla "sua causa", mentre la l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, assicura un’equa riparazione a “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale” per effetto della violazione di quel principio. La tutela è dunque apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti. Risulta pertanto arbitrario escludere il contumace dalla garanzia di “ragionevole durata”, che l’art. 111 cost. inserisce tra quelle del 2 “giusto processo”.

Nota a sentenza del Dott. Roberto Malzone.

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno affrontato una questione già dibattuta in passato e che ha conosciuto interpretazioni contrastanti.
La Suprema Corte ha statuito che sia nel diritto internazionale (CEDU) che nel diritto nazionale (L. 89/2001) non vi sono espresse disposizioni che escludano il riconoscimento dell’indennizzo per eccessiva durata del processo alla parte contumace.
  1. Il caso.
Un cittadino agiva instaurava giudizio per ottenere il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata di un processo durata più di 30 anni. In primo grado (innanzi alla Corte di Appello) veniva attribuito un indennizzo calcolato elusivamente in relazione al periodo di costituzione in giudizio (avvenuta tardivamente), con esclusione della fase precedente svoltasi con sua contumacia.
Ricorreva alla Suprema Corte per ottenere la riparazione anche per il periodo di contumacia, lamentando che né l’art. 2 della legge 89/2001 (Legge Pinto) né l’art. 6 della Cedu (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) subordinassero il diritto all’equa riparazione alla partecipazione attiva nel processo.
  1. La disciplina sull’equa riparazione.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ha introdotto, con l’art 6, il riconoscimento del diritto ad un indennizzo per l’eccessiva durata del processo.
Tale diritto è riconosciuto nell’Ordinamento nazionale, trovando espressa menzione nell’art. 111 della Costituzione e nella L. 89/2001.
Nello specifico il Legislatore nazionale ha previsto che le parti che divengono vittime delle lungaggini processuali possono adire l’Autorità Giudiziaria competente al fine di vedersi riconoscere un indennizzo commisurato all’eccessiva durata del processo.
La ragionevole durata viene quantificata in 3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo ed 1 per il giudizio in Cassazione.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito inoltre, che il tempo ragionevole in cui la Corte di Appello, investita del processo di equa riparazione, sia stimabile in due anni comprensivi dell’eventuale giudizio di Cassazione1.
La domanda deve essere proposta entro 6 mesi dalla definitività (passaggio in giudicato) della sentenza.
Il risarcimento ha ad oggetto sia i danni patrimoniali che non patrimoniali.
  1. La normativa di riferimento.
Art. 6 CEDU: “1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge …..”.
L’art. 2 L. 89/2001: “1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione
.
4. Il contrasto giurisprudenziale.
L’orientamento giurisprudenziale in materia ha conosciuto diverse pronunce, contrastanti ed opposte.
Difatti, un primo filone ha affermato l’ammissibilità ed il diritto del contumace ad ottenere il risarcimento per l’eccessiva durata del processo 2; un secondo filone, invece, ritenendo necessaria la costituzione e la partecipazione attiva nel procedimento, affinchè si verifichi un vero patema rispetto a chi si è disinteressato, esclude che il contumace esercitare tale diritto3.

5. La soluzione delle SS.UU.
Le Sezioni Unite hanno risolto la querelle seguendo il primo degli orientamenti, osservando che le disposizioni sia internazionali sia interne che disciplinano la materia non contengono alcuna espressa limitazione, per il contumace, del diritto a ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio, anche se non vi si è costituito.
Infatti l’art. 6 CEDU attribuisce il diritto a “ogni persona” e l’art. 2 l. 89/2001 prevede l’equa riparazione per “chi subisce…”.
La contumacia è una scelta dell’interessato che può derivare da varie ragioni.
Ad ogni modo, la sentenza esplicherà i suoi effetti anche nei confronti del contumace, ragion per cui non può essere escluso il diritto in commento, dal momento che, sebbene parte non attiva, questi subisce il processo e dunque, l’eccessiva durata.

Dott. Roberto Malzone
1 Cass. Civile VI sez., sent. n. 8283/2012.

2 Cfr. Cass. n. 21508/07, Cass. 8130/10, Cass. n. 27091/11, Cass. n. 23153/12 e Cass. n. 4387/13.


3 Cass. n. 13803/11 e Cass. n. 4474/13.

lunedì 10 febbraio 2014

Cassa Forense: I nuovi contributi minimi, 700 euro per i giovani!

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ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 6 FEBBRAIO 2014
(omissis)
– Il Presidente riferisce sulla nota della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 5 febbraio 2014, accompagnatoria sia della bozza del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 Legge n. 247/2012 (contributi previdenziali minimi), approvato quale testo provvisorio dal Comitato dei Delegati nella riunione del 31 gennaio 2014, che del comunicato stampa divulgato dalla Cassa Forense.
Fa presente che il Regolamento ha recepito la maggior parte delle richieste avanzate dal Consiglio dell'Ordine di Roma, come da delibera del 18 aprile 2013.
Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale il testo del Regolamento sui contribuiti minimi della Cassa Forense, specificando che, prima di entrare in vigore, lo stesso dovrà essere approvato dal Ministero Vigilante.
Per accedere al testo cliccare qui.
Per accedere al comunicato stampa cliccare qui.

venerdì 7 febbraio 2014

Contratto preliminare ad effetti anticipati: la tutela del promissario acquirente.

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Cassazione civile, sez. II, 11 ottobre 2013 n. 23162.
In tema di contratto preliminare, la consegna dell’immobile oggetto del contratto effettuata prima della stipula del definitivo non determina la concorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque quello di prescrizione, perché l’onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto.

Focus sul contratto preliminare ad effetti anticipati: quali azioni può esercitare il promissario acquirente nel caso in cui il bene sia affetto da vizi?

di Filippo Camela

Sommario
1) Breve excursus storico sul contratto preliminare e collocazione dell’istituto nel codice civile; 2) la natura giuridica del contratto preliminare: le tre tesi a confronto; 3) L’inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto preliminare e il rimedio offerto dall’art. 2932 c.c.; 4) la figura del c.d. contratto preliminare ad effetti anticipati e l’intervento delle Sezioni Unite n.7930 del 2008; 5) La problematica in materia di vizi della cosa consegnata al promissario acquirente: l’intervento della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 23162 del 2013; 6) Considerazioni conclusive.

1)Breve excursus storico sul contratto preliminare e collocazione dell’istituto nel codice civile.
Il contratto preliminare acquista per la prima volta dignità giuridica nel nostro ordinamento a seguito dell’entrata in vigore del codice ci­vile del 1942.
Stante il silenzio del codice del 1865, il legislatore si trovò a dover attingere alle esperienze d’oltralpe per la determinazione e qua­lificazione di una stipulazione preparatoria e preliminare al vincolo contrattuale definitivo.
Le principali esperienze di riferimento erano quella tedesca, che operava la scissione di stampo romanistico tra titulus e modus adquiren­di, e quella francese di cui all’art. 1589 del codice napoleonico ispirata ai principi del giusnaturalismo groziano secondo cui “la promessa di vendita vale vendita”1.
In Germania, in particolare, la previsione di un vincolo pre­contrattuale quale il preliminare non è stata tradizionalmente ritenuta necessaria, attesa la struttura fisiologica del contratto di vendita stesso il quale si atteggia a contratto ad efficacia meramente obbligato­ria che produce come unico effetto quello di obbligare al trasferimento della proprietà attraverso il compimento di un atto a valle astratto co­stituente il modus traslativo.
In Francia, invece, il contratto preliminare non è addirittura am­messo come figura generale.
L’art. 1589 cod. nap., difatti, nel sancire il principio consensualistico puro ed inderogabile, afferma il principio di ordine pubblico dell’inammissibilità della scissione tra titulus e mo­dus adquirendi.
Alla luce di queste impostazioni, il legislatore del 1942 ha adottato una soluzione intermedia che si desume dal combinato disposto di cui agli artt. 1351 c.c., sulla forma del preliminare che deve essere identica a quella del definitivo, 2932 c.c., che consente l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto nascente sia dal preliminare che da altro titolo, e 2652 n. 6 c.c. in merito alla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica con effetto retroattivo della trascrizione della sentenza.
Da ultimo, la legge n. 30/1997 ha previsto la trascrizione di alcuni contratti preliminari (art. 2645-bis c.c.).
In questo trascorrere del contratto preliminare - dall’essere, sotto il codice del 1865, un “contratto innominato”, al suo divenire un “contratto nominato” sotto il codice del 1942 - è possibile cogliere la peculiarità di un istituto con il quale si offre alle parti, in ossequio a quella autonomia privata riconosciuta

martedì 4 febbraio 2014

Avvocati: il CNF approva il nuovo CODICE DEONTOLOGICO.

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Roma. Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio ha approvato il nuovo Codice deontologico forense in attuazione delle previsioni contenute nella legge di riforma dell’ordinamento forense e nei termini temporali previsti dalla legge.
Il testo approvato dal plenum in via definitiva è stato predisposto dalla commissione deontologica coordinata da Stefano Borsacchi, ed ha tenuto conto delle osservazioni pervenute da Ordini e associazioni in sede di consultazione. Il nuovo Codice sarà presentato ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine in una riunione dedicata, il 19 febbraio prossimo. 
Il nuovo codice deontologico è finalizzato innanzitutto alla tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Anche per questo motivo, e per favorirne la più ampia conoscibilità, la legge forense ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
In particolare, la legge 247/2012 ha previsto la tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari e l’espressa indicazioni delle sanzioni, che nel codice corredano ogni fattispecie con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato. 
Tra le novità più rilevanti si segnalano un impianto più moderno, che tiene conto non solo della giurisprudenza che si è formata in materia deontologica dal 1997 (data di entrata in vigore del primo codice forense) ad oggi, ma anche delle previsioni disciplinari sparse in diversi testi legislativi.
Il nuovo codice si compone dunque di settantré (73) articoli raccolti in sette (7) titoli: il primo (artt. 1-22) individua i principi generali; il secondo (artt. 23-37) è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita; il terzo (artt. 38-45) si occupa dei rapporti tra colleghi; il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri dell’avvocato nel processo; il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con terzi e controparti; il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti con le Istituzioni forensi; il settimo (art. 73) contiene la disposizione finale. 
Il primo titolo è dedicato ai Principi generali , tra i quali quello di indipendenza e autonomia e di leale concorrenza; di diligenza (qualità della prestazione) e di competenza, di aggiornamento e formazione continua; il dovere di adempimento di ogni onere fiscale, previdenziale, assicurativo, contributivo. Le informazioni sull’attività professionale dovranno essere coerenti con lo scopo di tutelare l’affidamento della collettività. 
Si segnala l’inversione, rispetto all’attuale codice, tra il titolo II ( Rapporti con i colleghi ) ed il III ( Rapporti con il cliente e la parte assistita ) nel senso di dare precedenza a quest’ultimo, proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme. Sono inoltre introdotti due nuovi titoli dedicati ai Doveri dell’avvocato nel processo e ai Rapporti con le istituzioni forensi. 
Nei Rapporti con i clienti e parte assistita viene scandito il momento della nascita del rapporto professionale, con gli obblighi informativi che ne conseguono (prevedibile durata causa-oneri- preventivo scritto se richiesto- estremi della polizza assicurativa-possibilità di avvalersi della mediazione), e della libera pattuizione del compenso. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose e deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto. Viene ribadito il divieto di accaparramento di clientela. Il dovere di corretta informazione prevede che l’avvocato fornisca informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. Non sono ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale né l’indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell’avvocato. L’informazione è ammessa con ogni mezzo, ma il sito web deve avere dominio proprio senza re-indirizzamento, direttamente riconducibile all’avvocato, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. Non sono ammessi banner pubblicitari. 
Il III titolo è dedicato ai Rapporti con i colleghi Nel proprio studio l’avvocato dovrà favorire la crescita formativa dei propri collaboratori, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenendo conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. Ai praticanti dovrà assicurare l’effettività e la proficuità della pratica forense e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato. 
L’introduzione del titolo Doveri dell’avvocato nel processo ha il compito di sistematizzare previsioni sparse in diversi ambiti. In questo contesto, è stata inserita una norma dedicata all’ascolto del minore per assicurare la maggior correttezza in un ambito particolarmente delicato. 
Anche nuove facoltà-come la notifica in proprio- o nuovi sistemi organizzativi conteranno su un presidio disciplinare ad hoc per favorirne l’applicazione. In merito al titolo Rapporti con le Istituzioni forensi si segnala l’ obbligo di collaborazione dell’avvocato iscritto ma soprattutto viene sanzionata pesantemente l’ attività volte a favorire candidati durante l’esame di abilitazione, soprattutto da parte dell’avvocato-commissario d’esame. 
Il nuovo Codice deontologico entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
Sempre nella seduta amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio, il plenum del CNF ha approvato in via definitiva il regolamento che disciplina la elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, gli organismi cui la legge forense demanda il controllo disciplinare degli iscritti agli albi. Il testo definitivo, al quale ha lavorato il gruppo di lavoro coordinato dal consigliere Giuseppe Picchioni, tiene conto delle osservazioni prevenute da Ordini e Associazioni a seguito della consueta consultazione ed è in corso di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale del CNF appositamente dedicata ai regolamenti attuativi della riforma forense. 

lunedì 3 febbraio 2014

La Cassazione sulla Comunione legale dei beni.

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Cassazione civile, Sez. I, 27 maggio 2013, n. 13089

MASSIMA

Per le famiglie costituite prima della data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge n. 151 del 1975, il nuovo regime di comunione legale ha ad oggetto anche gli acquisti effettuati dai coniugi (anche separatamente) nel periodo transitorio ricompreso tra la data di entrata in vigore della predetta legge e il termine ultimo per manifestare la volontà contraria all'applicazione delle nuove norme (15 gennaio 1978), purché a tale data i beni si trovino nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati.

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza 15 novembre 2001, aveva condannato il Comune di Favara a corrispondere a D.M.V. l'importo di L. 32800000, pari a Euro 16.939,79, a titolo di risarcimento del danno costituito dalla rovina del proprio immobile provocato da una frana. Nel calcolare il predetto importo il tribunale aveva considerato che il D.M. era proprietario solo della metà del suddetto immobile, l'altra metà appartenendo alla moglie C.R.M..
Il D.M. proponeva appello, deducendo che il terreno sul quale era stato costruito l'immobile era stato acquistato dai coniugi in comproprietà indivisa in data 11 gennaio 1977, sicchè esso doveva ritenersi in regime di comunione legale dei beni. Pertanto, poichè l'amministrazione del bene e la rappresentanza in giudizio per i relativi atti spettavano ad entrambi i coniugi, a norma dell'art. 180 c.c., l'azione risarcitoria, volta alla reintegrazione economica del bene andato distrutto, doveva riferirsi all'intero bene, essendo stata proposta disgiuntamente da uno dei coniugi nell'interesse di entrambi.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza 12 ottobre 2005, ha rigettato il gravame. Ha osservato che l'immobile non rientrava nella comunione legale dei coniugi, poichè era stato acquistato nell'anno 1977, mentre la L. 19 maggio 1975, n. 151, (art. 228) stabiliva che, decorsi due anni dalla sua entrata in vigore, il regime patrimoniale delle famiglie precostituite diveniva automaticamente quello della comunione legale (salva la volontà contraria di uno dei coniugi), ma i cespiti che vi ricadevano erano soltanto quelli acquistati successivamente.
Il D.M. ricorre per cassazione con un unico motivo.
Il Comune resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il D.M., deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 151 del 1975, art. 228, osserva che l'immobile danneggiato ricadeva nella comunione legale, in quanto la disposizione di legge citata stabiliva che i beni che rientravano nella comunione erano quelli acquistati nel periodo transitorio ricompreso tra l'entrata in vigore della legge e il termine ultimo per manifestare la volontà contraria (prorogato al 15 gennaio 1978 dal D.L. 9 settembre 1977, n. 688, conv. in L. 31 ottobre 1977, n. 804).